Assicurazione contro gli infortuni

  • Nelle società in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, c. 203, L. n. 662 del 1996 (che ha modificato l’art. 29, L. n. 160 del 1975) e dell’art. 3, L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore. (Cass. 4/2/2021 n. 2665, Pres. Berrino Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2021, 557)
  • Nonostante l’espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività, non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare a essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (richiesta peraltro nella specie in periodo di chiusura della scuola – da giugno a settembre 2004), non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece chiaramente l’art. 68 del d.P.R. n. 1124/1965 che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative. (Cass. 20/7/2011 n. 15939, Pres. Lamorgese Rel. Balestrieri, in Lav. nella giur. 2011, 1057)
  • Il rischio elettivo, quale limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto l'indennizzo per infortunio in itinere anche a un dipendente che si era infortunato entrando dall'ingresso aziendale più pericoloso, atteso che l'infortunio, anche se si era verificato a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, era comunque ricollegabile alle finalità aziendali e non meramente personali del dipendente, essendo avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa e in conseguenza di una scelta, quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso all'azienda, quello più scosceso, che, sebbene non necessitata, ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo a esigenze meramente personali). (Cass. 18/5/2009 n. 11417, Pres. Sciarelli Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2009, 838)
  • Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a caric", la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38, comma 1 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto alla madre superstite - titolare di reddito da pensione - per l'assenza del presupposto della insufficienza dei mezzi propri di sussistenza, potendosi assegnare rilievo esclusivamente ai debiti della casa di abitazione e non anche a quelli ereditati dal marito nella gestione dell'attività commerciale dato il loro carattere eccezionale). (Cass. 4/2/2008 n. 2630, Pres. Sciarelli Est. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2008, 2114)
  • In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, oe alcuni infortuni o malattie si siano verificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 e altri si siano verificati successivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, prima parte di detto decreto, i postumi relativi non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela precedente e successivo alle nuove disposizioni; tale esclusione della cumulabilità dei postumi relativi a eventi ricadenti nei diversi regimi normativi opera sia nel caso di eventi già indennizzati in capitale e non in rendita, sia di eventi dai quali siano derivate inabilità inferiori al grado richiesto per la liquidazione delle prestazioni a carico dell'Inail. (Cass. 12/10/2007 n. 21452, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2008, 1601)
  • In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali attività lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario e arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso). (Cass. 4/7/2007 n. 15047, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 88, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1065, e in Giust. civ. 2008, 1988)
  • La riduzione contributiva prevista dall'art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato - così come quella prevista, con disposizione di identico tenore, dall'art. 8, comma secondo, per le assunzioni a tempo determinato - non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia perchè tale applicabilità è espressamente esclusa dall'art. 68, comma sesto, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, sia perchè l'interpretazione imposta dall'art. 68 può comunque ricavarsi dal testo dell'art. 25, comma 9, senza che una differenziazione sia giustificata dall'intento di favorire maggiormente l'assunzione a tempo indeterminato, l'incentivo alla quale scaturisce dallo speciale contributo di cui al comma 4 dello stesso art. 8. (Cass. 20/6/2007 n. 14316, Pres. Ciciretti Est. Toffoli, in Lav. nella giur. 2008, 89, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1062)
  • L'espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comporta che l'attività di addestramento fisico risulta soggetto all'obbligo assicurativo quando sia svolta non solo dai soggetti indicati dall'art. 1, comma 3, n. 28 del T.U. n. 1124, ma anche dagli altri soggetti indicati dall'art. 4, nella specie dai soci di cooperativa, venendo in rilievo l'attività dei soci istruttori per il suo carattere motorio, e quindi manuale, e non di sovrintendenza dell'attività degli allievi, anche se ad essi rivolta e con essi connessa (principio affermato in controversia concernente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall'Inps, per omissione contributiva e accessori, nei confronti di una società cooperativa di educatori fisici sportivi, sulla base di un verbale congiunto Inps-Inail. La cooperativa aveva svolto azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inail, sul presupposto che l'attività dei soci sovrintendenti fosse svolta con i caratteri dell'autonomia e che la tutela assicurativa implicasse lo svolgimento in forma subordinata. La S.C. ha ritenuto tale tesi irrilevante in causa, a prescindere dalla sua fondatezza, per il rilievo ex se, ai fini della tutela antinfortunistica, dell'attività di socio istruttore). (Cass. 6/6/2007 n. 13278, Pres. Sciarelli Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 90e in Dir. e prat. lav. 2008, 791)
  • In tema di revisione per miglioramento delle prestazioni erogate dall'Inail, l'art. 14-vicies quater, del DL n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, non ha ripristinato la disciplina giuridica dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 191 del 2005), ma ha disposto, in nome della tutela dell'affidamento, la conservazione della prestazione, e non della rendita (a norma dell'art. 9, comma 3) per coloro che avessero richiesto - con domanda amministrativa in riesame proposta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, alla quale andava assimilata la domanda giudiziaria già proposta negli stessi termini, con autonomo ricorso o nel corso di un giudizio pendente - e ottenuto, dall'Inail, il riesame di situazioni soggette all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, alle più favorevoli, per l'assicurato, condizioni dell'art. 9, erroneamente ritenuto retroattivo. (Cass. 5/12/2006 n. 25849, Pres. Senese Est. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2007, 1867)
  • In tema di tutela delle malattie professionali, in caso di agente patogeno tabellato suscettibile di causare una specifica malattia su un individuato organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nbesso causale con l'agente patogeno tabellare. Tale nesso può risiedere anche in giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici e anche da dati epidemiologici. (Cass. 5/9/2006 n. 19047, Pres. Sciarelli Rel. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2007, 1047)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui dispone che, quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del T.U. Inail, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tener conto delle preesistenze. Infatti la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi, costituisce una logica conseguenza di una razionale scelta discrezionale del legislatore, coerente con la nuova disciplina che ha introdotto l'autonomo ristoro del danno biologico e giustificata dalle differenze tra i parametri valutativi e tra le conseguenze indennizzabili. (Corte Cost. 6/12/2006 n. 426, Pres. Bile Red. Mazzella, in Dir. e prat. lav. 2007, 428)
  • Il premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124/1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie. (Nella specie, la S.C., risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il calcolo del premio supplementare sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di assenza). (Cass. 1/6/2006 n. 13025, Pres. Carbone Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2006, 1127)
  • In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l’accertamento che la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente compresa tra quelle gabellate – e cioè derivante da una lavorazione gabellata (nella specie, carcinoma mammario, accertato come rientrante nella voce 51 dell’allegato 4 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, relativa a malattie causate da radiazioni ionizzanti, laser, onde elettromagnetiche e loro conseguenze) – comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere dell’Inail di provare una diversa patogenesi della malattia stessa. (Cass. 6/4/2006 n. 8002, Pres. Mattone Est. Curcuruto, in Lav. Nella giur. 2006, 910)
  • In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuano la legittimità, o meno, dell’uso del mezzo in questione secondo gli “standards” comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto tra lavoro e tempo libero (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore che, con mezzo proprio si recava sul posto di lavoro, aveva escluso l’indennizzabilità sul presupposto che, pur tenuto conto delle esigenze prospettate dal lavoratore dal lavoratore di assistenza nei confronti della madre ammalata, gli orari delle linee di trasporto pubblico urbano, in considerazione del traffico in coincidenza con gli orari di inizio e termine della giornata lavorativa, fossero compatibili con le esigenze di riposo, di cura dell’anziana madre e di rispetto dell’orario di lavoro, in difetto di prova in ordine a peculiari situazioni contingenti tali da imporre di assolvere, con speditezza, il dovere di assistenza). (Cass. 4/4/2005 n. 6929, Pres. Ciciretti rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2005, 1896)
  • L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta. Ne consegue che, con riferimento agli artigiani, tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge l’attività artigianale, tra le quali non può non ricomprendersi quella di approvvigionamento dei pezzi di ricambio dei macchinari utilizzati. (Cass. 25/3/2005 n. 6431, Pres. Sciarelli Rel. Filadoro, in Dir. e prat. lav. 2005, 1841)
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) aggiunto dall’art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 38, comma 2, e 76 Cost., dal Tribunale di Trento, in quanto quest’ultimo ha erroneamente equiparato i concetti di “breve sosta” e di “interruzione”, trascurando altresì le indicazioni espresse dalla giurisprudenza costituzionale circa la latitudine della garanzia apprestata dalla legge in oggetto. (Corte Cost. 10/1/2005 n. 1, ord., Pres. Onida Red. Bile, in Dir. e prat. lav. 2005, 544)
  • Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, semprechè tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto, in quanto non specifica circa l’occasione di lavoro, la domanda proposta da un odontotecnico che aveva assunto di aver contratto il virus dell’epatite Hcv in occasione e a causa della propria attività di lavoro, allorchè si punse nel riparare apparecchi odontici). (Cass. 28/10/2004 n. 20941, Pres. Mileo Rel. Foglia, in Dir. e prat. lav. 2005, 1173)
  • In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. (Nella specie, il mezzo privato era stato portato il giorno prima del turno lavorativo nella città di lavoro per motivi personali, poi riportato indietro alla fine del turno – per poter essere utilizzato per recarsi al lavoro il giorno dopo – e in tale occasione si era verificato l’incidente). (Cass. 6/10/2004 n. 19940, Pres. Prestipino Rel. Maiorano, in Lav. nella giur. 2005, 285)
  • In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo (regolato dall’art. 83, d.p.r. n. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro, dall’art. 137, stesso d.p.r. per le malattie professionali, dall’art. 146, quinto comma, stesso d.p.r. per la silicosi e asbestosi, e dall’art. 13, comma quarto, D. Lgs. N. 38/2000 per le malattie neoplastiche) si fonda sulla variazione, in meglio o in peggio, delle condizioni sanitarie dell’assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla condizione di bisogno dell’assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo (regolato attualmente dall’art. 9 del citato D. Lgs.), si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull’esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge. (Cass. 25/8/2004 n. 16831, Pres. Prestipino Rel. De Mateis, in Lav. nella giur. 2005, 178)
  • In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l’infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito, con la conseguenza che, se ciascuno dei fattori concorrenti risulta aver agito come causa efficiente, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere dimezzata ma spetta per intero. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo riconosciuto che l’invalidità del settanta per cento derivava in pari misura da tabagismo e dall’inalazione di fumi di materiale plastico ai quali era stato lungamente esposto il lavoratore, aveva posto a carico dell’Inail, la liquidazione di una rendita corrispondente ad un’invalidità del trentacinque per cento. (Cass. 29/5/2004 n. 10448, Pres. Mileo Rel. Lupi, in Lav. e prev. oggi 2004, 1656)
  • L'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolo delle attrezzature indicate. Pertanto, l'obbligo assicurativo sussiste anche ove vi sia la sola eventualità, concretamente realizzabile, che i dipendenti entrino in contatto con quelle attrezzature. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla possibilità che i dipendenti alle vendite entrassero in contatto con un montacarichi, non aveva verificato se l'azienda avesse o meno vietato ai predetti dipendenti di accedere al vano montacarichi e se le mansioni loro assegnate ed effettivamente svolte comportassero in concreto il rischio di contatto con il macchinario). (Cass. 12/3/2004 n. 5148, Pres. Mattone Rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2004, 2187)
  • Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente per gli infortuni e le malattie professionali), non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche; pertanto lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purchè esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione (art. 112, D.P.R. cit.), fermo restando che l'aggravamento od il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita. (Cass. 5/6/2003, n. 9011, Pres. Ciciretti Rel. Stile, in Dir. eprat. Lav. 2003, 2977)
  • Ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'Inail ed il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio sull'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione ex ante che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione, abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia. (Cass. 7/12/2002, n. 17469, Pres. Genghini, Rel. De Luca, in Lav. nella giur. 2003, 373)
  • Ove la polizza stipulata dal datore di lavoro individui i rischi assicurativi, in ipotesi di infortuni sul lavoro, con riferimento agli artt. 10 e 11 DPR 30/6/65 n. 1124, la copertura assicurativa non ricomprende il danno biologico e morale. (Trib. Milano 14/3/2003, Est. Negri della Torre, in D&L 2003, 674)
  • La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani non comprende le attività svolte nel proprio interesse, nell'interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia, poiché non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, o autonomo, societario o di collaborazione all'impresa familiare, del quale costituisca esecuzione. (Cass. 6/11/2002, n. 15588, Pres. Senese, Rel. Balletti, in Lav. nella giur. 2003, 279)
  • I soci delle cooperative sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4, n. 7, T.U. 1124/1965, solo se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio mortale occorso al socio di una cooperativa che su un'autovettura condotta da altri si recava a visitare una fiera per l'eventuale acquisto di prodotti). (Cass. 30/10/2002, n. 15361, Pres. Trezza, Rel. Foglia, in Lav. nella giur. 2003, 278)
  • La copertura assicurativa di cui all'art. 2 DPR 30/6/65 n. 1124 riguarda ogni evento lesivo dell'incolumità del lavoratore verificatosi nell'ambito in cui si svolge l'attività produttiva, attinente alle effettive condizioni della prestazione lavorativa, inclusi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato semprechè finalizzati allo svolgimento della prestazione lavorativa; deve quindi presumersi l'origine professionale dell'infortunio sulla base di un semplice criterio cronologico o topografico, fondato esclusivamente sul nesso di strumentalità tra la prestazione di lavoro e la condotta durante la quale si è verificato l'infortunio. (Trib. Parma 29/1/2002, Est. Brusati, in D&L 2002, 477)
  • In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102/81, n. 118/86 e n. 372/88), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso - necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite - non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l'Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione - che è di prescrizione quando vi è stato l'accertamento giudiziale in sede penale ed è, invece, di decadenza quando tale accertamento è mancato in detta sede non decorre più necessariamente (come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte Costituzionale) dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. (Cass. 18/8/00, n. 10950, pres. Santojanni, est. Picone, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 410)