Casistica

  • Il rifiuto del part time non costituisce di per sé g.m.o. di licenziamento, ma solo se la richiesta datoriale è giustificata da esigenze obbiettive.
    In una causa in cui una dipendente, licenziata per giustificato motivo oggettivo in regime di tutela obbligatoria, sosteneva il carattere ritorsivo del recesso, per aver rifiutato la trasformazione del rapporto di lavoro in part time, negando che tale rifiuto potesse costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la Corte, conferma la valutazione dei giudici di merito di non ricorrenza del lamentato carattere ritorsivo, anche alla luce della considerazione che l’illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo a causa del  rifiuto opposto dal dipendente al part time (art. 8, primo comma D. Lgs. n. 81/2015) non esclude la sua giustificatezza quando la richiesta di part time sia stata fatta al dipendente (e da questi rifiutata) per esigenze obbiettive dell’impresa. (Cass. 9/5/2023 n. 12244, ord., Pres. Doronzo Rel. Ponterio, in Wikilabour, Newsletter n. 10/23)
  • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare quello operato da una struttura sanitaria convenzionata per calo delle sovvenzioni regionali, è legittimo il criterio di scelta basato sulla non specializzazione del medico rispetto ai colleghi mantenuti in servizio. (Cass. 4/3/2021 n. 6085, Pres. Raimondi Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2021, 660)
  • È illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore somministrato a tempo indeterminato quando l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore dipendente presso un altro soggetto utilizzatore sia un fatto manifestamente insussistente, non avendo l’agenzia somministratrice fornito prova in giudizio della mancanza di occasioni di lavoro e, al contrario, avendo il dipendente dimostrato l’esistenza di opportunità lavorative compatibili con il suo profilo professionale. (Trib. Roma 5/10/2017, n. 8106, Est. Bellini, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di D. Comande, “Lavoro a tempo indeterminato in somministrazione e giustificato motivo oggettivo di licenziamento: l’estensione del sindacato giudiziale”, 3)
  • È illegittimo, con conseguente reintegrazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore somministrato a tempo indeterminato quando l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore per mancanza di occasioni di lavoro sia risultato un fatto evidentemente insussistente, avendo l’agenzia somministratrice assunto un altro lavoratore con profilo professionale fungibile per somministrarlo presso un soggetto utilizzatore operante nel medesimo settore del ricorrente. (Trib. Roma 2/11/2016, ord., Est. Pagliarini, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di L. Giasanti, “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e somministrazione di lavoro”, 296)
  • È illegittimo, con conseguente reintegrazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore somministrato a tempo indeterminato quando l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore per mancanza di occasioni di lavoro sia risultato un fatto evidentemente insussistente, non avendo l’agenzia somministratrice tenuto conto di un’opportunità lavorativa adeguata al profilo del ricorrente. (Trib. Velletri 29/7/2016, Est. Falcione, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di L. Giasanti, “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e somministrazione di lavoro”, 296)
  • In tema di rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, il regime speciale di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 26 del regolamento, all. A al r.d. n. 148 del 1931, si applica nei casi di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione o soppressione di servizi, mentre nelle altre ipotesi di riduzione del personale opera la disciplina di cui all’art. 3 della l. n. 604 del 1966. (Cass. SU 27/7/2016 n. 15540, Pres. Rordorf Est. Napoletano, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, con nota di C. Fusco, “Rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e licenziamento per g.m.o. per riduzione del personale”, 74)
  • Nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario – nella situazione normativa antecedente l’emanazione della disciplina attuativa del d.p.r. n. 309 del 1990, art. 125, primi due commi – che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici ad hoc – del proprio avvenuto recupero, con la conseguente dismissione dell’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale – anche al di sotto della soglia della tossicodipendenza – è da sola sufficiente a inibire la guida di veicoli su strada (ex art. 187 C.d.S.) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi. (Cass. 26/5/2014 n. 11715, Pres. Stile Est. Tria, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Filippo Maria Giorgi, 1066)
  • La netta riduzione dell’attività amministrativa cui sia addetta una dipendente, provata dalla società datrice di lavoro e accompagnata dal rifiuto della lavoratrice di accettare l’offerta di un impiego a tempo parziale, costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni equivalenti. (Cass. 6/6/2013 n. 14319, Pres. Vidiri Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2013, 845)
  • Non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la semplice cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso la società distaccataria, dovendo in ogni caso essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l'onere probatorio circa la impossibilità di repechage. (Cass. 5/3/2010 n. 5403, Pres. Battimiello Est. Nobile, in D&L 2010, 582)
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività, dovendosi peraltro esigere dal lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile reimpiego, mediante l’indicazione di altri posti in cui poteva essere collocato, cui corrisponde l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come la piena occupazione negli altri cantieri e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare. (Cass. 22/10/2009 n. 22417, Pres. Battimiello, in Lav. e prev. oggi 2010, con nota di Cerasi "Allegazione dei posti disponibili e prova del repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la problematica ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore",710)
  • L'infondatezza nel merito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratrice madre può avvalorare la natura discriminatoria del licenziamento stesso, qualora il carattere non veritiero della sua motivazione faccia emergere diversi, soggettivi e illeciti, motivi di allontanamento della lavoratrice madre a pochi giorni dalla richiesta della stessa di un congedo parentale. Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio fondato sulla maternità determina ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 11/4/06 n. 198 la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 3 L. 11/5/90 e comporta l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 SL. (Trib. Pisa 2/4/2009, Est. Santoni, in D&L 2009, con nota di Chiara Zambrelli, "In tema di licenziamento di lavoratrice madre", 801)
  • È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto al comprovato calo dell’attività anche quando il datore di lavoro, pur avendo ancora bisogno delle prestazioni rese dal lavoratore licenziato, decida di “esternalizzarle” affidandole a soggetti estranei all’organizzazione aziendale. (Trib. Milano 20/1/2009, Est. Peragallo, in Orient. Giur. Lav. 2009, 175)

  • È legittimo il licenziamento intimato per la chiusura della filiale presso la quale prestava la propria attività lavorativa il dipendente, anche qualora ciò non comporti la soppressione delle mansioni cui egli era adibito, bensì si realizzi una loro redistribuzione tra gli altri dipendenti, ben potendo il datore di lavoro scegliere di mantenere più a lungo in servizio coloro che ritiene più adeguati a far fronte alle incombenze relative alla chiusura di una sede e che sono utilizzabili in mansioni più ampie. (Trib. Milano 20/1/2009, Est. Peragallo, in Orient. Giur. Lav. 2009, 178)

  • La sola prova di una flessione del volume degli incassi non è sufficiente per far ritenere legittimo il recesso, se manca la prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti. (Trib. Milano 15/7/2008, Est. Casella, in Orient. giur. lav. 2008, 748) 
  • Qualora nell'arco di 120 giorni dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo venga attuata una riduzione di personale riguardante più di cinque lavoratori, lo stesso deve essere dichiarato illegittimo per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 24 della L. 223/91. (Trib. Parma 13/4/2007, Est. Brusati, in D&L 2007, 923)
  • E' illegittimo il licenziamento per giustificato motivo obiettivo, motivato con una più economica gestione e contenimento dei costi (nella specie, neppure provati). (Trib. Ravenna 21/7/2006, ord., Pres. G.G. Lacentra, Est. M. Parisi, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 996)
  • E' illegittimo il licenziamento per giustificato motivo obiettivo, motivato con una generica esigenza di ridurre i costi per sostituire il lavoratore licenziato, di costi alti per qualifica, con altro lavoratore meno costoso. (Nella specie, si è ritenuto che il licenziamento non fosse collegabile a una dichiarata ristrutturazione, per la distanza di tempo rispetto a quando la ristrutturazione sarebbe avvenuta, mentre a prova dell'insussistenza di una causa oggettiva starebbero anche i tentativi effettuati prima del licenziamento per una conciliazione che comportasse la cessazione del rapporto). (Trib. Ravenna 12/6/2006, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 993)
  • E' illegittimo il licenziamento, disposto per motivi obiettivi, per cui sia mancato l'assolvimento del tentativo di repechage e cioè di ricollocare altrimenti il lavoratore su tutte le sedi di lavoro anche do società collegate con unico centro decisionale, considerando l'impiego indifferenziato all'interno di uffici comuni di lavoratori provenienti dalle diverse società e altri elementi che fanno dedurre l'unicità dell'impresa ai fini giuridici. (Trib. Ravenna 12/6/2006, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 993)
  • E' legittimo il licenziamento di un lavoratore (quadro) assunto per dirigere lo stabilimento di una società controllata dalla società sua datrice di lavoro, allorchè la controllata sia posta in liquidazione - con chiusura dell'azienda e licenziamento di tutti i suoi dipendenti - e risulti che il mantenimento tra la forza lavoro del dipendente il cui posto, perciò, è stato soppresso, comporterebbe per il suo datore di lavoro un costo rilevante, incompatibile con le difficoltà finanziarie che lo stesso attraversava da tempo e che si siano acuite nell'ultimo periodo di vigenza del rapporto tanto da determinare una notevole riduzione di personale. (Trib. Milano 26/6/2003, Est. Negri Della Torre, in Lav. nella giur. 2004, 88)
  • La mera difficoltà nell'espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica a causa di impedimenti fisici, che sia superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 c.c., non concreta giustificato motivo di recesso, ove non si traduca in impossibilità della prestazione (nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto privo di giustificazione il recesso intimato ad una lavoratrice, con mansioni di cameriera ai piani di un albergo, affetta da ernia lombosacrale, la quale era in condizioni di continuare a disimpegnare i compiti inerenti alla qualifica, sia pure con un rendimento inferiore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'impresa, circostanza che non integrava, secondo il giudice di merito, impossibilità della prestazione lavorativa). (Cass. 5/3/2003 n. 3250, Pres. Ciciretti Est. Picone, in D&L 2003, 793)
  • Il sindacato sulle scelte aziendali sotto il profilo della congruità ed opportunità è consentito al giudice solo per accertare la non pretestuosità e l'effettività dei motivi addotti, non per valutare, sostituendosi all'imprenditore, che ne subisce il rischio, la bontà o la razionalità delle stesse. Pertanto, non può considerarsi pretestuosa e non effettiva la soppressione di un posto conseguente ad un riassetto organizzativo sperimentato dal datore di lavoro a fronte di problemi di distribuzione della forza vendita su una parte del territorio in cui opera. (Corte d'appello Milano 5/9/2002, Pres. e Rel. Ruiz, in Lav. nella giur. 2003, 387)
  • Va ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore assunto obbligatoriamente per il quale successivi accertamenti medici disposti nell'ambito del procedimento penale abbiano accertato l'insussistenza dei requisiti richiesti per la qualifica di invalido. (Trib. Milano 24/5/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 742)
  • Non costituiscono circostanze idonee a giustificare il licenziamento il rinvio a giudizio del lavoratore e la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di non doversi procedere per la prescrizione del reato. (Trib. Milano 24/5/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 742)
  • Non costituisce giustificato motivo oggettivo - né soggettivo - di licenziamento il rifiuto del dipendente invalido, le cui precarie condizioni di salute siano note al datore di lavoro fin dall'assunzione, di effettuare mansioni diverse da quelle previste all'inizio del rapporto, ed incompatibili con lo stato di invalidità. (Trib. Milano 4/4/2002, Est. Peragallo, in D&L 2002, 718, con nota di Matteo Paulli, "Giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione ed eccezione di inadempimento")
  • La falsa rappresentazione della realtà, sia in ordine alla durata effettiva della missione che alle spese effettivamente sostenute, posta in essere nella più assoluta consapevolezza - al fine ovvio di trarne dei benefici e confidando (con ogni probabilità) nella episodicità dei controlli aziendali - costituisce comportamento particolarmente grave, quindi, suscettibile di essere sanzionato con il licenziamento che appare, nella specie, l'unica misura idonea e congrua a tutelare l'interesse del datore di lavoro. La gravità del comportamento emerge poi con chiarezza, se si considera la particolare natura e la qualità del rapporto di lavoro di inviato speciale che legava il ricorrente alla RAI, rapporto che presuppone, all'evidenza, proprio perché espletato per la gran parte al di fuori del controllo diretto del datore di lavoro, un elevatissimo grado di fiducia, naturalmente non circoscritta all'espletamento delle specifiche mansioni nell'ambito dell'organizzazione radiotelevisiva, ma che, necessariamente, si deve estendere alla massima correttezza e alla lealtà della complessiva condotta. Merita poi di essere sottolineata la rilevante incidenza del comportamento addebitato ed accertato sull'ambiente di lavoro e sulla cosiddetta immagine aziendale. Accertata, pertanto, la correttezza della motivazione, degli accertamenti e riscontri in sede di merito risultano conseguentemente infondate ed inaccoglibili le eccezioni sollevate e sottoposte dal ricorrente all'esame di questa Corte. (Cass. 24/4/01, n. 6039, pres. Mileo, est. Balletti, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1010)
  • Il licenziamento di un dipendente anziano e di più elevata retribuzione contrattuale per essere sostituito dall'assunzione di un apprendista a minor costo del lavoro, non è riconducibile alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - di cui all'art. 3, l. n. 604/66 - in quanto il licenziamento non può essere determinato dalla finalità di mero risparmio, presupponendo invece il giustificato motivo oggettivo una ristrutturazione aziendale, che comporti la soppressione di determinati posti di lavoro e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore licenziato non può essere utilizzabile nello stesso o in altri settori dell'attività produttiva (cfr. Cass. N. 3353/94 e Cass. N. 4088/83) (Cass. 17/3/01, n. 3899, pres. Trezza, est. Dell'Anno, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1415)
  • Il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'impresa vale ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3, l. nn. 604/66; a tal fine non è peraltro necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo all'uopo bastare quelle prevalentemente esercitate dallo stesso e quindi tali da connotarne la posizione lavorativa (Corte Appello Bologna 17/7/00, pres. e est. Castiglione, in Lavoro giur. 2001, pag. 757, con nota di Zavalloni, Un "cocktail" d'eccezione: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per successivo superamento del comporto)
  • E' privo di giustificato motivo oggettivo il licenziamento di un lavoratore - con conseguente obbligo di reintegra ex art. 18 Stat. Lav. - incaricato del servizio di guardiania pomeridiana e dello spurgo pozzetti delle fogne, motivato da asserita soppressione del servizio per ricorso a vigilanza ad opera di ditta esterna, quando invece risulti provato che la datrice di lavoro non aveva mai provveduto alla soppressione del servizio di guardiania pomeridiana (atteso che la subentrata ditta esterna garantiva solo la guardiania notturna) e che le mansioni del licenziato erano state, in realtà, concentrate su un altro suo collega (Trib. Trani 19/6/00, pres. Doronzo, est. Zecchillo, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2120)
  • Quando l'attività di propagandista di prodotti medicinali sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, al datore di lavoro - se nella regolamentazione degli interessi intervenuta tra le parti non sia rinvenibile alcuna prescrizione in ordine alle modalità di attuazione della prestazione - è inibito qualsiasi sindacato sulle modalità di attuazione della stessa e nient'altro può legittimamente esigere se non il diligente comportamento del propagandista in relazione all'attività di pubblicizzazione del prodotto stesso presso la potenziale clientela. Non può pertanto ravvisarsi una impossibilità integrante giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro ex art. 3, L. 604/66, qualora l'imprenditore, venendo meno al proprio obbligo di cooperazione, non dimostri di non aver potuto adibire il dipendente a diverse mansioni, equivalenti o anche inferiori a quelle precedentemente svolte, con riferimento a tutte le sedi aziendali (Trib. Napoli 30/3/00, pres. Colantonio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 353, con nota di Golferini, La risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate tra obbligazioni di mezzi e obbligo di repechage )
  • Il licenziamento motivato unicamente da ragioni ritorsive rispetto a iniziative giudiziarie del dipendente per ottenere il pagamento della retribuzione è nullo in quanto determinato da un motivo illecito. A tale nullità consegue non l’applicazione della disciplina speciale prevista dall’art. 3 L. 11/5/90 n. 108 per le ipotesi di licenziamento discriminatorio, quanto piuttosto delle regole generali dettate in materia di nullità degli atti, le quali, con riguardo al licenziamento intimato da un datore di lavoro ricadente nell’area della tutela obbligatoria, comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2 della medesima legge) (Pret. Frosinone 6/5/99, est. Cianfrocca, in D&L 1999, 685)
  • Sono illegittimi i licenziamenti intimati per cessazione di attività svolta mediante l’impiego di un complesso di beni, concessi nuovamente in locazione da parte del proprietario ad altro soggetto e da quest’ultimo utilizzati, senza soluzione di continuità, per la prosecuzione dell’attività già svolta dal precedente affittuario, tra l’altro mediante l’impiego di una parte della manodopera precedentemente utilizzata (nella fattispecie, rilevata la configurabilità del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., il Tribunale ha ordinato al nuovo affittuario la reintegrazione in servizio presso di sé del gruppo di lavoratori licenziati dal precedente affittuario) (Trib. Roma 20/1/98 (ord.), pres. ed est. Torrice, in D&L 1998, 1038)
  • È illegittimo il licenziamento intimato al dipendente part-time che rifiuti di prestare attività lavorativa a tempo pieno, motivato in base alle esigenze organizzative aziendali, qualora il Ccnl subordini alla sussistenza dell’accordo delle parti la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno (Pret. La Spezia 9/4/97, est. Fortunato, in D&L 1998, 126, n. MULLER, Mancata trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time e legittimità del licenziamento per esigenze organizzative aziendali)
  • La messa in liquidazione e la cessazione di attività di una società non è sufficiente a legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando vi siano possibilità di reimpiego del lavoratore in altre società del gruppo e sussistano indici dell'esistenza di un unico centro decisionale e di un unitario programma organizzativo delle attività del gruppo stesso (Pret. Milano 2/8/95, est. Negri della Torre, in D&L 1995, 1050)