Immutabilità della contestazione

 

  • In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell’ipotesi di modifica dell’elemento soggettivo dell’illecito. (Cass. 15/6/2020 n. 11540, Pres. Di Cerbo Est. Boghetich, in Lav. nella giur. 2020, 1100)
  • Il principio dell’immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all’atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per meglio circoscrivere l’addebito, ricompreso in quello originario, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto di difesa, ossia ponendo il lavoratore in condizione di replicare alle accuse, così come precisate al momento della riattivazione. (Cass. 9/6/2016 n. 11868, Pres. Macioce Est. Di Paoloantonio, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, con nota di A. Allamprese, “Il licenziamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni davanti alla Corte di Cassazione”, 78)
  • Il principio della immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mossa al lavoratore ai sensi dell’art. 7 Stat. Lav. preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non viene di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Trib. Milano 18/7/2013, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2013, 1047)
  • Nel licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità, che presidia la contestazione degli addebiti, a fini di garanzia del diritto di difesa del lavoratore incolpato, non preclude successive modificazioni nei fatti contestati che riguardino circostanze prive di valore identificativo della fattispecie di illecito disciplinare. (Cass. 7/6/2003 n. 9167, Pres. Ciciretti Est. De Luca, in Foro it. 2003, parte prima, 26379
  • È nullo il licenziamento disciplinare adottato in violazione del principio noto come "cristallizzazione dei motivi di licenziamento", secondo il quale rispetto agli addebiti contestati il datore di lavoro non può successivamente muovere più alcun addebito (in ipotesi anche veritiero e fondato), poiché su quel nuovo profilo il dipendente non ha avuto al momento opportuno possibilità di replica (Pret. Lecco 28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998, 767)
  • Per il principio di immutabilità – volto a salvaguarda il diritto di difesa del lavoratore – nella causa di licenziamento (ai fini della verifica della legittimità dello stesso) al datore di lavoro è preclusa la possibilità di addurre fatti diversi da quelli dedotti nella contestazione preventiva e poi posti a base del licenziamento, salvo che questi configurino circostanze dell'addebito già contestato (Pret. Trento 25/6/96, est. Flaim, in D&L 1997, 179, nota PANDURI, Ancora sull'immutabilità dei fatto contestati osti a fondamento di un licenziamento disciplinare)
  • È nullo il licenziamento disciplinare adottato in violazione del principio noto come "cristallizzazione dei motivi di licenziamento", secondo il quale rispetto agli addebiti contestati il datore di lavoro non può successivamente muovere più alcun addebito (in ipotesi anche veritiero e fondato), poiché su quel nuovo profilo il dipendente non ha avuto al momento opportuno possibilità di replica (Pret. Lecco 28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998, 767)