Criterio della pensionabilità

  • Il criterio di scelta (dei lavoratori) dell’accesso alla pensione, adottato tramite accordo sindacale nell’ambito di un licenziamento collettivo diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali riferiti dal datore nella comunicazione di avvio della procedura. (Cass. 30/9/2015 n. 19457, Pres. Bandini Est. Bronzini, in Riv. it. dir. lav. 2016, con nota di Vincenzo Del Gaiso, “Brevi note sul licenziamento collettivo finalizzato alla riduzione del costo del lavoro”, 16)
  • La collocazione in mobilità fondata sull'unico criterio della prossimità al pensionamento viola il 2°, 3° e 9° comma dell'art. 4 L. 23/7/91 n. 223. (Corte app. Firenze 27/3/2006, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2006, con nota di Laura Calafà, "Licenziamenti collettivi alle Poste e discriminazioni in base all'età: la prima applicazione nazionale della sentenza Mangold", 910)
  • Sussiste una discriminazione in base all'età ai sensi del D.Lgs. 9/7/03 n. 216 nell'accordo sindacale che individui la possibilità del lavoratore di accedere al pensionamento come unico criterio in base al quale collocare in mobilità i lavoratori. (Corte app. Firenze 27/3/2006, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2006, con nota di Laura Calafà, "Licenziamenti collettivi alle Poste e discriminazioni in base all'età: la prima applicazione nazionale della sentenza Mangold", 910)
  • In materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso permette di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Tuttavia, ove quello della vicinanza al pensionamento sia l'unico criterio prescelto e lo stesso, applicato alla realtà, si riveli insufficiente ad individuare i dipendenti da licenziare, esso diviene automaticamente illegittimo se non combinato con un altro criterio di selezione interna. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto insufficiente il criterio della prossimità al pensionamento, in quanto, con accertamento in fatto, era emerso che erano in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento quindici dipendenti, dei quali solo cinque erano stati collocati in mobilità, e tra questi vi era un altro dipendente del medesimo livello del lavoratore licenziato, sicchè non era possibile operare il controllo sulle ragioni che avevano indotto al licenziamento dell'uno in luogo dell'altro). (Cass. 2/9/2003 n. 12781, Pres. Mileo, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2004, 121, con commento di Giorgio Mannacio)
  • In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmente convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e si rendesse possibile il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità e l'illegittimità del criterio di scelta concordato, ma occorrerà valutare che il margine di discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori prepensionabili da licenziare non sia utilizzato a mero scopo discriminatorio in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il criterio di scelta concordato sia insufficiente, ancorché legittimo, l'accertamento non deve più essere indirizzato all'individuazione del criterio di scelta, ma solamente alla fase attuativa della concreta applicazione di quello concordato, secondo il principio generale di correttezza o buona fede nell'esecuzione del contratto (con applicazione quindi di criteri di razionalità, obiettività e non discriminazione nei confronti del lavoratore prescelto). (Cass. 19/9/2002, n. 13393, Pres. Dell'Anno, Rel. Mazzarella, in Lav. nella giur. 2003, 552, con commento di Gianluigi Girardi)
  • Posto che l'art. 59, comma 6, l. 27/12/97, n. 449 non ha efficacia derogatoria della normativa di cui alla l. 23/7/91, n. 223, sono illegittimi i licenziamenti collettivi comminati in esecuzione di un accordo sindacale che individua come eccedentari tutti i dipendenti che hanno raggiunto la massima contribuzione utile per la pensione di anzianità, in assenza della precisa e analitica determinazione delle eccedenze effettive e in assenza dell'individuazione dell'ambito organizzativo entro il quale deve operare il criterio di selezione concordato ai sensi dell'art. 5, l. 23/7/91, n. 223, in quanto viene a mancare la coerenza tra il licenziamento e le esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale (Corte Appello Milano 23/2/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 137)
  • Ove il datore di lavoro e le Oo. Ss. abbiano contrattualmente convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica necessariamente la pretestuosità e illegittimità del criterio di scelta concordato, ma il giudice del merito dovrà valutare l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 1375 c.c., tenendo presenti la dinamica della vita aziendale e il criterio stabilito dall'art. 5, 1° comma, l. n. 223/91, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in attuazione dei criteri di scelta contrattuali, deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale. (Cass. 28/7/00, n. 9956, pres. Genghini, est. Coletti, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 579, con nota di Caro, Ammissibilità e tecnica di applicazione del criterio del prepensionamento per la scelta dei lavoratori da porre in mobilità)
  • L’individuazione, anche mediante accordo sindacale, del numero del personale eccedente coinvolto da una procedura di mobilità unicamente sulla base del possesso di un determinato requisito di anzianità contributiva da parte dei dipendenti, contrasta con la norma di cui all’art. 5 della L. 23/7/91 n. 223, in quanto svincola la decisione di riduzione del personale e delle dimensioni di tale riduzione da obiettive esigenze riorganizzative dell’impresa (Pret. Milano 22/3/99, est. Sala, in D&L 1999, 541)
  • È illegittimo l’accordo collettivo stipulato ex art. 5, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, nella parte in cui prevede quale unico criterio di scelta quello della c.d. "pensionabilità" (consistente cioè nell’individuazione dei licenziandi in base alla loro possibilità di accedere al trattamento pensionistico, con totale pretermissione della valutazione delle altre concrete situazioni personali, contributive e familiari), in ragione delle seguenti considerazioni: a. l’applicazione di quell’unico criterio, senza la ponderazione dello stesso con altri criteri "sociali", si traduce nella violazione del principio di ragionevolezza (cui i criteri contrattuali devono sottostare anche alla luce della sentenza n. 268/94 della Corte Cost.), conducendo, in particolare, a esiti incongrui con il sistema legislativo in materia di mobilità (sistema nel quale i criteri legali di scelta sono dettati in attuazione di un principio solidaristico di ordine costituzionale); b. l'applicazione di quel criterio, prevedendo o consentendo di fare riferimento per il personale femminile a un’età inferiore a quella del personale maschile, viola il principio di parità di trattamento sancito dalla L.10/4/91 n. 125 (e ribadito specificamente dall’art. 8 della L.19/7/93 n.236); c. a maggior ragione sarebbe violato il principio di ragionevolezza e congruità qualora, come nel caso di specie, la scelta dei lavoratori da licenziare fosse attuata non sulla base dell’anzianità contributiva effettiva (quella cioè risultante dai dati reperiti dagli istituti previdenziali), ma sulla base dell’anzianità contributiva risultante dalla documentazione in possesso dell’azienda (Pret. Milano 28/11/96, est. Muntoni, in D&L 1997, 377)
  • Il criterio di scelta individuato dall'accordo collettivo, ex art. 5 L. 223/91, relativo alla possibilità del lavoratore di accedere direttamente alla pensione nel corso o al termine della mobilità, deve considerarsi irragionevole e indeterminato qualora comporti il rischio di un'incontrollabile discrezionalità del datore di lavoro nella fase di concreta individuazione del lavoratore da licenziare, per l'assenza di meccanismi correttivi o integrativi che consentano di far fronte con criteri oggettivi alla necessità di operare un'ulteriore selezione tra i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici (Pret. Milano 26/3/96, est. Mascarello, in D&L 1996, 1029, nota Scarpelli)
  • Il criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, concordato sindacalmente, basato sul raggiungimento dei requisiti per il collocamento in quiescenza, è in via di principio legittimo, essendo criterio oggettivo e non irrazionale; diviene generico e irragionevole in concreto – con conseguente illegittimità dei licenziamenti irrogati e ordine di reintegrazione in servizio -, qualora dalla sua applicazione derivi un numero di lavoratori superiore a quelli in esubero, in quanto in tal caso non residua un criterio prestabilito e certo con il quale effettuare la seconda selezione, essendo i criteri legali applicabili solo in mancanza di un accordi sindacale e non in via suppletiva alle carenze dello stesso (Pret. Milano 26/7/95, est. Vitali, in D&L 1996, 105, nota FRANCESCHINIS, In tema di criteri di scelta nella procedura di mobilità)
  • In tema di licenziamento collettivo, è legittimo, e prevalente sui criteri legali, il criterio convenzionale di scelta dei lavoratori aventi diritto a un trattamento di quiescenza (Pret. Napoli, sez. Pozzuoli, 4/10/95, est. Giordano, in D&L 1996, 786, nota PERRINO, Autonomia collettiva e determinazione dei criteri di scelta. In senso conforme, v. Pret. Milano 22/11/94, est. Muntoni, in D&L 1995, 310)