Turismo e pubblici servizi

  • L'art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. n. 368/2001 introduce la tipizzazione, per il settore postale della ragione di stipulazione di contratti a termine, prescindendo dalle ragioni economiche-organizzative. Tale possibilità, tuttavia, sussiste solo per il primo contratto a termine e non anche per successivi rinnovi, che, qualora privi dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, devono essere considerati illegittimi. (Trib. Milano 8/5/2009, D.ssa Porcelli, in Lav. nella giur. 2009, 843)
  • Nei settori del turismo e dei pubblici servizi in cui, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 56 del 1987, è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per prestazioni di durata non superiore a un giorno, deve ritenersi legittima la stipulazione di un contratto a termine soltanto quando lo speciale servizio previsto dalla norma collettiva attuativa del citato art. 23, la durata giornaliera del servizio stesso e l’adibizione del lavoratore alla sua esecuzione integrino la causa del contratto, specificandosi che, nel caso di necessità di assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno nei servizi ordinari (anche se le assunzioni giornaliere di uno stesso lavoratore siano reiterate nel tempo), deve escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato allorché nell’intervallo fra singole prestazioni il lavoratore non abbia l’obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro e, chiamato per la singola prestazione giornaliera, abbia la facoltà di rifiutare. (Cass. 21/3/2006 n. 6245, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Lav. Nella giur. 2006, 912)
  • Gli speciali servizi che, nei settori del turismo e dei pubblici servizi, giustificano l’assunzione diretta di manodopera per la durata di un giorno, non necessariamente debbono essere eccezionali ed imprevedibili ma possono essere anche prevedibili e programmabili, purchè non quotidiani o con caratteristiche sempre uguali. (Cass. 12/3/2004 n. 15946, Pres. Senese Rel. Roselli, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Paola Nodari, 142)
  • In caso di assunzione del lavoratore per "speciali servizi di durata non superiore ad un giorno" di cui all'art. 10 D. Lgs. 6/9/01 n. 368, non è ammissibile lo "scorrimento" di mansioni con lavoratori che siano addetti ad altri servizi, posto che il servizio speciale deve essere la causa e l'esecuzione del contratto; sussistendo tale condizione il contratto è legittimo anche qualora gli speciali servizi siano periodicamente programmati dall'impresa ed anche qualora a detti servizi il datore di lavoro possa provvedere con il normale organico. (Cass. 17/5/2002 n. 7468, Pres. Mileo Est. Cuoco, in D&L 2002, 609, con nota di Stefano Chiusolo, "La riforma del contratto di lavoro a termine")
  • Non si può considerare lavoratore "extra" ai sensi dell'art. 23, 3° comma, l. 28/2/87, n. 56, chi venga impiegato senza rispettare i requisiti di legittimità, fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'assunzione del personale "extra", della durata al massimo giornaliera della prestazione e della necessità determinata dall'esecuzione di speciali servizi. La specialità dei servizi - che non è straordinarietà - è legata alla non prevedibilità del fabbisogno di ogni specifico evento e non anche alla non prevedibilità dell'evento stesso. Tali contratti della durata di un giorno devono comunque considerarsi species del genere dei contratti a termine dai quali, però, si distinguono, presupponendo una diversa durata e diverse ipotesi di ammissibilità: per tale motivo, comunque, si estende nei confronti di tali contratti di durata giornaliera la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato. Dal riconoscimento del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in tema di assunzioni giornaliere, deriva, perciò, la trasformazione dei successivi rapporti a termine in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. ( Trib. Roma 17/12/99, pres. e est. Martoni, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 88, con nota di Casamento, Il lavoro "extra" e Trib. Roma 19/1/00, pres. e est. Di Sario, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 88, con nota di Casamento, Il lavoro "extra")