In genere

  • L’indennità di mobilità ha natura di prestazione previdenziale, ne consegue che – ai fini della proposizione dell’azione giudiziale – si applica il termine di decadenza pari a un anno previsto dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 14 novembre 1992, n. 438. (Cass. 20/12/2011 n. 27674, Pres. Miani Canevari Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2012, 308)
  • L'indennità di mobilità erogata dall'INPS è compatibile con la pensione privilegiata erogata dall'INPDAP per infortunio occorso prima del raggiungimento dell'età pensionabil, dal quale è dipesa l'inidoneità al servizio stesso, stante la natura risarcitoria che va riconosciuta al suddetto trattamento pensionistico. (Corte appello Ancona 24/5/2007, Pres. Taglienti Est. Bandini, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Daniele Carbone, "Sulla cumulabilità tra pensione privilegiata INPDAP e indennità di mobilità", 205)
  • Nella base di calcolo dell'indennità, di cui all'art. 7 della L. n. 223 del 1991, sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (art. 8, L. n. 1115 cit.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di riscontro normativo la distinzione elaborata dalla corte territoriale fra "retribuzione globale" e "retribuzione di fatto", cassando la relativa decisione che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità sul presupposto che il legislatore, disciplinando l'indennità "de qua", avesse assunto a parametro la retribuzione globale, vale a dire il parametro di calcolo del trattamento di cassa integrazione guadagni). (Cass. 24/1/2007 n. 1578, Pres. De Luca Est. Maiorano, in Lav. nella giur. 2007, 942, e in Dir. e prat. lav. 2007, 2457)
  • Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 223/1991, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore-che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale ed in parte nella gestione speciale ed in parte in quella dei lavoratori dipendenti-raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella Gestione speciale, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 233/1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti (nella specie la S.C ., confermando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla c.d. mobilità lunga mediante computo dei contributi versati nella gestione speciale dei commercianti, ha dato conto del contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione e, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha altresì rilevato come la sottrazione dei lavoratori all'onere della ricongiunzione sia coerente con la tendenza dell'ordinamento alla realizzazione di un sistema di "totalizzazione" alternativo alla "ricongiunzione" e come un'interpretazione restrittiva dell'art. 7, comma 7, sarebbe sospetta di incostituzionalità per la diversità di trattamento che sarebbe riservato a lavoratori fruenti della stessa tutela previdenziale obbligatoria seppur attuata mediante distinte gestioni). (Cass. 5/6/2003, n. 9007, Pres. Mattone Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2003, 2976)
  • E' indiscutibile, sulla base della inequivoca formulazione letterale dell'art. 7, L. n. 223/1991, che il diritto del lavoratore all'indennità di mobilità discende direttamente, e senza possibilità di deroga, dalla circostanza che questi sia stato collocato in mobilità all'esito del procedimento di cui all'art. 4, L. n. 223/1991. E' quindi, da escludere che l'eventuale svolgimento da parte del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, di altre attività di qualsiasi natura, possa comportare la negazione del suo diritto di conseguire, una volta collocato in mobilità, la relativa indennità. Tale principio trova conferma nell'art. 7, n. 5, L. n. 223/1991, il quale prevede che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, possano ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, dedotte le mensilità non godute. (Trib. Grosseto 21/1/2003, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 591)
  • I requisiti di età per la determinazione della durata dell'indennità di mobilità previsti dall'art. 7, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223 devono essere individuati non solo con riferimento all'età del dipendente al momento del licenziamento, ma tenendo altresì conto dell'età compiuta dal dipendente nel corso del godimento del beneficio (nella specie il giudice ha riconosciuto il prolungamento per il terzo anno di mobilità ad un dipendente che aveva compiuto cinquant'anni durante i primi due anni di mobilità). (Trib. Parma 2/5/2002, Est. Brusati, in D&L 2002, 773)
  • All'istanza volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di mobilità da parte dell'Inps, non soltanto non è applicabile il termine decadenziale di 68 giorni previsto, ai sensi degli artt. 73 e 129 RDL 1827/35, dalla disciplina sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come richiamata, "in quanto applicabile" dall'art. 7, 12° comma, L. 23/7/91 n. 223, ma la stessa proposizione della domanda amministrativa da parte del lavoratore collocato in mobilità non risulta necessaria, ben potendo l'Inps procedere automaticamente alla liquidazione dell'indennità prevista dalla legge. ( Trib. Milano 8/11/2001, Est. Sala, in D&L 2002, 215)
  • Anche nel mese di febbraio il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico di mobilità nella misura dell'intero massimale, poiché il minor numero di giorni di cui si compone questo mese non incide sulla determinazione dell'importo da liquidare (Corte Appello Bari 26/4/01, pres. Berloco, est. Gentile, in Lavoro giur. 2001, pag. 840, con nota di Carpagnano, Il massimale va garantito anche nel mese di febbraio)
  • Per l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, l. n. 223/91, è previsto il meccanismo di adeguamento al costo della vita, alla stregua di quanto disposto per il trattamento di integrazione salariale dall'art. 1, l. n. 451/94, che stabilisce che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno (a partire dal 1995) gli importi di integrazione salariale sono aumentati dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 173)
  • Il contributo per messa in mobilità non è dovuto nei confronti dei lavoratori che non hanno diritto all'indennità di mobilità per mancanza del requisito di anzianità nel precedente rapporto di lavoro (Trib. Modena 2/2/01, pres. e est. Cervelli, in Lavoro giur. 2001, pag. 469, con nota di Miscione, Nessun contributo di mobilità per i non aventi diritto all'indennità)
  • A differenza di quanto previsto per il trattamento di integrazione salariale dell'art. 1, l. n. 451/94, che stabilisce che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno (a partire dal 1995) gli importi di integrazione salariale sono aumentati dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat, per l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, l. n. 223/91 non è previsto alcun meccanismo di adeguamento al costo della vita (Trib. Milano 9/11/00, est. Peragallo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1136
  • All’istanza volta a ottenere il godimento dell’indennità di mobilità proposta nei confronti dell’Inps dal lavoratore che sia stato posto in mobilità, non è applicabile il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla disciplina sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come richiamata, "in quanto applicabile", dall’art. 7, 12° comma, L. 23/7/91 n. 223 (Trib. Catania 11/11/97, pres. Pagano, est. Giongrandi, in D&L 1998, 661, n. PORTERA)
  • Il termine di decadenza annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria volta a ottenere l'indennità di mobilità - siccome previsto dall'art. 47 DPR 30/4/70 n. 639, come modificato dall'art. 4 DL 19/9/92 n. 384, convertito con modificazioni nella L. 14/11/92 n. 438 - decorre, al più tardi, dal trecentounesimo giorno successivo alla data di presentazione all'Inps della relativa domanda (Pret. Monza 3/3/97, est. Dani, in D&L 1997, 857)
  • Ha diritto all’indennità di mobilità il lavoratore che, dopo essere stato collocato in mobilità ed essere stato provvisoriamente reintegrato in servizio ex art. 700 c.p.c., accetti, in via transattiva, la collocazione in mobilità disposta nei suoi confronti, con decorrenza dalla data della transazione (Pret. Milano 3/3/97, est. Ianniello, in D&L 1997, 540)
  • Poiché la reintegrazione in servizio del lavoratore collocato in mobilità disposta in via cautelare dà luogo a una prosecuzione del rapporto di lavoro di natura provvisoria, e non determina la ricostruzione del rapporto di lavoro, in caso di revoca di tale provvedimento il lavoratore ha il diritto di fruire del trattamento di mobilità per il periodo successivo al licenziamento, con sospensione dello stesso per il periodo di effettiva reintegrazione, senza che sia necessaria una specifica domanda di ripristino della prestazione a carico dell'Inps (Pret. Milano 8/5/96, est. Frattin, in D&L 1997, 84)
  • Poiché la sospensione del trattamento di mobilità, regolata dall'art. 8, c. 6 e 7 L. 223/91, è applicabile anche ai periodi di ripresa del lavoro a seguito di ordinanza o sentenza di reintegrazione, il tempo trascorso dalla reintegrazione alla perdita del titolo della stessa (sia per riforma della sentenza, sia per rinuncia del lavoratore) non va computato ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità (Pret. Milano 12/7/95, est. Ianniello, in D&L 1995, 915)