Giustificazioni

  • Anche se l’art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tuttavia tenuto a offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali nel caso in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte una difesa adeguata. (Cass. 11/9/2012 n. 15169, in Lav. nella giur. 2012, 1217)
  • L'obbligo del datore di lavoro di dar seguito alle richieste del dipendente di integrare le proprie giustificazioni sussiste solo quando la stessa risponda a esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di buona fede e correttezza che devono regolare l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. (Trib. Gennaio 29/1/2007, Pres. Dott. Gallo Rel. Dott.ssa Calvosa, in Lav. nella giur. 2007, 948)
  • L'art. 7 St. Lav, stabilendo che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver sentito le sue difese, concreta un preciso limite all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro che deve rispettare il diritto di difesa del dipendente e consentire allo stesso di esercitarlo personalmente, attraverso la sua audizione, con o senza l'assistenza di un rappresentante sindacale, ovvero per iscritto. Pertanto è illegittimo il licenziamento disciplinare comminato al dipendente che a causa di uno stato mentale di scompenso psicotico e di conseguente ricovero ospedaliero coattivo di cui il datore di lavoro è a conoscenza - si trovi nella assoluta impossibilità di presentare la giustificazione ovvero di comunicare la sua eventuale volontà di presentarle. (Trib. Milano 5/2/2003 Est. Vitali, in Lav. nella giur. 2003, 1173)
  • Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, a norma dell'art. 7, quinto comma della l. 20 maggio 1970, n. 300, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le proprie giustificazioni, risponde ad una ratio più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di "raffreddamento", tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente prima dell'intero decorso del detto termine non è consentito al datore stesso di irrogare il licenziamento. (Cass. 25/7/2002, n. 10972, Pres. Mileo, Est. Cataldi, in Riv. it. dir. lav. 2003, 92).
  • Non costituisce violazione del procedimento disciplinare il comportamento del datore di lavoro che non aderisca alla richiesta del lavoratore di essere ascoltato personalmente a difesa, laddove tale richiesta sia pervenuta oltre il termine di cinque giorni dalla contestazione degli addebiti previsto dal quinto comma dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, e successivamente a giustificazioni scritte già rese in termini, che hanno per ciò solo consumato ed esaurito il diritto di difesa del lavoratore. (Cass. 18/6/2002, n. 8853, Pres. Mileo, Est. Di Lella, in Riv. it. dir. lav. 2003, 91, con nota di Sndro Mainardi, Vecchie e nuove questioni in materia di procedimento disciplinare, titolarità del potere e termini a difesa)
  • Il diritto di difesa, nell'ambito del procedimento disciplinare, trova competa esplicazione, nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente richiesto di essere sentito, soltanto con la sua audizione; pertanto ove la richiesta pervenga al datore di lavoro prima del licenziamento, questi non potrà esimersi dal sentire il lavoratore per il solo fatto di aver avuto conoscenza della relativa richiesta oltre i 5 giorni dalla comunicazione degli addebiti, pena la nullità dell'atto di recesso (Pret. Napoli, sex. Frattamaggiore, 28/6/95, in D&L 1996, 232, nota QUATTROMINI, In tema di richiesta di audizione del lavoratore per fornire le giustificazioni oltre i 5 giorni dalla contestazione)