Genericità della contestazione

  • Il principio della specificità della contestazione disciplinare non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, sicché è ammissibile la contestazione per relationem ogniqualvolta i fatti e i comportamenti richiamati siano a conoscenza dell’interessato. (Cass. 9/6/2016 n. 11868, Pres. Macioce Est. Di Paoloantonio, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, con nota di A. Allamprese, “Il licenziamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni davanti alla Corte di Cassazione”, 78)
  • La contestazione di un addebito disciplinare costituisce atto eminentemente formale e, in quanto tale, deve essere chiara, complet e inequivocabile nel suo contenuto, né è suscettibile di successive modifiche o integrazioni nelle sue parti essenziali, e, tantomeno, di sottintesi. (Cass. 22/2/2008 n. 4674, Est. Monaci, in D&L 2008, con nota di Giuseppe Bulgarini D'Elci e Caterina Mele, "Sufficienza e immutabilità della contestazione disciplinare: due principi che resistono nel tempo", 641)
  • Nel licenziamento per motivi disciplinari, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari. (Trib. Milano 1/10/2007, Est. Di Leo, in Lav. nella giur. 2007, 200)
  • In tema di licenziamento individuale per giusta causa, nel caso sia contestata al lavoratore la pronuncia di insulti e minacce senza la specificazione del contenuto delle frasi, affinchè sia integrata la violazione della garanzia posta dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato, relativamente a tale profilo, la sentenza di merito, secondo la quale la difesa esercitata in sede di giustificazione aveva comprovato la non genericità della contestazione). (Cass. 21/4/2005 n. 8303, Pres. Senese Rel. Balletti, in Dir. e prat. lav. 2005, 2108)
  • L'obbligo di comunicare al datore di lavoro di comunicare al lavoratore i motivi del licenziamento (previsto dall'art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604) presuppone che i suddetti motivi non siano stati portati a conoscenza del dipendente in precedenza; qualora vi sia stata una precedente contestazione disciplinare dei fatti che hanno poi determinato il licenziamento, essa di per sé assolve all'onere di indicazione dei motivi del licenziamento e, a fronte di essa, il lavoratore può richiedere l'ulteriore specificazione dei motivi, ove non li ritenga sufficientemente precisati, all'interno del procedimento disciplinare che si apre con la contestazione, senza che sia configurabile un obbligo del datore di lavoro di rispondere ad una diversa richiesta di motivi, esterna a tale procedimento. (Cass. 14/1/2003, n. 454, Pres. Mercurio, Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2003, 479)
  • L'esigenza di specificità della contestazione disciplinare non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito ed a una regola assoluta ed astratta, in quanto le necessità descrittive dell'atto di incolpazione si modellano in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro, essendo esse finalizzate alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato all'esercizio pieno del diritto di difesa, all'interno del rapporto contrattuale datore/dipendente e nel contesto del più ristretto e consapevole mondo dell'azienda. (Cass. 18/6/2002, n. 8853, Pres. Mileo, Est. Di Lella, in Riv. it. dir. lav. 2003, 91, con nota di Sndro Mainardi, Vecchie e nuove questioni in materia di procedimento disciplinare, titolarità del potere e termini a difesa).
  • Non costituisce motivo di illegittimità del licenziamento la mancata specificazione dei giorni delle assenze lavorative, dovendo considerarsi, già in astratto, che il requisito di specificità della contestazione disciplinare può dirsi soddisfatto dalla descrizione della condotta disciplinare in forme che consentano al lavoratore la difesa sui fatti contestatagli (Trib. Nocera Inferiore 26/5/00, pres Russo, est. Fortunato, in Lavoro giur. 2000, pag. 1159, con nota di Buonaiuto, Il licenziamento disciplinare per attività lavorativa durante la malattia)
  • La contestazione dell'addebito, nel contesto di un procedimento disciplinare terminato con il licenziamento, avendo lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa, deve rivestire il carattere della specificità, ossia deve essere enucleato il comportamento disciplinarmente significativo e non solo un evento (Trib. Roma 15/6/2000, pres. e est. Cocchia, in Lavoro giur. 2001, pag. 1076, con nota di Montanari, Specificità della contestazione dell'addebito e valutazione dell'infrazione nel licenziamento)
  • È nullo il recesso intimato all’esito di un procedimento disciplinare avviato sulla base della generica contestazione di una condotta omissiva del lavoratore, senza che la lettera di contestazione indichi in maniera circostanziata la norma di diligenza violata dal trasgressore (Pret. Lecco 28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998, 767)
  • È nullo il recesso intimato all’esito di un procedimento disciplinare avviato sulla base di una contestazione generica dell’addebito, tale da non consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa (nel caso di specie i ricorrenti avevano tutti ricevuto lettere di contestazione aventi contenuti perfettamente identici e prive delle indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella loro materialità il fatto o i fatti oggetto della procedura disciplinare. Il tenore letterale delle lettere di contestazione si riferiva, infatti, per tutti i ricorrenti indistintamente e genericamente, al "compimento di atti diretti a impedire l’accesso al posto di lavoro da parte dei dipendenti non aderenti allo sciopero") (Pret. Roma 13/7/97, est. Ciampi, in D&L 1998, 179)