Molestie sessuali

  • Una serie di comportamenti offensivi a sfondo sessuale tenuti dal dipendente nei confronti di altre lavoratrici gerarchicamente subordinate, pur non potendosi configurare come vere e proprie molestie sessuali per difetto, in relazione ad ogni singola "vittima", di un comportamento insistente e reiterato, possono configurare giustificato motivo di licenziamento se, in concreto, rivestano nel loro insieme un carattere di gravità per il contenuto e perché percepiti come offesa alla persona (Trib. Milano 4/11/00, est. Curcio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 151)
  • Comporta la definitiva lesione dell'elemento fiduciario - con la conseguente legittimità del licenziamento intimato per giusta causa - la condotta del lavoratore che arrechi molestie sessuali ad un cliente dell'impresa datrice di lavoro (Trib. Milano 17/10/00, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1093)
  • Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.; deve ritenersi pertanto legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare, e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi, e, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo, a norma dell'art.2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, provvedimenti tra i quali può certamente ricomprendersi anche l'eventuale licenziamento dell'autore delle molestie sessuali (Cass. 18/4/00 n. 5049, pres. Lanni, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 505)