Riposi giornalieri

  • L'art. 45, d.lgs. 26/3/01, n. 151, quando con riguardo ai periodi di riposo giornaliero retribuiti (già previsti in passato dalla l. n. 1204/71, c.d. permessi di allattamento) usa l'espressione "primo anno di vita", fa riferimento ad una concezione non necessariamente biologica di vita, da intendersi, con riferimento ai minori adottati, quale primo anno di vita nella famiglia adottiva (Trib. Milano 6/6/02, pres. e est. Santosuosso, in Lavoro giur. 2002, pag. 771, con nota di Nunin, "Nascere due volte": permessi giornalieri retribuiti e diritti dei genitori adottivi)
  • L'art. 45, 1° comma, D. Lgs. 26/3/2001 n. 151 deve interpretarsi nel senso che i riposi giornalieri ivi previsti in favore dei genitori adottivi competono entro il primo anno di vita del bambino all'interno della famiglia adottiva. (Trib. Milano 6/6/2002, Est. Santosuosso, in D&L 2002, 932)
  • Nel riconoscere fondata la pretesa del genitore adottivo a vedersi riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri di cui all’art. 10 della L. n. 1204 del 1971, il giudice dell’urgenza afferma che nei casi dei minori adottati in tenera età, l’espressione durante il primo anno di vita del bambino possa leggersi come durante il primo anno dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare. (Trib. Ivrea 26/4/2001, ord., Giud. Piersantelli, in Giur. It. 2004, 1349)
  • Per quanto concerne i periodi di riposo di cui all'art. 10, l. n. 1204/71 e relativi trattamenti economici in favore del padre lavoratore non sussiste il fumus boni iuris e quindi il ricorso in via d'urgenza va respinto nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa di qualsiasi genere. Infatti, l'art. 6 ter l. n. 903/77 come introdotto dall'art. 13, l. n. 8/3/00, n. 53 va interpretato nel senso che i periodi di riposo di cui all'art. 10, l. n. 1204/71 sono, fra l'altro, riconosciuti al padre lavoratore, nel caso in cui la madre svolga una attività lavorativa non subordinata , ma autonoma (Trib. Trento 6/3/01, est. Benini, in Lavoro giur. 2001, pag. 766, con nota di Ferraù, Padre lavoratore e periodi di riposo)
  • In ipotesi di parto plurigemellare competono alla lavoratrice madre i periodi di riposo giornaliero previsti dall’art. 10 L. 30/12/71 n. 1204 con l’incremento di un’ora per ogni figlio nato dallo stesso parto (Trib. Vercelli 23/7/99 (ord.), est. Alzetta, in D&L 1999, 859)
  • Qualora l’orario di lavoro non sia inferiore, ma sia uguale o maggiore a sei ore, competono alla lavoratrice madre, ai sensi dell’art. 10 L. 20/12/71 n. 1204, due periodi di riposo giornaliero di un’ora ciascuno (Trib. Campobasso 2/2/99, pres. Sabusco, est. Varone, in D&L 1999, 360)
  • Per fattispecie regolata dall'art. 10, l. n. 1204/71 prima della nuova regolamentazione introdotta dalla l. n. 53/00, in caso di parto gemellare la lavoratrice madre ha diritto al riposo giornaliero nella misura ivi indicata di un'ora per entrambi i figli. (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. e est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 332)
  • Sussiste la legittimazione passiva anche dell’Inps in ipotesi di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla lavoratrice madre per ottenere dal datore di lavoro l’autorizzazione alla fruizione dei riposi retribuiti previsti dall’art. 10 L. 30/12/71 n. 1204 (Trib. Vercelli 23/7/99 (ord.), est. Alzetta, in D&L 1999, 859)
  • In ipotesi di parto plurigemellare competono alla lavoratrice madre i periodi di riposo giornaliero previsti con riferimento a ciascun figlio. (Nella fattispecie, trattandosi di orario di lavoro giornaliero uguale a sei ore, il Tribunale ha ritenuto il diritto della madre, che aveva partorito tre gemelli, di usufruire di sei ore di riposo giornaliero) (Trib. Campobasso 2/2/99, pres. Sabusco, est. Varone, in D&L 1999, 360)
  • Sussiste il diritto della madre che ha partorito due gemelli, di usufruire di un numero doppio di ore dei riposi giornalieri, una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria (Pret. Venezia 15/9/98 (ord.), in D&L 1998, 965, nota Aragiusto, Parto gemellare e moltiplicazione delle ore di riposo giornaliero)