Rifiuto di assumere l'avviato obbligatorio

  • In tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un previo addestramento a tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall’art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999. (Cass. 25/3/2011 n. 7007, Pres. Foglia Est. Tricomi, in Orient. Giur. Lav. 2011, 124)

  • La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento a una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo della capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e che, nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio secondo le modalità previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12. (Cass. 22/6/2010 n. 15058, Pres. Roselli Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2010, 944)
  • La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare  n. nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - è volta a consentire, mediante il riferimento a una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo della capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e che, nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999. (Cass. 12/3/2009 n. 6017, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2009, 836, e in Orient. giur. lav. 2009, 133)
  • In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di assunzione di un lavoratore avviato in regime di collocamento obbligatorio, il danno spettante a quest'ultimo è da liquidarsi ex artt. 1226 e 1227 c.c. Si quantifica nelle retribuzioni perdute dalla data di mancata assunzione sino a quella di emanazione della sentenza di secondo grado, salvo che il renitente datore di lavoro provi l'aliunde perceptum oppure la negligenza del prestatore di lavoro nel cercare altra proficua occupazione. Non possono ricadere sul lavoratore le conseguenze sfavorevoli discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale dei propri diritti. (Cass. 13/1/2009 n. 488, Pres. Mercurio Rel. Lamorgese, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Davide Gallotti, 916)
  • Il contratto di lavoro subordinato è suscettibile di risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 1372 c.c. e la fattispecie negoziale risolutoria può essere perfezionata non solo sulla base di dichiarazioni, ma anche per facta concludentia, in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti coerenti con una situazione giuridica di inesistenza del rapporto. Applicando il suddetto principio all'ipotesi di rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato obbligatoriamente, si deve ritenere che l'inerzia del lavoratore protrattasi per oltre otto anni sia significativa del fatto che lo stesso non avesse più interesse al posto di lavoro. (Trib. Milano 31/10/2006, Est. Sala, in Lav. nella giur. 2007, 945)
  • In tema di collocamento obbligatorio, la disposizione recata dall’art. 9 d.l. n. 17 del 1983, convertito in l. n. 79 del 1983, che sospende gli obblighi di cui alla l. n. 482 del 1968, fra gli altri casi, ove siano in atto interventi della cig, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti, esonera dall’assunzione di invalidi avviati dal momento dell’intervento della cassa integrazione, ma non giustifica il protrarsi di un illegittimo preesistente rifiuto di assunzione di un lavoratore avviato prima del ricordato intervento; conseguentemente il danno subito dal lavoratore illegittimamente non assunto consiste nelle retribuzioni che avrebbe percepito ove l’assunzione fosse regolarmente avvenuta e tale danno non può essere limitato dalla sospensione dell’obbligo di assunzione di invalidi intervenuta quando già perdurava l’illegittimo diniego di assunzione, atteso che la tempestiva assunzione avrebbe in buona parte neutralizzato gli effetti della sospensione e, comunque, la sospensione dell’obbligo non esonera dall’obbligo di assunzione, ancorché tardiva, di lavoratore avviato prima della sospensione stessa. (Cass. 22/12/2004 n. 23762, Pres. Mattone Est. Cementano, in Orient. Giur. Lav. 2005, 72)
  • È illegittimo il rifiuto di assumere l'invalido avviato obbligatoriamente ex L. 2/4/68 n. 482 nel caso in cui il datore di lavoro abbia violato l'obbligo di contrattare l'assunzione, necessaria per valutare la collocabilità dell'avviato stesso (nel caso di specie, l'avviato aveva-a questo fine ma senza risultato-contattato telefonicamente il datore di lavoro, mentre è stato ritenuto irrilevante che egli non si fosse personalmente recato sul posto di lavoro). (Corte d'Appello Firenze 12/5/2003, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2003, 931, con nota di Irene Romoli, "Modalità di assunzione obbligatoria e relativi obblighi del datore di lavoro: tra autonomia contrattuale e solidarietà sociale")
  • Deve essere disattesa la valutazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (Uplmo) che, ai fini dell'avviamento obbligatorio ai sensi della l. n. 482/68, abbia rilasciato un attestato di iscrizione quale impiegato ordinario ad un soggetto che abbia ricoperto in precedenza quasi esclusivamente qualifiche di operaio. Pertanto, ove il datore di lavoro assegnatario dell'avviato obbligatoriamente abbia fatto richiesta di posizioni lavorative corrispondenti alla qualifica impegnatizia, non è tenuto ad assumere l'avviato se, al di là di quanto risulta dal certificato di iscrizione all'Uplmo, il lavoratore non dimostri di avere acquisito una qualifica corrispondente a quella richiesta e disponibile. (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. e est. Mannaccio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 253)
  • La creazione di una posizione di lavoro a tempo parziale per l'invalido avviato obbligatoriamente non rientra tra gli obblighi ex lege n. 482/68, in quanto tale tipologia di rapporto di lavoro può essere conseguenza solo di una legittima esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass. n. 11137/91) e la stessa comunque implica un cambiamento di organizzazione aziendale che esula dagli obblighi di assunzione facenti capo al datore di lavoro, che la legge non contempla come assoluti in quanto è giurisprudenzialmente pacifico che l'obbligo di assunzione dell'invalido non comporta anche l'onere di modificare le strutture materiali o lavorative dell'azienda (cfr. Cass. n. 8735/99) (Cass. 24/3/01, n. 4300, pres. Trezza, est. Lamorgese, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 823)
  • Benché la legge 2/4/68, n. 482 (abrogata dalla l. 12/3/99, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili) miri ad assicurare il collocamento lavorativo di determinate categorie di lavoratori meno favoriti, assegnando ad aziende, dotate di consistenti strutture ed adeguata forza economico-produttiva, il compito di assorbire, in misura predeterminata e per tipologie di invalidi, questa forza lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di reperire all'interno dell'azienda e nei suoi servizi accessori mansioni compatibili con la minorazione e la categoria di appartenenza del lavoratore concretamente assegnato, e quindi di procedere alla sua assunzione, viene meno qualora risulti, attraverso una verifica seria e rigorosa (rispetto alla quale l'onere della prova grava sul datore di lavoro), l'impossibilità di un utile collocamento dell'invalido nella struttura operativa complessiva dell'impresa, in considerazione anche degli ostacoli costituiti dalla possibilità che il suo impiego concreto sia pregiudizievole per lui, i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti, secondo quanto prevede l'art. 19, l. n. 482/68 ed è valutabile anche in relazione al disposto dell'art. 2087 c.c. (Cass. 28/7/00, n. 9981, pres. Trezza, in Orient. giur. lav.2000, pag. 713)
  • L'obbligo di assumere l'invalido ex l. n. 482/68 non sussiste quando non esistono in azienda mansioni compatibili con lo stato di invalidità dell'avviato obbligatorio, né può essere imposta all'azienda la creazione ex novo di un posto di lavoro compatibile con l'invalidità (Trib. Milano 13/7/00, est. Curcio, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 718)
  • È illegittimo il rifiuto di assunzione di un sordomuto avviato obbligatoriamente, motivato con la pretesa integrale copertura dell’organico aziendale; conseguentemente, è possibile procedere alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.2932 c.c. (Pret. Milano 30/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 407)
  • L'illegittimo rifiuto di assunzione di personale avviato obbligatoriamente, concretando l'inadempimento di una obbligazione legale, comporta l'obbligo secondario di risarcire al soggetto leso i danni conseguenti, rappresentati dalle retribuzioni che avrebbe guadagnato dalla data della presentazione in azienda dopo l'avviamento e fino all'effettiva assunzione, previa deduzione, se provato, dell'aliunde perceptum, ma senza tener conto dell'eventuale patto di prova e del possibile recesso nel relativo periodo (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 647)
  • In caso di mancata assunzione di un invalido avviato obbligatoriamente è applicabile la disciplina di cui all'art. 2932 c.c., relativa alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro (Pret. Milano 18/7/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 131. In senso conforme, v. Pret. Milano 13/3/98, est. Atanasio, in D&L1998, 672; Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589; Pret. Milano 16/3/94, est. Santosuosso, in D&L 1995, 128; Pret. Milano 21/1/99, est. Porcelli, in D&L 1999, 340)
  • In caso di ritardo (sei mesi) ingiustificato nell'assunzione di un soggetto avviato obbligatoriamente, il datore di lavoro deve risarcire a quest'ultimo il danno conseguente (nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il ritardo motivato dall'impresa destinataria dell'avviamento con la situazione di crisi in cui versava; tale impresa, invero, nonostante si trovasse da tempo nelle condizioni cui l'art. 9 c. 1 DL 17/83, convertito in L. 79/83, riconnette la sospensione degli obblighi di cui alla L. 482/68, aveva formulato alla competente commissione la richiesta di sospensione solo nel semestre successivo alla delibera di avviamento della ricorrente, che pertanto non era stata ricompresa nella sospensione concessa) (Pret. Milano 11/4/95, est. Mascarello, in D&L 1995, 935)