Assegnazione di mansioni

  • Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l'assunzione, ai sensi della legge n. 482/1968, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all'interno dell'azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore. A questo fine deve, se necessario, procedere a redistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio. In tale operazione, l'esigenza di osservare l'art. 11, legge n. 482/1968, può integrare una delle "ragioni organizzative" che permettono il trasferimento di lavoratori già in organico a un'altra unità produttiva, ma non può comportare l'assegnazione di un lavoratore già in servizio a mansioni superiori che egli non sia capace di espletare. Ne consegue che occorre accertare se vi siano in azienda mansioni "concretamente disponibili" per le quali il lavoratore avviato sia idoneo, e solo se tale concreta disponibilità sia impossibile l'azienda può rifiutare l'assunzione. (Cass. 13/11/2009 n. 24091, Pres. Battimiello Rel. La Terza, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con nota di Liliana Tessaroli, "Assunzioni obbligatorie e mansioni concretamente disponibili nell'organico aziendale", 269) 
  • L'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro perché invalido non implica il dovere dell'imprenditore di assegnare lo stesso a mansioni diverse, compatibili con le sue aggravate condizioni di salute, quando le stesse non siano rinvenibili all'interno dell'organizzazione aziendale esistente; ne consegue che è onere del lavoratore dimostrare la possibilità di essere adibito a diverse mansioni all'interno dell'azienda, che comportino il rispetto della sua qualifica. (Cass. 27/3/2003, n. 4672, Pres. Prestipino, Rel. De Renzis, in Dir. e prat. lav. 2003, 1928)
  • Dalla disciplina in tema di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi discende un obbligo legale a contrarre in capo al datore di lavoro presso il quale l'invalido sia stato avviato, semprechè esistano però nell'azienda posizioni compatibili con il grado ed il tipo di menomazioni da cui è affetto il soggetto protetto; ne discende che, se il datore di lavoro è tenuto ad attribuire all'invalido mansioni idonee e compatibili con il suo stato di invalidità, non potendo validamente opporre una generica incollocabilità di questi, non è però tenuto a modificare o adeguare, sostenendo costi aggiuntivi, la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né in particolare, a creare per lui un nuovo posto di lavoro concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori. (Cass. 26/9/2002, n. 13960, Pres. Dell'Anno, Rel. Foglia, in Lav. nella giur. 2003, 173)
  • Nell'ipotesi di avviamento obbligatorio di invalido al lavoro, ai sensi della L. 2/4/68 n. 482, grava sul datore di lavoro l'onere di individuare nell'ambito organizzativo aziendale le mansioni da affidare al prestatore di lavoro invalido, comunque compatibili con la condizione fisica del medesimo, nonché l'onere di attuare, ove necessario al predetto fine, una ridistribuzione delle mansioni già affidate ai lavoratori presenti in azienda, pur senza apportare sostanziali modifiche all'organizzazione produttiva. (Corte d'Appello Firenze 8/9/2001, Pres. Drago Est. Pieri, in D&L 2002, 349, con nota di Gianni Tognazzi, "Il patto di prova con gli invalidi alla luce dei principi di buona fede e solidarietà")
  • La mancata assegnazione di mansioni a lavoratore invalido, assunto obbligatoriamente, che sia lasciato per alcuni mesi sostanzialmente inattivo, è illegittima, e obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno professionale subito dall’invalido, che va liquidato, in via equitativa, nella misura di una metà della retribuzione, per ogni mensilità di mancata assegnazione delle mansioni (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 645)
  • Deve ritenersi del tutto ingiustificata, e quindi illegittima, la sanzione disciplinare comminata all’invalido avviato obbligatoriamente al lavoro che si sia rifiutato di svolgere mansioni comportanti impiego fisico eccessivo, stante la piena legittimità del rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 645)
  • L’adempimento dell’obbligo posto al datore di lavoro dalla L.2/4/68 n. 482, di assegnare al lavoratore avviato obbligatoriamente mansioni compatibili con il suo stato di invalidità, può imporre all’imprenditore di procedere a una riorganizzazione e ridistribuzione del lavoro, la quale tenga conto del nuovo dipendente che prima non faceva parte dell’organico aziendale (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto atto dovuto il mutamento, nel rispetto della norma di cui all’art. 2103 c.c., delle mansioni svolte da personale già dipendente per far posto all’invalido avviato obbligatoriamente) (Pret. Milano 13/7/98, est. Muntoni, in D&L 1998, 953)
  • L’accertamento dell’incompatibilità delle mansioni affidate a un lavoratore invalido assunto obbligatoriamente, operato dal collegio medico investito dell’istanza ex art. 20 della L. 2/4/68 n. 482, ha natura di perizia stragiudiziale qualificata ed è liberamente utilizzabile dal giudice, che può formare su di esso il proprio convincimento senza necessità di disporre Ctu, e ciò in particolare in un caso in cui tale perizia stragiudiziale trovi riscontro in un precedente analogo parere di altro qualificato organismo pubblico, condiviso dallo stesso datore di lavoro (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 787)
  • L’inesistenza all’interno dell’azienda di mansioni diverse, non rende ammissibile l’affidamento a un invalido assunto obbligatoriamente di mansioni incompatibili col suo stato di salute (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 787)
  • L'esistenza, presso l'azienda del destinatario di un atto di avviamento obbligatorio, di mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore avviato va accertata con riferimento al tempo dell'avviamento, a nulla rilevando che successivamente la relativa posizione lavorativa sia stata temporaneamente sospesa (Pret. Milano 11/9/95, est. Frattin, inD&L 1996, 126)