Recesso

  • Il periodo di prova è rilevante per valutare le attitudini del lavoratore in formazione in quanto in esso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma formativo di cui all'art. 3, terzo comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863, siano presenti sia la fase pratica sia la fase teorica, atteso il rapporto di coessenzialità tra le stesse esistente al fine di raggiungere lo scopo dell'inserimento del lavoratore nel mondo del lavoro (nel caso, era stato giudicato inidoneo a provocare la risoluzione del contratto di formazione e lavoro l'esito negativo della prova svoltasi attraverso l'inserimento del lavoratore nella piena attività lavorativa senza alcuna formazione) (Cass. 8/1/2003, n. 82, Pres. Sciarelli, Est. Guglielmucci, in Riv. it. dir. lav. 2003, 596, con nota di Stefania Brun, Patto di prova nel contratto di formazione e lavoro ed inadempimento degli obblighi formativi)
  • La risoluzione del rapporto derivante dalla scadenza di un contratto di formazione e lavoro convertitosi in contratto a tempo indeterminato per violazione degli obblighi di legge, è da qualificarsi come licenziamento illegittimo, con conseguente applicabilità dell'art. 18 SL. (Trib. Milano 31/1/2002, Est. Cincotti, in D&L 2002, 367)
  • La cessazione dell'attività, anche se conseguente a gravi perdite, non costituisce una giusta causa che libera il datore di lavoro dagli obblighi assunti con la stipula di un contratto di formazione e lavoro, con la conseguenza che spetta al lavoratore la retribuzione per il periodo che intercorre fra la chiusura dell'azienda e la scadenza del termine contrattuale (Trib. Milano 19/6/96, pres. ed est. Ruiz, in D&L 1997, 95, nota NICCOLAI, Chiusura dell'impresa e rispetto degli obblighi formativi)
  • Il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova nel corso di un rapporto di formazione e lavoro deve essere specificatamente motivato in ragione della delimitazione di ambito dell'esperimento che forma oggetto del patto di prova in siffatto tipo di rapporto (Pret. Milano 6/2/95, est. Santosuosso, in D&L 1995, 592)
  • Al contratto di formazione e lavoro si applicano le norme relative al contratto a termine: ne discende che è possibile il recesso prima della scadenza del termine pattuito solo in ipotesi di giusta causa (Pret. Milano 21/9/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 344, con nota PERRINO)
  • Dall'anticipata risoluzione del contratto di formazione e lavoro discende il diritto del lavoratore alla corresponsione della prevista retribuzione fino alla scadenza pattuita (Pret. Milano 21/9/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 344, con nota PERRINO)
  • Non è ravvisabile l'ipotesi di risoluzione del contratto di formazione e lavoro per impossibilità sopravvenuta, qualora il datore di lavoro alieni la propria azienda e l'avviamento ad altra società e a) il recapito indicato dai depliants della società acquirente corrisponda al numero telefonico dell'abitazione dell'imprenditore alienante nonché b) la ditta alienante risulti dalla denominazione della società acquirente (Pret. Milano 21/9/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 344, con nota PERRINO)