Altri criteri

  • L'insopprimibile esigenza di trasparenza delle determinazioni nei confronti dei lavoratori coinvolti in una procedura di riduzione del personale comporta, nell'ipotesi in cui sia interessata l'intera azienda nelle sue varie articolazioni territoriali, l'illegittimità dell'individuazione - espressa o tacita - di differenti criteri di scelta per le varie sedi territoriali, qualora nell'accordo stipulato con il sindacato tale differenziazione non sia motivata da una diversa ragione tecnico-produttiva cui legittimamente connettere in via causale il diverso sistema di scelta del personale in esubero, in ogni caso sottoposto alla successiva verifica di ragionevolezza e non discriminazione. (Corte d'Appello Firenze 11/1/2002, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2002, 695, con nota di Irene Romoli, "Licenziamenti per riduzione di personale e criteri di scelta dei lavoratori")
  • Sono inefficaci i licenziamenti dei dipendenti, qualora l’unico criterio di scelta utilizzato per individuarli sia costituito dal rifiuto opposto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, anche se tale rifiuto può determinare oggettivi problemi tecnico-organizzativi (Pret. Busto Arsizio, sez. Saronno, 16/4/97, est. Perfetti, in D&L 1997, 532)