Questioni di legittimità costituzionale

  • È infondata la questione di legittimità dell’art. 5, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno e a incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi ad substantiam per iscritto. (Cost. 15 luglio 2005 n. 283, Pres. Capotasti, in Orient. Giur. Lav. 2005, 304)
  • Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 36 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui, prevedendo – secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità – la nullità dell’intero contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente, riduce la tutela offerta al lavoratore al solo riconoscimento delle retribuzioni relative alle prestazioni eseguite, ex art. 2126 c.c., con esclusione della normativa sul licenziamento (vedasi Corte Cost. n. 210 del 1992). (Cass. 24/8/2004 n. 16755, Pres. Sciarelli Rel. De Renzis, in Lav. e prev. oggi 2004, 2010)
  • L’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863 – in forza del quale l’ammontare della pensione deve essere calcolato tenendo conto per l’intero dell’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto per l’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo parziale – configura un sistema di calcolo della pensione complessivamente più favorevole per il lavoratore a orario ridotto e trova applicazione sia in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno a part-time, sia nei casi di rapporti sorti sin dall’inizio a tempo parziale; così interpretata, la norma è costituzionalmente legittima e deve pertanto essere rigettata la relativa eccezione sollevata con riferimento agli artt. 38, 2° comma, e 3 Cost. (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
  • E’ costituzionalmente legittimo l’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863, nella parte in cui dispone che il più favorevole sistema di calcolo pensionistico ivi previsto trovi applicazione solo per i periodi di lavoro successivi all’entrata in vigore della legge; rientra infatti nella discrezionalità del legislatore fissare termini di decorrenza per determinati benefici, salvo il solo limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)