In genere

  • Ai fini dell’assorbimento della quota d’obbligo di cui all’art. 3, l. n. 68/1999 non è sufficiente il mero invio della richiesta numerica, dovendo il datore di lavoro rendersi parte attiva onde rendere effettivo l’adempimento, a tal fine ponendo in essere tutte le condotte positive di cui lo onera la legge, tra le quali vi è l’obbligo di formazione e di tirocinio, da realizzarsi attraverso convenzioni di inserimento con gli uffici del collocamento a tal uopo previste dall’art. 11, l. n. 6/1999. (Corte app. Genova 10/10/2014 n. 400, Pres. De Angelis Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Gabriele Di Martino, “Sulla necessaria ‘partecipazione attiva’ del datore di lavoro all’avviamento obbligatorio dei disabili ai sensi del l. n. 68/1999: insufficienza della mera richiesta numerica e ricorso a strumenti alternativi”, 411)
  • Qualora l'invalido avviato obbligatoriamente al lavoro risulti inidoneo alle mansioni assegnate, il collegio medico di cui all'art. 20 della L. n. 482 del 1968 può indicare mansioni alternative e compatibili con le condizioni dell'invalido stesso; in tal caso grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il lavoratore alla detta mansione; né questi è gravato dall'onere di dare indicazioni circa il suo possibile reimpiego. (Cass. 10/9/2010 n. 19349, Pres. Roselli Est. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2010, 1138)
  • Nel regime delle assunzioni obbligatorie disciplinate dalla L. 2 marzo 1999 n. 68, la facoltà riconosciuta al datore di lavoro di indicare – nella richiesta di avviamento del disabile – la qualifica posseduta risponde al duplice requisito di un produttivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale nonché del fatto che questi sia messo in condizione di utilizzare e mantenere la propria professionalità. Ne deriva che, in mancanza di uno specifico addestramento, è legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assumere un lavoratore che sia in possesso non solo di una qualifica diversa ma anche di una “simile” rispetto a quella oggetto della richiesta regolarmente avanzata dalla struttura pubblica. (Cass. 22/6/2010 n. 15058, Pres. Roselli Rel. Curzio, in Lav. Nella giur. 2010, 1045) 
  • In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa che assume e la P.A. ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, non è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e che giustificano l’apposizione del termine. (Cass. 31/5/2010 n. 13285, Pres. Vidiri Est. Ianniello, in Orient. Giur. Lav. 2010, 408)
  • In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'art. 8, comma 5, della legge n. 68 del 1999, nello stabilire che i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto di inserimento nell'azienda, invece di richiedere una nuova iscrizione con decorrenza "ex nunc", reca una disposizione di favore, frutto di una scelta discrezionale del legislatore operata, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 38, primo comma, Cost., in base a un bilanciamento tra la tutela del disabile già beneficiario di un atto di avviamento e quella degli altri disabili in attesa ancora del primo atto di avviamento, la quale, proprio per l'eccezionalità della garanzia e il contesto normativo nel quale è collocata (ossia la disciplina degli elenchi e delle graduatorie dei disabili), va interpretata nel senso che il mantenimento della posizione di graduatoria presuppone che l'avviamento al lavoro del disabile sia avvenuto in forza di collocamento obbligatorio e non già di collocamento ordinario. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 10 Febbraio 2005). (Cass. Sez. Un. 2/4/2008 n. 8452, Pres. Carbone Est. Amoroso, in Dir. e prat. lav. 2008, 2432)  
  • Qualora l’invalido avviato obbligatoriamente venga assunto per coprire la quota d’obbligo (che va computata sul personale stabile dell’impresa) l’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, con conseguente nullità della clausola di termine finale apposta al contratto. (Corte app. Milano 20/1/2006, Pres. Castellini Est. Sbordone, in D&L 2006, con n. Eleonora Pini, “Avviamento obbligatorio e contratto a termine”, 444, e in Lav. nella giur. 2006, 1033)
  • Allorquando il datore di lavoro intende licenziare un invalido avviato obbligatoriamente e di conseguenza vede venire a mancare la copertura delle aliquote di riserva previste dalla legge, è necessario che fornisca la prova della assoluta mancata possibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni compatibili con lo stato di invalidità ancorchè corrispondenti a qualifica inferiore. (Cass. 3/5/2005 n. 9122, Pres. Sciarelli Rel. Di Cerbo, in Dir. e prat. lav. 2005, 2220)
  • L’avviamento al lavoro di parte ricorrente è stato determinato da un erroneo ed omissivo comportamento della società convenuta. Essa, infatti, nell’inviare alla Provincia di Roma il prospetto informativo del personale dipendente, nulla ha precisato e specificato in merito alle unità ricomprese nel personale viaggiante (escluse, come detto, dalla base di computo per l’assunzione dei disabili); né poteva pretendersi, in presenza di tale omissione, un dovere della Provincia di sollecitare ulteriori informazioni alla società. Ciò determina in capo alla società convenuta una responsabilità risarcitoria legata agli ordinari criteri di imputabilità e quindi alla valutazione del comportamento colposo del datore di lavoro. (Trib. Roma 21/09/2004, Est. Pagliarini, in Lav. nella giur. 2005, 88)
  • Tra le cause di esclusione e di esonero dal collocamento obbligatorio, tassativamente indicate dall’art. 13, L. n. 428/1968, non è inclusa la crisi di impresa, né tale ipotesi è contemplata dall’art. 9, D.L. n. 17/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 79/1983, norma che innovando per il futuro ha introdotto l’esonero dal suddetto obbligo in tipiche e tassative ipotesi congiunturali di crisi per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva, nonché per quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del D.L. n. 26/1979 o ad intervento straordinario della cassa integrazione e guadagni. (Trib. Roma 4/5/2004, Est. Luna, in Lav. nella giur. 2004, 1207)
  • Il lavoratore avente diritto all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, che sia stato erroneamente avviato al lavoro dai competenti uffici ministeriali e non sia stato immediatamente ed automaticamente reiscritto nelle relative liste a seguito del precedente erroneo avviamento, ha diritto al risarcimento del danno a lui derivato dalla mancata reiscrizione e dalla e dalla conseguente perdita di chances, posto che il concetto di perdita di guadagno, di cui all'art. 1223 c.c., si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile ed anche ad una situazione cui è collegato un reddito probabile. (Cass. 12/6/2003 n. 9472, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2003, 3054)
  • Gli invalidi al lavoro di età superiore ai 55 anni, a norma dell'art. 1, L. n. 482/1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste di collocamento obbligatorio previste dall'art. 19 legge cit., né tale divieto può ritenersi venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 127/1997 (che ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), atteso che tale legge non ha espressamente abrogato il limite di età per l'iscrizione al collocamento degli invalidi previsto dalla norma sopra citata né può ritenersi intervenuta un'abrogazione tacita di tale norma, in quanto le due leggi hanno campi di applicazione, realtà di riferimento e finalità non perfettamente coincidenti, onde non è dato cogliere tra le medesime quell'incompatibilità tra la norma successiva e la precedente idonea a configurare un'ipotesi di abrogazione tacita; ne consegue che, pur dopo l'entrata in vigore della citata L. n. 127/1997, ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità, per l'invalido ultracinquantacinquenne il requisito della cosiddetta "incollocazione" al lavoro si configura come stato di disoccupazione o non occupazione, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni. (Cass. 16/9/2002, n. 13521, Pres. Ciciretti, Rel. De Iasi, in Lav. nella giur. 2003, 76) 
  • L'invalido è da ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili. (Cass. 29/1/01, n. 1195, pres. Sciarelli, est. D'Agostino, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 426)
  • In materia di collocamento obbligatorio, con riferimento ad invalido affetto da minorazione fisica (minorazione che, diversamente da quella dei soggetti affetti da minorazione psichica - presi in considerazione da Corte Cost. n. 50/90 e dall'art. 19, l. n. 104/92 - comporta solo una riduzione oggettiva della capacità di lavoro, con la conseguenza che, in linea di principio, il soggetto è in grado di assicurare un risultato sicuro e prevedibile, anche se quantitativamente diverso da quello di un lavoratore medio), il datore di lavoro, destinatario del provvedimento di avviamento, non può promuovere un accertamento sanitario diretto a verificare la idoneità dell'invalido a svolgere specifiche mansioni, precisate (allo scopo, per esempio, di ottenere - come nella specie - la revoca del provvedimento di avviamento); infatti, la competenza del Collegio medico, quando sia adito dal datore di lavoro, è tassativamente limitata, nel quadro della disciplina di cui alla l. n. 482/68 ed in particolare dell'art. 20, ad accertare che la menomazione della capacità lavorativa non presenti (o non abbia raggiunto) caratteristiche tali da poter riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. (Cass. 15/9/00, n. 12213, pres. Trezza, est. Coletti, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 334; in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2104)
  • Nel caso in cui l'ufficio provinciale del lavoro revochi illegittimamente l'atto con cui un invalido sia stato avviato presso una determinata azienda ai sensi della l. n. 482/68, è configurabile, in applicazione del principio dell'operatività dell'art. 2043 c.c. anche in caso di illegittimo esercizio di una funzione pubblica (nel concorso degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale), il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione, sussistendo, in particolare, l'illegittima lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento (quello alla costituzione di un rapporto di lavoro in base alle norme sul collocamento obbligatorio); né il lavoratore può ritenersi onerato della prova della sussistenza, nell'azienda destinataria dell'avviamento, di mansioni compatibili, dovendo semmai l'amministrazione convenuta fornire la prova liberatoria circa l'inutilità dell'atto di avviamento per l'invalido, in considerazione della sua non concreta collocabilità all'interno di una realtà aziendale strutturata in mansioni in nessun modo adatte alle sue condizioni di diminuita capacità lavorativa. (Nella specie la revoca dell'atto di avviamento era stata disposta a seguito di referto della commissione medica di cui all'art. 20, illegittimo in quanto esteso ad un accertamento estraneo alle sue competenze). (Cass. 15/9/00, n. 12213, pres. Trezza, est. Coletti, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 334)
  • In materia di avviamento obbligatorio, la persistenza del requisito dell’età inferiore a cinquantacinque anni, che a norma della legge fonda il diritto all’assunzione del personale avviato, va valutata con riguardo al momento della comunicazione dell’atto di avviamento all’impresa destinataria dello stesso (Pret. Milano 9/4/98, est. Marasco, in D&L1998, 669)
  • È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 D. Lgs. 19/9/94 n.626 – attuativo delle direttive comunitarie in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente. Infatti l’eventuale contrasto con l’accertamento promosso ex art. 20 L. 2/4/68 n. 482 deve essere risolto a favore di quest’ultimo al fine di non vanificare l’atto di avviamento obbligatorio (Corte Costituzionale 13/11/97 n. 354, pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1998, 307, n. PAGANUZZI, Il rapporto tra l’accertamento ex art. 16 D. Lgs. 626/94 e quello ex art. 20 L. 482/68 in materia di collocamento obbligatorio)
  • L’invalido civile extracomunitario legalmente soggiornante in Italia, avendo diritto ad accedere al lavoro subordinato in condizioni di parità con i cittadini italiani, ha altresì diritto a iscriversi negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio previsti dalla L. 2/4/68 n. 482; conseguentemente non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’erroneo presupposto che la vigente legislazione non riconosca tale diritto (Corte Cost. 30/12/98 n. 454, pres. Granata, rel. Onida, in D&L 1999, 277, nota GUARISO, Sul principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani ed extracomunitari)
  • È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, ultimo comma, L. 2/4/68 n. 482, sollevata con riferimento agli artt. 351 e 97 Cost., nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni che nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale nelle carriere direttive e di concetto, gli appartenenti a categorie protette dichiarati idonei siano inclusi nell’ordine di graduatoria dei vincitori fino a concorrenza del 15% dei posti in organico; tale norma infatti persegue la finalità di promuovere l’accesso al lavoro di soggetti svantaggiati che ne sarebbero altrimenti esclusi, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (Corte Costituzionale 1/4/98 n. 88, pres. Granata, rel. Contri, in D&L1998, 617, n. GUARISO, La riserva di posti per l’invalido tra giudizio di costituzionalità e riforma del collocamento obbligatorio)
  • Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e sgg. della L. 30/12/86 n. 943 in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 10, 1° comma, Cost., laddove non consente al lavoratore extracomunitario, che sia regolarmente residente in Italia per motivi di lavoro e che ne possieda i requisiti, la possibilità di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio disciplinato dalla L. 2/4/68 n. 482 (Pret. Bologna 8/9/97, est. Governatori, in D&L 1998, 387)
  • Il requisito del numero minimo dei dipendenti (superiore a 35) stabilito dall'art. 11 L. 482/68 per i datori di lavoro destinatari dell'avviamento obbligatorio ha un ambito di riferimento esteso all'intera azienda o attività esercitata (Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589)
  • Non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 9 del DL 17/83 (convertito, con modificazioni, nella L. 79/83) di sospensione dell'obbligo dei datori di lavoro di procedere all'assunzione delle categorie protette ex L. 482/68 il caso in cui l'impresa abbia fatto ricorso al contratto di solidarietà con riguardo all'unità produttiva presso la quale viene operato l'avviamento obbligatorio (Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589)