Art.1 c.2 lett.c L. 230/62

  • E' illegittima l'apposizione del termine da parte di un'impresa di pulizia al contratto stipulato con il lavoratore, la cui opera o servizio non rivestano il carattere della specialità, in relazione alla durata prevista dell'appalto cui lo stesso è stato adibito, in quanto ciò non è giustificato dalla L. 18/4/62 n. 230 (vigente in costanza di rapporto e precedente alla novella del 2001 in materia); la nullità in tal modo rilevata dal termine apposto al contratto stipulato tra le parti determina il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto ed alla percezione delle retribuzioni maturate dall'estromissione all'effettivo ripristino. (Trib. Milano 27/4/2002, Est. Frattin, in D&L 2002, 626)
  • Per "esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", che, a norma dell’art. 1, 2° comma, lett. c), consente l’apposizione di un termine finale al contratto di lavoro, deve intendersi come riferibile a un’attività che esula da quella normale dell’impresa e che appare irripetibile nel tempo (nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che le fluttuazioni di mercato, tra l’altro prevedibili e previste, rientrino nella fattispecie legale considerata) (Trib. Milano 26/4/97, pres. Gargiulo, est. De Angelis, in D&L 1997, 781)
  • Costituisce presupposto della legittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1, lettera c), della L. 230/62, l’esistenza di una stretta correlazione tra l’assunzione e le dedotte esigenze di carattere straordinario, fermo restando il potere dell’imprenditore di adibire il neo-assunto a mansioni diverse con la tecnica del c.d. scorrimento (Pret. Milano 2/7/96, est. Peragallo, in D&L 1997, 98)
  • L’ipotesi di contratto a termine contemplata dall’art. 1 c. 2 lett. c della L. 230/62, si riferisce a opere e servizi che, pur potendo consistere in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione a eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente e adeguatamente programmata (Cass. 8/7/95 n. 7507, pres. Donnaruma, est. Miani, in D&L 1996, 119, nota MUGGIA, Il contratto a termine ovvero il rigore apparente)