Questioni di legittimità costituzionale

  • Con la sentenza n. 5/00 questa Corte ha evidenziato che la norma ora nuovamente censurata (art. 13, comma 8, l. n. 257/92) - nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di conversione nella l. n. 271/93 del decreto-legge n. 169/93) della locuzione "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dimesse" - conferisce essenziale rilievo, "ai fini dell'applicazione del beneficio previdenziale, all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro". Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio nelle vicende normative che hanno preceduto l'approvazione del testo attuale del comma 8, art. 13, lo scopo della disposizione medesima è stato rinvenuto "nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene". Scopo che risiede quindi nell'esigenza che la l. n. 271/93 ha individuato nella tutela del bene-salute, tenuto conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta, e non già con l'intento di risarcire dall'evento disoccupazione i lavoratori costretti a perdere il posto per dismissione da parte delle aziende della lavorazione vietata. E ciò attraverso un precetto ritenuto da questa Corte "adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso", ove si consideri il rapporto che, nell'ambito della stessa disposizione, è dato rinvenire tra il dato di riferimento temporale e la nozione di rischio morbigeno, caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail. Un rischio che, in materia di prevenzione da esposizione all'amianto, il legislatore ha individuato in forza dei criteri posti dal decreto legislativo 15/8/91, n. 277 (e successive modificazioni). Alla luce delle motivazioni che precedono, la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello prospettato dal rimettente, consentendo in particolare di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, secondo quanto innanzi già evidenziato. Donde l'insussistenza del prospettato vulnus all'art. 3 Cost. (Corte Cost. 11-12/4/02, n. 127, pres. Ruperto, est. Vari, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 549; in Lavoro giur. 2002, pag. 637, con nota di Michele Miscione, I benefici dell'amianto per i dipendenti pubblici)
  • Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 13, 8° comma, L. 27/3/92 n. 257, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, a favore dei lavoratori esposti che fossero già pensionati al momento dell'entrata in vigore della norma. (Trib. Ravenna 18/12/2001, ord., Est. Riverso, in D&L 2002, 755, con nota di Lisa Giometti, "Maggiorazione contributiva per l'esposizione ad amianto: prossima ad una svolta la questione dell'ammissione dei pensionati al beneficio")
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 8° comma, L. n. 257/92 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dal DL 169/93 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 271/93, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 81, 4° comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni , l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 (Corte Cost. 12/1/00 n. 5, pres. Vassalli, rel. Vari, in D&L 2000, 318, n. Giometti, I benefici previdenziali per l'amianto al vaglio della Corte Costituzionale; in Dir. Relazioni ind. 2000, pag. 509, con nota di Morone, Esposizione ultradecennale all'amianto: la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dei presupposti per l'accesso ai benefici pensionistici e in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 562, con nota di Lipari, Costituzionalità della normativa che attribuisce il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi ai lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto)
  • E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 13, 8° comma, della L. 27/3/92 n. 257, in riferimento agli artt. 3, 41 e 81 Cost. (Pret. Pistoia 30/12/98, est. Amato, in D&L 1999, 434. In senso conforme, v. Pret. Pistoia 31/12/98, est. Amato, in D&L 1999, 729, n. Monaco, L'esposizione ultradecennale all'amianto, fra legge e interpretazione)