Lavoratori a domicilio

  • Anche i lavoratori a domicilio i quali - a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, l. 23/7/91, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine (Cass. S.U. 12/3/01, n. 106, pres. Vela, est. Evangelista, in Dir. lav. 2001, pag. 406, con nota di Foglia, Le Sezioni Unite e l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio; in Foro it. 2001, pag. 1524; in Orient. giur. lav. 2001, pag. 163)
  • L'indennità di mobilità di cui all'art.16, L. 223/91 non compete ai lavoratori a domicilio, sia per la mancanza della continuatività come elemento normale di tale rapporto, sia per l'inapplicabilità ai lavoratori a domicilio di tutti quanti gli obblighi previsti per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dall'art.9 L. 223/91 (Cass. 1/7/99 n.6726, pres. Bucciarelli, est. Celentano, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 592, con nota di Sunna, Se spetti o meno l'indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio)
  • I lavoratori a domicilio hanno diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23/7/91, n. 223 (Cass. 18/5/99 n.4812, pres.Santojanni, est. Guglielmucci, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 592, con nota di Sunna, Se spetti o meno l'indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio)
  • In caso di riduzione di personale è dovuta l’indennità di mobilità ex art. 16, L.22/7/91 n.223 anche ai lavoranti a domicilio, qualora ricorrano i requisiti richiesti avuto riguardo alla dimensione occupazionale dell’impresa di appartenenza e al settore produttivo (imprese industriali, escluse quelle edili) interessato (Trib. Parma 4/11/97, pres. Miglio, est. Sinini, in D&L 1998, 361, n. FIORAI, L’indennità di mobilità per il lavoratore a domicilio: problema risolto?)
  • Il lavoratore a domicilio, che sia stato licenziato all’esito di una procedura ex art. 4 L. 23/7/91 n. 223, ha il diritto alla corresponsione dell’indennità di mobilità a condizione che possegga i requisiti di categoria e anzianità di lavoro nell’azienda previsti dall’art. 16, 1° comma, della predetta legge (Pret. Venezia 14/10/96, est. Santoro, in D&L 1997, 427. In senso conf., v. Trib. Parma 10/12/96, pres. Mari, est. Miglio, in D&L 1997, 778)
  • E' illegittimo il rifiuto dell'Inps di erogare l'indennità di mobilità a un lavoratore a domicilio licenziato in seguito a una procedura di riduzione del personale ex L. 223/91 (Pret. Parma 7/3/95, est. Federico, in D&L 1995, 913)