Sostituzione lavoratori assenti

  • Nulla l’assunzione a termine in sostituzione di dipendente assente, se non può mai essere eseguita per divieto delle mansioni in gravidanza.
    La vicenda riguarda una psichiatra che, dopo aver sottoscritto con una ASL un contratto a tempo determinato per la sostituzione di un medico assente nel reparto di psichiatria, pochi giorni prima della data di inizio del rapporto di lavoro aveva comunicato il proprio stato di gravidanza all’azienda, che, appresa la notizia, aveva deciso di annullare la delibera di conferimento dell’incarico, in quanto il disposto dell’art. 7, d.lgs. 151/11, All. A, punto L – che vieta, tra l’altro, l’assegnazione, durante la gravidanza, di mansioni di assistenza e cura di soggetti affetti da malattie mentali – avrebbe impedito alla lavoratrice di svolgere le mansioni per le quali era stata assunta. La Cassazione, nel confermare il rigetto della domanda di reintegrazione della ricorrente, osserva che il ricorrere fin dal primo giorno di lavoro di un impedimento, connesso a un divieto normativo, destinato a perdurare per tutta la durata del rapporto, determina un vizio originario e radicale del contratto, vista l’impossibilità giuridica (dell’oggetto), oltre che l’illiceità (della causa), di attuare il programma negoziale in esso incorporato; vizio integrante la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c. A fronte di tale nullità di natura obbiettiva, la ASL ha giustamente, secondo la corte, ritenuto di non far iniziare il rapporto di lavoro e poi di rifiutare l’attuazione del contratto. 
    (Cass. 13/6/2023 n. 16785, ord., Pres. Manna Rel. Bellè, in Wikilabour, Newsletter n. 13/2023)
  • In tema di assunzione a termine per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita a una singola persona, ma a una funzione produttiva specifica, l’apposizione del termine è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata da elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente. (Cass. 2/5/2013 n. 10260, Pres. Roselli Rel. Bronzini, in Lav. nella giur. 2013, 740)
  • Posto che nelle “ragioni sostitutive” sono ricompresi tutti i casi in cui vi è l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente sia l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire, che delle cause della loro sostituzione. Nel caso di sostituzione per maternità, come nel caso di sostituzione per malattia, non è necessario che il datore di lavoro individui il limite temporale dell’assunzione con l’indicazione di una specifica data, risultando detto limite intrinsecamente correlato alla ragione della sostituzione e, conseguentemente, coincidente con il verificarsi di quell’unico e specifico evento rappresentato dal rientro del lavoratore sostituito. (Trib. Milano 25/10/2011, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2012, 197)
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma, e 11 D.Lgs. 6/9/01 n. 368, sollevata con riferimento agli artt. 76, 77 e 117, 1° comma, Cost., posto che, in ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive, il datore di lavoro ha l'onere, ai sensi dell'art. 1, 2° comma del medesimo D.Lgs., di indicare il nome del lavoratore o dei lavoratori sostituiti e le ragioni della sostituzione giacché solo così l'onere di specificazione previsto dalla norma può assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; ne segue che, non comportando la novella legislativa alcun mutamento rispetto alla L. 18/4/62 n. 230 (che tale obbligo di indicazione conteneva) non si ha violazione né della legge delega, né della clausola di non regresso contenuta nella direttiva 1999/70/Ce. (Corte Cost. 8/7/2009 n. 214, Pres. Amirante, in D&L 2009, con nota di Alberto Guarino, "Non si chiude ancora definitivamente la partita sul contratto a termine acausale", 657)
  • In tema di assunzioni a termine regolate dall'art. 23, L. 28 febbraio 1987, n. 56, stante il principio di tassatività della forma, l'omessa indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non comporta nullità del contratto per difetto di forma, né la conseguente convesrione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in quanto la nullità per difetto di forma prevista dalla legge non è applicabile al rapporto ad substantiam. (Cass. 5/9/2008 n. 22512, Pres. Mercurio Est. Maiorano, in Lav. nella giur. 2009, 75) 
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2008 deve considerarsi fuori delega, per eccesso rispetto alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, nonché rispetto alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, sia l'abrogazione della l. n. 230/1962, intervenuta con l'art. 11, d.lgs. n. 368/2001, sia le successive integrazioni al decreto adottate per i contratti a termine stipulati da imprese concessionarie di servizi postali dall'art. 1, comma 558, legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto che, secondo una interpretazione adeguatrice, l'illegittimità della prima non può che estendersi anche alle seconde. (Trib. Trani 6/5/2008, Giud. La Notte Chirone, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Maddalena Rosano, "Effetti e 'miraggi' provocati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2008 sulla tenuta della legislazione italiana in tema di contratto a termine", 55)
  • Alla luce della decisione della C. Cost. n. 44/2008, è non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., posto che, pur non essendo il governo a ciò delegato, nel dettare le ipotesi di accesso al contratto a termine per ragioni sostitutive, ha eliminato la condizione della specificazione del nome del soggetto sostituito. (Trib. Trani 21/4/2008, ord., Giud. La Notte Chirone, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Maddalena Rosano, "Effetti e 'miraggi' provocati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2008 sulla tenuta della legislazione italiana in tema di contratto a termine", 55)
  • In caso di assunzione con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in maternità, la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine anche dopo le dimissioni della lavoratrice sostituita - e quindi dopo che era venuta meno la ragione della stipulazione del contratto a tempo determinato - comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data delle dimissioni. (Trib. Milano 9/3/2007, Est. Sala, in Lav. nella giur. 2007, 1260)
  • Con riferimento all’assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, consentita dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti postali, non rientra nella nozione di fatto notorio l’assenza di lavoratori per ferie nel periodo estivo in una determinata sede postale. (Cass. 7/3/2005 n. 4862, Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, in Orient. Giur. Lav. 2005, 105)
  • La ragione sostitutiva, che giustifica ex art. 1 D.Lgs 6/9/01 n. 368 l'assunzione di persone a tempo determinato, deve essere specificatamente indicata, in modo da consentire l'individuazione del personale che l'assunto a termine deve sostituire, a maggior ragione in una struttura aziendale numerosa e terribilmente vasta. (Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319)
  • L'assunzione a termine per sostituzione di lavoratore assente per ferie, prevista dalla contrattazione collettiva, deve rispondere necessariamente a tutti i requisiti indicati dall'art. 1, 2° comma, L. 15/4/62 n. 230 ,e, pertanto, la lettera di assunzione deve contenere il nominativo del dipendente da sostituire ed il periodo della sostituzione. (Cass. 1/12/2003 n. 18354, Pres. Ciciretti Est. Filadoro, in D&L 2004, 67)
  • Nel caso di decesso del dipendente sostituito è inammissibile la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire un diverso lavoratore assente per malattia (Trib. Milano 28/111/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1996, 422)