Licenziamento in prova

  • Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alle legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella l. 15 luglio 1966, n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso; questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale. (Cass. 2/8/2002, n. 1163, Pres. Carbone, Est. Roselli, in Lav. nella giur. 2003, 73)
  • Il sistema di protezione dei lavoratori avviati in regime di collocamento obbligatorio non postula l'esistenza di una norma diretta a stabilire un requisito formale della manifestazione di volontà di recesso dal rapporto di lavoro in prova, attinente alla contestuale indicazione dei motivi del recesso stesso; l'assenza di una motivazione contestuale, come pure il difetto della forma scritta, all'atto del licenziamento del lavoratore avviato nel detto regime, non può di per sé incidere sulla validità ed efficacia del medesimo. (Cass. 18/3/2002, n. 3920, Pres. Trezza, Est. Sepe, in Riv. it. dir. lav. 2003, 83, con nota di Carlo Corsinovi, Ancora sui requisiti formali del recesso dal rapporto di lavoro in prova con soggetto avviato in regime di collocamento obbligatorio).
  • Nell'ipotesi di assunzione con patto di prova di invalido avviato obbligatoriamente, ai sensi della L. 2/4/68 n. 482, è illegittimo il recesso intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova, quando l'effettiva breve durata dell'esperimento, in relazione alla complessa od elevata specializzazione delle mansioni affidate, non abbia consentito la verifica della professionalità e delle capacità del lavoratore in riferimento alla sua invalidità. In tale caso le conseguenze giuridiche del recesso sono equiparabili a quelle di un licenziamento ingiustificato, con conseguente applicazione dell'art. 18 SL alla quale può peraltro parzialmente derogarsi in caso di successivi avviamenti al lavoro i quali interrompono il perdurante stato di disoccupazione addebitabile alla condotta illegittima del datore di lavoro. (Corte d'Appello Firenze 8/9/2001, Pres. Drago Est. Pieri, in D&L 2002, 349, con nota di Gianni Tognazzi, "Il patto di prova con gli invalidi alla luce dei principi di buona fede e solidarietà")
  • Deve escludersi che il recesso in periodo di prova da parte del datore di lavoro dal rapporto con un invalido avviato obbligatoriamente debba essere, ai fini del controllo sul corretto esercizio del relativo potere, motivato contestualmente o anche solo su richiesta del lavoratore (Cass. 29/5/99 n. 5290, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1999, 845)
  • Il recesso del datore di lavoro nel periodo di prova con soggetto avviato obbligatoriamente deve essere congruamente e adeguatamente motivato. Deve perciò ritenersi del tutto insufficiente a tale fine il riferimento al "mancato superamento del periodo di prova", in quanto espressione apodittica e tautologica. La ratio di maggiore tutela degli invalidi impone la specificazione delle ragioni del recesso, che deve essere effettuata al momento del recesso medesimo e non può essere sostituita da indagini di merito nella fase giudiziale (Trib. Pordenone 20/6/96, pres. Appierto, est. Rossi, in D&L 1997, 394)
  • Il licenziamento del lavoratore avviato obbligatoriamente, per mancato superamento della prova, è soggetto al sindacato giudiziale e pertanto deve essere adeguatamente motivato, ciò al fine di consentire al giudice di controllare che l'esperimento abbia riguardato mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore (Pret. Parma 14/8/95, est. Ferraù, in D&L 1996, 434)
  • Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova con un invalido assunto obbligatoriamente deve essere contestualmente e adeguatamente motivato; in mancanza, il patto di prova può ritenersi apposto in frode alla L. 482/68, con la conseguente illegittimità del recesso (Pret. Milano 18/7/95, est. Atanasio, in D&L 1996, 125. In senso conforme, v. Trib. Pordenone 27/9/94, pres. Fontana, est. Missera, in D&L 1995, 341)