Questioni di legittimità costituzionale

  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, l. n. 223/91, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. (Corte cost. 1/7/00, n. 335, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 851; in Lavoro giur. 2001, pag. 51, con nota di Mannacio, Problemi costituzionali in tema di indennità di mobilità)
  • Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 3° comma, l. 23/7/91, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di Direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 1, 5° comma, 2 e 3, 2° comma, del decreto legge 16/5/94, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, l. 19/7/94, n. 451, e dell'art. 54, 12° comma, l. 27/12/97, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevedono un adeguamento monetario dell'indennità di mobilità. Infatti, mentre la cassa integrazione presuppone la prospettiva di una ripresa dell'attività lavorativa, l'iscrizione nelle liste di mobilità, cui seguono gli effetti indicati nella sentenza n. 413/95 Corte Cost., implica lo scioglimento di quel rapporto. Alla luce della considerazione che è proprio la permanenza del rapporto di lavoro (esistente solo per il lavoratore in cassa integrazione) a spiegare il riconoscimento di un periodico adeguamento dell'emolumento previdenziale, la scelta di non adeguare l'indennità di mobilità non appare irrazionale (Corte Cost. 9/6/00, n. 184, pres. Mirabelli, est. Marini, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 247, con nota di Mazziotti, Superamento della scala mobile e adeguamento al costo della vita delle prestazioni di mobilità)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 4° e 9°, L. 23/7/91 n. 223, in combinato disposto con gli artt. 6, 1° comma e 7, 1° comma della medesima legge, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condizionerebbe l’iscrizione nelle liste di mobilità nel caso di cessazione di attività al comportamento del datore di lavoro; infatti, nel caso in cui questi ometta di porre in essere gli adempimenti necessari per la suddetta iscrizione, trova applicazione l’art. 4, 1° comma, DL 20/5/93 n. 236, convertito con modificazioni nella L. 19/7/93 n. 236, che consente al lavoratore di inoltrare personalmente richiesta di iscrizione con conseguente diritto, sussistendone i requisiti contributivi, all’indennità di mobilità (Corte Cost. 21/1/99 n. 6, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 283, n. PAGANUZZI)