Soppressione del posto

  • Sussiste il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui il datore di lavoro - liberamente esercitando la propria attività di impresa ai sensi dell’art. 41 Cost. - decida di esternalizzare tutti i compiti che in precedenza erano svolti dall’ufficio gestione risorse umane, affidando tali attività a un consulente esterno; nessuna rilevanza potendo rivestire la successiva assunzione di una ex dipendente da parte del professionista titolare dello studio cui è stato affidato tale servizio. (Cass. 18/8/2020 n. 17219,  Pres. Di Cerbo Rel. Piccone, in Lav. nella giur. 2021, 87)
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinato da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra la soppressione del posto e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, invocato in via esclusiva come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non la effettività della riorganizzazione, bensì l’andamento economico negativo - dedotto dal datore a fondamento della predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l’espletamento del tentativo di conciliazione - che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro). (Cass. 14/2/2020 n. 3819, ord., Pres. Nobile Rel. Raimondi, in Lav. nella giur. 2020, con nota di M. Ballistreri, Il contributo della giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 1160)
  • La sopravvenuta impossibilità di utilizzare le prestazioni fino ad allora svolte dal lavoratore a causa di effettive ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro o il regolare funzionamento di essa devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa; ciò si verifica quando le prestazioni divengono inutilizzabili a causa, non già di un atto arbitrario del datore di lavoro, ma di una modifica apportata all’organizzazione dell’attività datoriale cui è collegata eziologicamente la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore poi licenziato (il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore la cui posizione di autista era soppressa a seguito di esternalizzazione e le cui mansioni secondarie erano redistribuite a dipendenti già in servizio). (Trib. Trento 8/5/2018, Giud. Flaim, in Riv. It. Dir. lav. 2018, con nota di A. Ingrao, “Il giustificato motivo nel Jobs Act: ambito applicativo, ragione organizzativa e confini con il licenziamento nullo”, 776)
  • In presenza di più posizioni lavorative fungibili, si considera illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora il criterio di scelta della posizione lavorativa da sopprimere sia riconducibile a un fattore di discriminazione. (Trib. Milano 19/12/2017, ord., Est. Colosimo, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di G. Pacella, “Fungibilità o non fungibilità della prestazione di lavoro: se la nazionalità non è la ragione dell’assunzione, non può essere criterio di scelta nel licenziamento per g.m.o.”, 538)
  • Il giustificato motivo di licenziamento previsto dall’art. 3 legge 604 del 1966 ricorre in caso di soppressione della posizione di lavoro del lavoratore, ma non già qualora questo sia poi sostituito ricorrendo a nuovi lavoratori con contratto di lavoro di collaborazione o consulenza o, a maggior ragione, con contratto a termine. (Cass. 7/8/2017, n. 19655, Pres. Di Cerbo Est. Patti, in Riv. It. Dir. Lav. 2017, con nota di M. Pallini, “La (ir)rilevanza dei ‘motivi’ dell’impresa nel sindacato di legittimità del licenziamento economico”, 743)
  • Non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, anche se la riorganizzazione sia attuata per una più economica gestione dell’impresa, e senza che la necessaria verifica dell’effettività delle scelte comporti un’indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi connessi alla suddetta riorganizzazione, con il solo limite del controllo della reale sussistenza delle ragioni poste dall’imprenditore a fondamento delle proprie scelte e dell’effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. (Cass. 3/8/2011 n. 16925, Pres. Vidiri Rel. Zappia, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di C. Pederzoli, “Licenziamento pretestuoso e motivo illecito: un’incerta linea di confine”, 362)
  • Non è sindacabile nei suoi profili di congruità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto a cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo peraltro necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite e attribuite. (Cass. 24/5/2011 n. 11356, Pres. Lamorgese Rel. Berrino, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Fabio Massimo Gallo, 144)
  • E' illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società controllata italiana sul presupposto della soppressione delle funzioni cui era adibita la dipendent, laddove emerga che, in ordine alle medesime attività, alla dipendente era stato proposto di iniziare un nuovo rapporto di lavoro regolato dal diritto inglese con la società controllante. (Trib. Milano 11/3/2010, Est. Vitali, in D&L 2010, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Sul giustificato motivo oggettivo nell'ambito di un'impresa multinazionale e sulla compatibilità ai fini dell'art. 18 SL di collaboratori e progetti fittizi", 586)
  • Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, quindi, lungi dal discendere da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale sussiste solamente laddove ricorra "la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale a un incremento del profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. (Trib. Bari 11/5/2009, d.ssa Arbore, in Lav. nella giur. 2009, 849)
  • In caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. (Cass. 13/8/2008 n. 21579, Pres. Senese Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2008, 1273)
  • E' illegittimo il licenziamento intimato in ragione della soppressione di un settore lavorativo che, per contro, nei fatti, continua a venire impiegato dalla società, utilizzando in parte gli stessi addetti e, comunque, tutti quelli precedentemente assegnati a tale mansione e organizzando l'attività lavorativa in modo pressoché identico a prima. (Trib. Milano 3/7/2008, Est. Beccarini Crescenzi, in Orient. giur. lav. 2008, 743)
  • Il motivo oggettivo di licenziamento determinato dalla soppressione di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto è rimesso alla valutazione del datore in quanto espressione della libertà di iniziativa economica riconosciutagli dalla Costituzione: il giudice non può sindacare le scelte sotto il profilo della congruità e della opportunità. (Cass. 17/12/2007 n. 26563, in dir. e prat. lav. 2008, 2243)
  • Il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico e organizzativo, sichhé essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità e opportunità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'effettività della scelta imprenditoriale di razionalizzare l'attività aziendale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato a una biologa addetta a un laboratorio di analisi, il cui posto di lavoro, a seguito della contrazione delle richieste concernenti l'attività del laboratorio - la quale attività, per detto motivo, si era concentrata in soli due giorni alla settimana - era stato soppresso, con assegnazione delle sue mansioni ad altra dipendente, in aggiunta a quelle da quest'ultima già svolte, senza che l'azienda avesse proceduto ad assunzioni in sostituzione della lavoratrice licenziata). (Cass. 22/8/2007 n. 17887, Pres. De Luca Est. Monaci, in Lav. nella giur. 2008, 190)
  • In tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, tra la soppressione parziale del posto e il riassetto organizzativo dell'azienda mediante l'utilizzazione di altri dipendenti in servizio, non c'è un nesso di automatica e diretta consequenzialità, nel senso che la valutazione del giustificato motivo oggettivo non si esaurisce nel riconoscimento dell'autenticità, e non pretestuosità, della soppressione parziale, implicando, la soppressione parziale, una maggiore o minore attività residuale che il lavoratore licenziato potrebbe svolgere per il solo fatto che già la espletava in precedenza. Conseguentemente, il datore di lavoro può respingere la parziale utilità residuale della prestazione lavorativa riorganizzando l'attività produttiva con la redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti solo dopo che sia stata esclusa, per ragioni tecnico-produttive, la possibilità di espletamento, a opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione lavorativa liberatasi per effetto della parziale soppressione del posto ricoperto e quindi la possibilità di continuare a utilizzare, solo parzialmente, il dipendente nella stessa posizione lavforativa originaria, esclusione verificabile ove la prestazione del lavoratore non sia in concreto utilizzabile altrove in azienda ovvero in caso di indisponibilità, del lavoratore medesimo, a svolgere l'attività lavorativa residuata con rapporto part-time. (Cass. 16/3/2007 n. 6229, Pres. Mercurio est. Amoroso, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Giorgio Mannacio, 790)
  • La domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro per l'accertamento dei presupposti di un futuro licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente - per l'ipotesi di reintegrazione dello stesso a seguito di pronuncia di illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa - è inammissibile, giacchè l'indagine in merito all'effettiva soppressione dell'a posizione lavorativa e alla possibilità di repechage deve essere effettuata in rapporto all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del recesso e non può essere quindi effettuata preventivamente. (Trib. Milano 14/3/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di Sara Huge, "Simulazione della malattia e accertamenti giudiziari", 533)
  • È illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, a seguito di soppressione della unità produttiva allorquando sia documentato l’avvenuto trasferimento della ubicazione territoriale della stessa. Diversamente opinando si legittimerebbe il licenziamento in relazione al mutamento del solo stabile all’interno del quale fosse collocata l’azienda o un ramo della stessa. (Trib. Milano 29/9/2005, Est. Di Leo, in Orient. Giur. Lav 2005, 929)
  • È giustificato il licenziamento di un dirigente avvenuto a seguito di una seria ed effettiva riorganizzazione aziendale. (Trib. Milano 1/4/2003, Est. Peragallo, in D&L 2003, 767)
  • Il controllo giurisdizionale del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore, al quale, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi. (Cass. 1/2/2003, n. 1527, Pres. Ciciretti, Rel.Rosselli, in Dir. e prat. lav. 2003, 1281)
  • Il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; egli deve controllare solo la reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Di conseguenza non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti la effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato. (Corte d'appello Milano 23/7/2002, Est. Ruiz, in Lav. nella giur. 2003, 190)
  • In tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. Tale principio si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori, come il condominio, in forza dell'art. 1, l. n. 604/1966 (nella specie, era stato licenziato il portiere del condominio e la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la soppressione della posizione lavorativa del portiere organizzata secondo il modulo del rapporto di lavoro subordinato e l'affidamento, sucessivamente alla ristrutturazione dell'immobile, di un servizio di custodia a una società). (Cass. 7/1/2002, n.88, Pres. Ianniruberto, Est. Mammone, in Riv. it. dir. lav. 2003, 108).
  • E' illegittimo il licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo qualora, pur essendo dimostrata l'avvenuta chiusura della sede periferica alla quale il dipendente era addetto, l'azienda abbia violato l'obbligo di repechage attraverso il contemporaneo affidamento di mansioni analoghe presso la sede centrale ad un consulente esterno. (Trib. Milano 20/12/2001, Est. Ianniello, in D&L 2002, 433, con nota di Andrea Bordone, " Unità produttiva e regime del licenziamento")
  • In tema di licenziamento, ai sensi dell'art. 3, l. n. 604/66, non sussiste un giustificato motivo oggettivo, quando risulti che il dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni, anche se apprendista e titolare di un salario inferiore a quello dovuto al primo; infatti, in tal caso il recesso non si inserisce in una diversa organizzazione aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di produttività o di competitività dell'azienda, essendo invece unico obiettivo dell'imprenditore quello di conseguire un risparmio sulle retribuzioni al personale dipendente attraverso la sostanziale elusione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di questo. (Cass. 17/3/01, n. 3899, pres. Trezza, est. Dell'Anno, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 374)
  • Ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante - nella impossibilità di una diversa collocazione del dipendente - il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che venganodatoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione (Cass. 14/6/00, n. 8135, pres. Lanni, in Orient. giur. lav.2000, pag. 742) soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta, definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte
  • L'interesse alla soppressione di un posto di lavoro in relazione all'obiettivo ridimensionamento dell'attività produttiva e la legittimità del conseguente licenziamento per giustificato motivo oggettivo non vengono meno inMusis, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 349 e in Riv. it. dir. lav riferimento alla circostanza che il lavoratore interessato si trovi in aspettativa non retribuita per espletamento di un mandato politico (Cass. 4/3/00, n. 2470, pres. De 2000, pag. 676, con nota di Nappi, Svolgimento di funzioni pubbliche elettive e licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
  • La soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore dall'atto dell'assunzione non determina, di per sé sola, la risoluzione del rapporto di lavoro, che infatti si realizza solo quando possa escludersi la possibilità di adibire il lavoratore ad altra attività equivalente (Trib. Milano 18 ottobre 1999, est. Martello, in D&L 2000, 218)
  • Mentre è consentito all'imprenditore procedere a licenziamento individuale, o collettivo, per dichiarata necessità di sopprimere posti di lavoro in esubero non è per contro legittima la decisione di espellere lavoratori in base alla semplice determinazione di sostituirli con altri addetti meno qualificati o meno costosi per l'azienda (Pret. Milano, sez. Cassano d'Adda, 8/1/96, est. Litta Modignani, in D&L 1996, 776)
  • Deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui le mansioni svolte dai lavoratori licenziati non siano state soppresse, ma siano state semplicemente ridistribuite tra altri lavoratori (Cass. 24/6/95 n. 7199, pres. Mollica, est. Simoneschi, in D&L 1996, 496, nota S. MUGGIA, Brevi osservazioni sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
  • In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, si deve escludere che la riorganizzazione del lavoro, da cui consegue il giustificato motivo oggettivo allegato, possa rispondere a esigenze di carattere soggettivo di un mero incremento del profitto imprenditoriale, essendo invece necessaria la prova, che grava sul datore di lavoro, di una sfavorevole situazione congiunturale non contingente, che influisca in modo decisivo sulla normale attività e imponga un'effettiva esigenza di riduzione dei costi (Pret. Roma 23/3/95, est. Cocchia, in D&L 1995, 1054)