5 mensilità

  • Il risarcimento contenuto nell’importo minimo di cinque mensilità di retribuzione rappresenta una parte irrinunciabile dell’obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento (nel regime operante ratione temporis). Detto importo minimo è dovuto quindi anche ove la reintegra, o l’esercizio dell’opzione, intervengano a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido; la predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido o inefficace, costituisce espressione del legittimo esercizio di discrezionalità politica da parte del legislatore. (Cass. 17/11/2016 n. 23435, Pres. Amoroso Rel. Ghinoy, in Lav. nella giur. 2017, con commento di F. Di Martino, 125)
  • La dichiarazione di invalidità del licenziamento, pronunciata nella causa che accerti l'erroneità del giudizio di inidoneità fisica pronunciato dalla commissione medica adita ai sensi dell'art. 5, l. 20/5/70, n. 300, impone l'indagine sulla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro sotto il profilo dell'imputabilità del comportamento che ha dato luogo al recesso: tale responsabilità deve ritenersi insussistente, non potendo ascriversi al recedente a titolo di colpa o dolo allorché egli abbia dovuto, al pari del lavoratore, subire il giudizio medico poi risultato erroneo e sia stato costretto ad adeguarsi ad esso operando il recesso. Nondimeno, stante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 420/98, il datore di lavoro va ugualmente condannato a corrispondere al lavoratore riassunto in servizio esclusivamente la misura minima di cinque mensilità della retribuzione prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Trib. Modica 12/7/00, pres. e est. Rizza, in Dir. lav. 2001, pag. 327, con nota di Pietropaoli, Licenziamento illegittimo per inidoneità fisica del lavoratore, inadempimento del datore di lavoro e misura del risarcimento)
  • Il risarcimento nella misura minima di 5 mensilità di cui all’art. 18, 4° comma, SL spetta in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato e, dunque, anche nel caso in cui il datore di lavoro, prima dell’accertamento giudiziale di illegittimità del recesso, abbia revocato il provvedimento (Pret. Milano 22/1/98, est. Chiavassa, in D&L 1998, 758)
  • All'illegittimità del licenziamento consegue il diritto al risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità ex art. 18 c. 4 S.L., anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto la reintegrazione in corso di causa e questa sia stata rifiutata dal lavoratore; in un simile caso, deve considerarsi anche cessata la materia del contendere sulla reintegrazione, né può essere ammessa la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 18 c. 5 S.L., in quanto nuova domanda realizzante un'ipotesi di mutatio libelli non consentita (Pret. Milano 13/2/96, est. Peragallo, in D&L 1996, 778, nota SCARPELLI, Ancora su risarcimento del danno e opzione ex art. 19 S.L. in caso di revoca del licenziamento)