Trasferimento

  • La lavoratrice madre, al termine dei periodi di interdizione al lavoro disciplinati dal Cpo II e Capo III del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha diritto al rientro al lavoro nella stessa unità produttiva ove prestava attività all’inizio dell’astensione, o in altra ubicata nel medesimo comune. L’invio in trasferta della lavoratrice, che impedisca la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 56, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, è illegittimo. Il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla disposizione datoriale di prestare attività in luogo diverso e in violazione di tale diritto, è legittimo e giustifica l’assenza. Il licenziamento intimato sul presupposto che l’opposizione alla contestata collocazione integri colpa grave, viola l’art. 54, comma 3, lett. A), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. (Cass. 30/6/2016 n. 13455, Pres. Venuti Rel. Negri Della Torre, in Lav. nella giur. 2016, con commento di Enrico Claudio Schiavone, 981)
  • Il trasferimento della lavoratrice al rientro dal congedo di maternità è illegittimo anche se la gravidanza si è conclusa con la nascita di un bambino morto. (Trib. Milano 6/7/2002, ord., Pres. Ed Est. Cecconi, in D&L 2002, 957)
  • La lavoratrice madre può legittimamente opporsi a un trasferimento disposto per la soppressione della posizione lavorativa avvenuta nel periodo di astensione dal lavoro per maternità; non è, quindi, legittima la reazione del datore di lavoro che proceda a licenziamento con la motivazione dell’inutilizzabilità della lavoratrice presso la sede originaria a seguito del disposto trasferimento, con conseguente reintegrazione nel posto precedentemente occupato (Pret. Milano 7/11/96, est. Peragallo, in D&L 1997, 325, nota Pirelli, In tema di trasferimento della lavoratrice madre)
  • In caso di mutamento della zona di lavoro affidata alla lavoratrice madre, il carattere discriminatorio della decisione del datore di lavoro può desumersi dalla coincidenza temporale del mutamento di zona con l'assenza per maternità della lavoratrice e dal conseguente peggioramento delle condizioni lavorative tale da impedire alla lavoratrice l'adempimento dei suoi doveri di madre (Pret. Milano 24/6/95, est. Frattin, in D&L 1995, 970)