Normativa comunitaria

  • È necessario richiedere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: “Se la nozione di ‘persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede’, contenuta nell’art. 14 punto 2, lett. a), ii, del regolamento n. 1408/71, può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (Ce) n. 44/ 2001) l’art. 19, punto 2, lettera a), definisce come il ‘luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività’, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (Regolamento (Cee) n. 3922/91), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CgUe riportata in motivazione”. (Cass. 21/12/2020 n. 29236, ord., Pres. Manna Rel. Calafiore, in Lav. Nella giur. 2021, 315)
  • Gli art. 3, n. 1, e 4, n. 3, comma 1, della direttiva comunitaria n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo di garanzia. (Corte di giustizia CE 4/3/2004, Cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Pres. Skouris, in Giust. Civ. 2005, 293, con nota di Marinai, “La Corte di giustizia censura il divieto di cumulo tra pagamenti anticipati dal datore e crediti del lavoratore operati dal Fondo di Garanzia")
  • Poiché il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, assicura solo il coordinamento delle normative nazionali in materia di previdenza sociale, si applica il diritto nazionale ad una situazione derivante dal pagamento indebito a causa del superamento del reddito massimo autorizzato di un'integrazione di pensione effettuato ad un interessato che, in ragione della sua affiliazione a regimi di previdenza sociale di vari Stati membri, percepisce più pensioni. Il termine di due anni figurante negli artt. 94, 95, 95-bis e 95-ter, del regolamento n. 1408/71, come modificato, non può essere applicato per analogia ad una siffatta situazione. Il diritto nazionale deve tuttavia rispettare il principio comunitario di equivalenza, il quale esige che le modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria non siano meno favorevoli di quelle aventi ad oggetto il trattamento di situazioni puramente interne, nonchè il principio comunitario di effettività, che esige che le dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti risultanti dalla situazione di origine comunitaria. Tali principi si applicano all'insieme delle modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria, indipendentemente dal fatto che le dette modalità siano di natura amministrativa o giudiziaria, come le norme nazionali in materia di prescrizione e di ripetizione dell'indebito o quelle che impongono alle istituzioni competenti di prendere in considerazione la buona fede degli interessati o di controllare regolarmente la loro posizione pensionistica. (Corte di Giustizia CE 19/6/2003 n. C-34/02, Pres. Wathelet, in Lav. nella giur. 2004, 41, con commento di Rosa Maffei)
  • Prestazioni di pensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le condizioni di un tale pensionamento corrisposte in caso di licenziamento a lavoratori che hanno compiuto una certa età, non costituiscono prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti a titolo dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali di cui all'art. 3 n. 3, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. (Corte di Giustzia 4/6/2002, causa n. C-164/00, Pres. Rodriguez Iglesias, Rel. Puissochet, in Riv. it. dir. lav. 2003, 449, con nota di Armando Tursi, Previdenza complementare e trasferimento d'azienda)
  • L'art. 19, n. 1, e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo I del titolo III del Regolamento (CEE) del Consiglio 14/6/71, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2/12/96, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), ostano a che il diritto al versamento del Pflegegeld (assegno di assistenza), previsto dalla Bundespflegegeldgesetz (legge federale austriaca sull'assegno di assistenza), sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in Austria (Corte Giustizia Cee 8/3/01, n. C-215/99, in Dir. Lav. 2001, pag. 177, con nota di Passalacqua, Prestazioni speciali non contributive, abolizione della clausola di residenza e ipergarantismo della Corte)
  • L'art. 14, n. 1, lett. a) del Regolamento (CEE) n. 1408/71 non vale per quei prestatori d'opera di aziende edili, con sede in un altro paese membro, che vengono impiegati in lavori edili sul territorio di un altro paese membro nel quale esse aziende - a prescindere dalla loro attività di amministrazione puramente interna - esercitano la loro intera attività commerciale. A norma dell'art. 13, n. 2, lett. a) del Regolamento (CEE) n. 1408/71 questi lavoratori dipendenti sono soggetti al diritto della previdenza sociale del paese membro nel quale essi vengono effettivamente occupati (Corte Giustizia 9/11/00, n. C-404/98, in Dir. Lav. 2001, pag. 168, con nota di Faioli, Il criterio della "stabile organizzazione" nel posting tra diritto sociale comunitario e Modello di convenzione OCSE)
  • L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che le autorità competenti di uno Stato membro le quali - in applicazione di una disposizione di legge che: a) fissa l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta ad un lavoratore coniugato; b) prevede la riduzione dell'importo della detta pensione in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro, ma, c) prevede un divieto di cumulo, con possibilità di deroga nel caso in cui la pensione percepita da altra fonte sia inferiore ad un determinato importo - riducano l'importo della pensione concessa ad un lavoratore migrante in funzione di una pensione concessa al coniuge in virtù del regime di un altro Stato membro,quando la concessione di quest'ultima pensione non comporti alcun aumento del reddito familiare globale. (Corte Giustizia 26/9/00, n. C-262-97, in Dir. lav. 2001, pag. 262, con nota di Gatta, Norme di sicurezza sociale formalmente compatibili con il diritto comunitario e discriminazione)