Criterio della preventiva sospensione in CIG

  • E' illegittima la messa in mobilità in base al criterio della precedente collocazione in Cigs che sia stata annullata per decisione giudiziale (Trib. Catania 10 luglio 2000, est. Meliadò, in D&L 2000, 936)
  • E' illegittimo il criterio di scelta, adottato ai fini dell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, che sia unicamente fondato sulla preventiva collocazione in Cigs dei lavoratori (Trib. Catania 10 luglio 2000, est. Meliadò, in D&L 2000, 936)
  • E' illegittima la messa in mobilità disposta in riferimento alla preventiva collocazione in Cigs e alla mancanza di un impiego in altre attività, laddove nel periodo di sospensione vi siano state scelte unilaterali dell'imprenditore tali da rendere il criterio solo finalizzato a ricomprendere nei licenziamenti i lavoratori residuati alla Cigs e comunque quando la sospensione in Cigs sia stata dichiarata illegittima (Trib. Milano 5 novembre 1999, est. Vitali, in D&L 2000, 143)
  • E' illegittimo individuare puramente e semplicemente i lavoratori da porre in mobilità in quelli già in C.i.g.s., senza indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta (Pret. Vasto 28/5/99, est. Cristino, in Lavoro giur. 2000, pag. 249, con nota di Nunin)
  • E’ illegittima la scelta del personale da licenziare, nell’ambito di una procedura di mobilità, operata sulla base del criterio prioritario della permanenza della situazione di sospensione in Cigs del personale coinvolto, sia quando tale permanenza derivi da precedenti decisioni datoriali di reimpiego di parte del personale sospeso, sia nel caso in cui l’atto di sospensione in Cigs sia stato nel frattempo annullato da una decisione giudiziale (Pret. Milano 27/2/99, est. Marasco, in D&L 1999, 309)
  • E’ illegittima la scelta del personale da licenziare nell’ambito di una procedura di mobilità sulla base del criterio prioritario della permanenza della situazione di sospensione con intervento della Cigs del personale coinvolto quando tale sospensione sia stata annullata da una decisione giudiziale e comunque in quanto tale criterio, per la disomogeneità delle esigenze aziendali poste a base, rispettivamente, della Cigs e della riduzione di personale e per la sproporzione tra numero di cassaintegrati e quello, nettamente minore, dei licenziandi, finisce per attribuire al datore di lavoro un ampio potere di scelta dei lavoratori da estromettere (Pret. Milano 31/12/98, est. Di Ruocco, in D&L 1999, 310)
  • Nel caso in cui i lavoratori da collocare in mobilità siano stati individuati utilizzando come criterio di scelta, in sostituzione di quelli previsti dall’art. 5, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223, la situazione di sospensione in Cigs degli stessi, l’annullamento giudiziale di tale sospensione determina anche l’illegittimità della scelta ai fini della collocazione in mobilità (Pret. Milano 9/12/98, est. Ianniello, in D&L 1999, 90. In senso conforme, v. Pret. Milano 9/3/99, est. Atanasio, in D&L 1999, 534; Pret. Milano 24/4/99, est. Frattin, in D&L 1999, 535)