Contrattazione collettiva

  • In materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1, l. 18 aprile 1962, n. 230 (Cass. 23/3/2011 n. 6636, Pres. Lamorgese Rel. Meliadò, in Lav, nella giur. 2011, 629)
  • In materia di assunzione a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1. (Cass. 18/2/2011 n. 4059, Pres. Lamorgese Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2011, 521)
  • L'art. 10, 7° comma, D.Lgs. 6/9/01 n. 368 - che abilita le OO.SS. comparativamente più rappresentative a individuare limiti quantitativi per la stipulazione di contratti a termine - deve ritenersi riferito ai soli Ccnl stipulati successivamente all'entrata in vigore del predetto D.Lgs. e in ogni caso i Ccnl stipulati in precedenza mantengono efficacia (per effetto della disposizione contenuta nell'art. 11 D.Lgs. cit.) solo sino alla data di scadenza del contratto stesso e non fino alla data in cui il contratto cessa di avere efficacia per effetto di un'eventuale clausola di ultrattività ivi contenuta. Ne segue che il limite numerico contenuto nel Ccnl Metalmeccanici del 1999 - benché detto contratto non possa ritenersi sostituito dal successivo Ccnl del 2003 essendo stato questo sottoscritto dalle sole Fiom e Uilm che non possono considerarsi organizzazione comparativamente più rappresentative - non è comunque più applicabile oltre la data di scadenza del contratto, cioè oltre il 31/12/02 (decisione riferita a contratti a termine stipulati nel 2006 e 2007 e dunque in periodo ove il Ccnl Metalmeccanici 1999 poteva considerarsi operante solo per effetto della prorogatio di cui all'art. 36 del Ccnl stesso). (Trib. Monza 6/10/2009, Est. Dani, in D&L 2009, 978) 
  • Qualora la causale di un contratto a termine sia indicata con la locuzione "incremento dell'attività produttiva con scadenze indifferibili nel tempo", il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare non solo l'incremento di attività, ma anche l'indifferibilità della scadenza; in mancanza il contratto deve ritenersi convertito a tempo indeterminato. (Trib. Monza 6/10/2009, Est. Dani, in D&L 2009, 978) 
  • In tema di assunzioni a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha esteso l'ambito dei contratti a termine "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia e inserendosi nel sistema da questa delineato. Ne consegue che l'applicazione di questa disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, l'accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del Ccnl 26 novembre 1994, aveva previsto la possibilità di contratti a termine sino al 31 gennaio 1998, con successiva proroga al 30 aprile 1998, inragione della trasformazione giuridica dell'ente e della conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, e ha dunque escluso la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, con relativa trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230). (Cass. 4/8/2008 n. 21062, Pres. Senese Est. Nobile, in Lav. nella giur. 2009, 75, e in Dir. e prat. lav. 2009, 460) 
  • Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 6/9/01 n. 368, il termine apposto al contratto di lavoro può essere giustificato in base alle clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi dell'art. 23 L. 28/2/87 n. 56 solo fino alla scadenza dei contratti medesimi, e ciò in quand'anche il contratto collettivo prevedesse il proprio rinnovo automatico in macanza di preventiva disdetta. (Trib. Milano 10/10/2007, Est. Porcelli, in D&L 2008, con nota di Barbara Fezzi, "Illegittimità dell'apposizione del termine a un contratto di lavoro e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato", 153) 
  • Qualora il Ccnl stabilisca una percentuale massima di lavoratori che possono lavorare contemporaneamente assunti a tempo determinato rispetto alla forza lavoro occupata a tempo indetrminato, i dipendenti assunti con contratto a termine in numero superiore rispetto alla percentuale devono essere computati ai fini del raggiungimento del requisito dimensionale di cui all'art. 18 SL per l'applicazione del regime di tutela. (Trib. Milano 19/10/2006, est. Mennuni, in D&L 2007, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Breve rassegna in tema di modalità di calcolo dei dipendenti ai fini dell'art. 18 SL", 229)
  • L'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo e anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori per un'efficace salvaguardia dei loro diritti. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, avuto riguardo all'interpretazione dell'art. 8 del contratto collettivo del 26 novembre 1994 relativo all'assunzione a termine di dipendenti postali, aveva ritenuto non richiesto, per la legittimità dell'assunzione a termine, che il lavoratore fosse stato assunto per la sostituzione di un dipendente normativamente indicato e che venisse indicata la causa specifica della sostituzione, ma soltanto che l'assunzione ex art. 8 del CCNL fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potevano essere soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre). (Cass. 9/8/2006 n. 17957, Pres. Mercurio Est. Stile, in Lav. nella giur. 2007, 203)
  • Le assunzioni disposte ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” e anche, alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale, per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti. (Cass. Sez. Un. 2/3/2006 n. 4588, Pres. Carbone Rel. Vidimi, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Paola Nodali, 781)
  • La contrattazione collettiva può ben individuare nuove ipotesi che consentono la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza per questo capovolgere il rapporto di regola-eccezione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato. (Cass. 10/1/2006 n. 167, Pres. Ianniruberto Rel. Di Cerbo, in Lav. Nella giur. 2006, 699)
  • Con riferimento alla previsione di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione, contenuta nel contratto del 25 settembre 1997 dei dipendenti postali, integrativo del CCNL del 26 novembre 1994, legittimanti le assunzioni a termine (in fattispecie sottratta “ratione temporis” al D.Lgs. n. 638 del 2001), l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde, pertanto, dalla necessità che – anche quando le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza – la norma contrattuale abbia, di per sé, una efficacia temporale limitata, atteso che l’autonomia sindacale non trova limite nella legge con riferimento alla tipologia e all’ambito temporale di operatività delle ipotesi di contratti a termine da introdurre. (Cass. 21/3/2005 n. 6029, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in Orient. Giur. Lav. 2005, 114)
  • Nei contratti a termine cosiddetti “extra” (di personale extra organico) che sono regolati dall’art. 23, 3° comma, della legge 56/87 che prevede la possibilità di assunzione per periodi non superiori a tre giorni (non superiori a un giorno prima della modificazione introdotta con l’art. 54 legge 488/98) per “servizi speciali” individuati dalla contrattazione collettiva, poiché questa parla specificatamente di esigenze per le quali non si può sopperire con il normale organico e ancora di presenze straordinarie e non prevedibili, deve trattarsi proprio di eventi non prevedibili e comunque straordinari. (Pret. Milano 28/1/2005, Est. Atanasio, in Orient. Giur. Lav. 2005, 91)
  • È consentito alla contrattazione collettiva, in forza dell’art. 23, L. n. 56/1987 ed in assenza di limiti testuali, introdurre fattispecie ampiamente derogatorie della rigida disciplina generale del contratto a termine quale quella prevista da contratti e accordi collettivi dei dipendenti della società Poste Italiane per la fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso. A condizione, tuttavia, che l’ampiezza della deroga e la omessa indicazione di un termine di durata della ristrutturazione non si traduca di fatto nell’indeterminata sospensione dell’intero regime ordinario delle assunzioni da effettuarsi e, quindi, nel capovolgimento del rapporto – legislativamente previsto – tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (contratto a termine). (Corte d’appello Milano 13/12/2004, Pres. De Angelis Rel. Accardo, in Lav. nella giur. 2005, 695)
  • L'art. 23 L. 28/2/87 n. 56 ha conferito ai contraenti collettivi una "delega in bianco" per l'istituzione di nuove tipologie di contratti a termine, del tutto svincolate dalle ipotesi già previste dalla L. 18/4/62 n. 230; ne consegue che non può essere dichiarata la nullità di una clausola contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 23 cit. per il solo fatto che la causale ivi prevista sia generica ed applicabile senza limiti di tempo (nella specie il Giudice di merito aveva affermato la nullità, sotto tali profili, dell'accordo integrativo 25/9/97 per i dipendenti Poste Italiane). È corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo la quale gli accordi integrativi del Ccnl Poste Italiane stipulati in data 25/9/97, 16/1/98 e 27/4/98, laddove prevedono la possibilità di assunzioni a termine per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell'Ente, sono sottoposti al termine finale di efficacia del 30/4/98; conseguentemente le assunzioni a termine successive a tale data devono ritenersi effettuate al di fuori della previsione di legge. (Cass. 23/12/2003 n. 19695, Pres. Ciciretti Rel. La Terza , in D&L 2004, 74)
  • In caso di contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratore in ferie, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista dal Ccnl applicato, deve essere indicato per iscritto, al momento dell'assunzione, il nominativo del lavoratore sostituito, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato (Trib. Milano 25 maggio 2000, est. Atanasio, in D&L 2000, 955)
  • Gli accordi collettivi, stipulati ai sensi dell'art. 23 L. 28/2/87 n. 56, per l'individuazione di ulteriori ipotesi di contratti a termine per i dipendenti di Poste Italiane Spa, ed autorizzati già dall'art. 8 Ccnl 26/11/94 - ossia le successive integrazioni di quest'ultimo in data 25/9/97, 16/1/98 e 27/4/98 - sono fondati sulla necessità di continuare a consentire la ristrutturazione dell'azienda e la rimodulazione degli assetti occupazionali in ragione dell'introduzione di nuovi processi produttivi nonché della sperimentazione di nuovi servizi, ma individuano esplicitamente il terminale finale del 30/5/98 per la stipulazione in base a tale causale di contratti a termine; pertanto detta causale non può considerarsi applicabile a contratti stipulati dopo tale data, indipendentemente dal fatto che non si sia compiuta la complessa organizzazione di ristrutturazione. (Corte d'Appello Firenze 7/5/2002, Pres. Bartolomei Est. Amato, in D&L 2002, 605)
  • Le ipotesi in cui possono legittimamente instaurarsi contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, l. n. 56/87 debbono essere previsti in contratti collettivi di natura "normativa" e non "gestionale". Ne consegue la nullità dell'apposizione del termine qualora i contratti a termine siano stati stipulati in virtù delle previsioni di un contratto collettivo gestionale (Trib. Rovigo 14/3/00, est. Pauletti, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 174, con nota di Ghirardi, Note su contratto a termine, contratto collettivo gestionale e condizione risolutiva del contratto di lavoro)
  • L'identificazione della fattispecie in cui è consentita, ex art. 23, L. n. 56/1987, l'assunzione dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine va effettuata avendo riguardo al contratto collettivo applicabile al rapporto, che reca la specifica previsione delle ipotesi nelle quali, in considerazione delle particolari esigenze di settore, è apponibile il termine (Nella specie-alla quale, ratione temporis, non era applicabile il D.Lgs. n. 368/2001- la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva fatto riferimento alle specifiche ipotesi di assunzione a termine previste dall'art. 25 Ccnl del 1995 per il settore tessile, escludendo la possibilità di avere riguardo all'art. 10 dell'accordo interconfederale del 1988, in quanto quest'ultimo recava una clausola meramente programmatica in materia di contratti di lavoro a termine). (Cass. 28/1/2003, n. 1255, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti, in Lav. nella giur. 2003, 572)
  • Il contratto collettivo in quanto fonte normativa, potendo introdurre nuove ipotesi di contratto a tempo determinato ex art. 23, l. n. 56/87, deve necessariamente avere i requisiti della generalità ed astrattezza ed è a garanzia di tali requisiti la previsione della indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere (Corte Appello Genova 7/11/00, pres. Russo, est. Meloni, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag 150, con nota di Viceconte, L'uso delle varie tipologie di contratto a tempo determinato)
  • E' legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro stipulato (con le Poste Italiane Spa) ai sensi dell'art. 23 L. 28/2/87 n. 56, laddove ricorra effettivamente l'ipotesi, al riguardo prevista dal contratto collettivo applicabile, di una trasformazione e ristrutturazione della società datrice di lavoro (Trib. Milano 5 maggio 2000, est. Muntoni, in D&L 2000, 731)
  • La delega alle parti collettive per l'individuazione di ipotesi ulteriori di contratto a termine e per la determinazione della percentuale di assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato deve essere esercitata nel quadro logico dei principi ispiratori dell'istituto stesso del contratto a termine (nella fattispecie, sono da considerare illegittime le assunzioni a termine previste da un contratto collettivo aziendale e in assenza di limite percentuale, per gestire la fase di sperimentazione di un nuovo servizio di call center) (Trib. Milano 30/3/00, est. Muntoni, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 326, con nota di Lazzarini, Rapporti tra legge e contrattazione collettiva nell'individuazione di nuove ipotesi di assunzione a termine; in D&L 2000, 719)
  • Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro a termine ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la presenza dei presupposti di fatto che legittimano l'apposizione del termine rappresenta la condizione di legittimità di tale contratto; in caso contrario, l'apposizione del termine è nulla e il rapporto deve essere considerato a tempo indeterminato (Trib. Milano 31 luglio 1999, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 2000, 149)
  • L’ipotesi prevista dall’art. 5 del Ccnl della Telecom Italia Spa, che ha introdotto, in forza dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assunzione a tempo determinato di lavoratori nel caso di "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico" non ricorre quando l’attività dei servizi cui sono stati adibiti i lavoratori assunti a termine risulti addirittura ridotta (Trib. Milano 10/7/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 852)
  • Il Ccnl del 1995 del settore tessile, nel disciplinare, secondo quanto consentito dall’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, le ipotesi "ulteriori" in cui è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro implicitamente esclude, nel medesimo settore, la perdurante vigenza in materia di discipline collettive previgenti anche di diverso livello (Pret. Monza 5/7/99, est. Gasparini, in D&L 1999, 848)
  • L’ipotesi prevista dall’art. 61 Ccnl Turismo e Pubblici esercizi ha introdotto, in forza dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assumere a tempo determinato lavoratori nel caso di "esigenze per le quali non sia possibile sopperire con un normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari" non ricorre quando l’assunzione di lavoratrici a termine sia stata effettuata per soddisfare esigenze aziendali normali, quali la sostituzione di lavoratrici in malattia o in permesso, o del tutto prevedibili (Trib. Milano 2/7/99, est. Negri della Torre, in D&L 1999, 850)
  • Costituisce condizione di legittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro, nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la presenza dei presupposti di fatto cui il contratto collettivo subordina la legittimità dell’apposizione del termine, in mancanza dei quali l’apposizione del termine è nulla e il contratto rientra nell’ordinario regime a tempo indeterminato (Trib. Milano 30/4/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 557)
  • E’ illegittima l’apposizione del termine a un contratto di lavoro, nel caso in cui risulti mancante la ragione giustificatrice del termine, contemplata da una norma collettiva ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Trib. Milano 17/4/99, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1999, 554)
  • In caso di contratto a termine stipulato in forza di un’ipotesi introdotta dalla contrattazione collettiva, in applicazione dell’art. 1 L. 28/2/98 n. 56, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dell’evento legittimante il ricorso al contratto a termine al di fuori delle ipotesi di legge, pena l’illegittimità dell’apposizione del termine (Trib. Milano 20/1/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 327)
  • E’ nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato in mancanza degli obblighi di comunicazione e verifica preventiva di cui all’Accordo interconfederale che ne costituisce normativa di riferimento ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Pret. Parma 27/11/98, est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
  • L’accordo aziendale che, in base alla previsione dell’art. 23 della L.28/2/87 n. 56, autorizzi il ricorso ad assunzioni a termine, deve specificare la singola esigenza che lo giustifica; a tale scopo non è sufficiente la semplice indicazione di un fine di incremento della produzione che, in quanto obiettivo di portata generale e normalmente perseguibile con l’incremento della forza lavoro, non giustifica la necessità per cui le assunzioni debbano essere a termine (Trib. Milano 6/5/98, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 1998, 951)
  • Deve escludersi che il progressivo incremento di attività relativa al numero telefonico 187 (del resto non provato) e la necessità di avviare il personale stabile a corsi di formazione professionale possano concretare l’ipotesi descritta dall’art.5 del Ccnl della Telecom ("incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico") la quale giustifica, ai sensi dell’art. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro. Al riguardo, inoltre, non può essere attribuito valore ricognitivo e comunque di fonte autonoma di legittimazione di una tale apposizione all’accordo regionale Telecom del 18/12/95, che attiene più propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del contratto nazionale (Trib. Milano 20/12/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 402)
  • Nell’individuazione degli eventi eccezionali che a norma dell’art. 5 del Ccnl della Telecom giustificano, ex art. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, non può essere attribuito valore ricognitivo e comunque di fonte autonoma di legittimazione all’accordo regionale del 18/12/95, che attiene più propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del contratto nazionale (Pret. Milano 19/8/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 105)
  • La contrattazione collettiva, nell’individuazione delle situazioni nelle quali è ammessa l’assunzione diretta di mano d’opera di durata non superiore a un giorno (ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 e art. 61 Ccnl per il settore del turismo) non può prescindere dal fondamentale requisito della presenza di un’occasione di lavoro provvisoria, eccezionale e imprevedibile che non rientri nell’ordinario ciclo organizzativo-produttivo dell’impresa datrice di lavoro (Pret. Roma 19/11/96, est. Sangiovanni, in D&L 1997, 562)
  • Deve escludersi che ricorrenti aumenti del traffico telefonico e dell’attività formativa dei dipendenti stabili nonché la ristrutturazione di alcuni servizi della Telecom possano configurare l’ipotesi di "eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo", che a norma del Ccnl applicato presso tale società consente, ex art. 23 L.28/2/87 n.56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro (Pret. Milano 7/10/96, est. Frattin, in D&L 1997, 305)