Indennità di accompagnamento

  • In tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Ne consegue che, in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento didel diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente e al tempo di durata della terapia. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della richiesta di beneficio relativamente a tre cicli di chemioterapia della durata di cinque giorni ciascuno in regime di ospedalizzazione e, successivamente, di altri quattro cicli di cinque giorni ciascuno di trattamento radioterapico in regime di day hospital). (Cass. 22/10/2008 n. 25569, Pres. Cuoco Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2009, 293) 
  • L'indennità di accompagnamento ha presupposti diversi rispetto alla pensione di inabilità, essendo finalizzata all'assistenza della persona non autosufficiente, senza riferimento alla capacità lavorativa. Ne consegue che può competere la pensione di inabilità ove, in presenza di una residua abilità lavorativa, si accerti in concreto che l'intervento dell'accompagnatore si risolve nell'assistenza continua alla prestazione lavorativa, in condizioni non compatibili con il rispetto della dignità umana. (Nella specie, la S.C., rilevata, nel caso, la necessità dell'intervento dell'accompagnatore per effettuare la prestazione lavorativa, intervallata da ripetuti interventi di autocateterismo, assistiti dall'accompagnatore e dalla necessità di intervento di questi per ogni modifica della posizione lavorativa, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità). (Cass. 9/9/2008 n. 22878, Pres. Senese Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2009, 199) 
  • Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento rileva esclusivamente il requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e non è di ostacolo al riconoscimento del diritto la condizione del mancato ricovero dell'inabile in istituti a carico dell'erario. Tale circostanza è infatti esterna alla struttura del diritto, e ad essa semplicemente consegue la mancata erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato e non abbisogni dell'accompagnatore. (Corte d'appello Ancona 20/2/2003, Pres. Taglienti Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2004, 65, con commento di Valentina Curti)
  • Ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, il requisito della permanenza della malattia, quale presupposto per la concessione della detta prestazione, non deve essere confuso con quella di definitività ed immutabilità dello stato invalidante, né può essere escluso per la possibilità di un opportuno trattamento chirurgico. Solo nel caso di volontaria sottoposizione ad intervento chirurgico, il giudice del merito dovrà tener conto degli eventuali esiti positivi dell'intervento, accertando se il recupero totale o parziale dello stato di salute dell'assistito sia tale da escludere il diritto al beneficio spettante in base alla situazione pregressa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento in presenza di infermità emendabili con intervento chirurgico, al quale non risultava che la medesima ricorrente si fosse sottoposta). (Cass. 19/11/2002, n. 16310, Pres. Senese, Rel. Stile, in Lav. nella giur. 2003, 377)
  • Il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 11 febbraio 1980, n. 18, richiede solo la presenza del requisito della totale inabilità e della incapacità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita e prescinde da ogni requisito reddituale. Ne consegue la irrilevanza dell'accertamento in ordine all'avvenuto risarcimento delle conseguenze lesive di un sinistro stradale asseritamente all'origine della patologia invalidante. (Cass. 23/10/2002, n. 14955, Pres. Trezza, Rel. Celentano, in Lav. nella giur. 2003, 178)
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  • In materia di indennità di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili, la rilevanza data dall'art. 1, L. 18/80, alternativamente all'impossibilità di deambulazione e all'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, sì da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dall'abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, etc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano (Cass. 18/12/99 n. 14293, pres. Trezza, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 580)
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