Normativa comunitaria

  • Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese dal Governo italiano per mezzo dei contratti di formazione e lavoro ai sensi delle L. 19/12/84 n. 863, 29/12/90 n. 407, 1/6/91 n. 169 e 19/7/94 n. 451 che non siano specificatamente mirati alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria e che non siano limitati all'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà particolari ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Sono altresì incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese dal Governo italiano ai sensi dell'art. 15 L. 24/6/97 n. 196 per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato se non rispettano la condizione della creazione netta di posti di lavoro. Con riferimento al recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comunitario, l'affidamento degli operatori economici sulla legittimità degli aiuti ricevuti non ha alcuna rilevanza quanto all'obbligo del singolo Stato di adottare i conseguenti provvedimenti di recupero, mentre spetta al Giudice nazionale valutare le circostanze di specie con riferimento alle posizioni dei singoli beneficiari, previa sottoposizione (se del caso) di questione pregiudiziale alla stessa Corte di Giustizia. (Corte di Giustizia CE 7/3/2002 n. C-310/99, Pres. e Rel. Colneric, in D&L 2002, 289, con nota di Giovanni Paganuzzi, "In tema di contratto formazione lavoro ed aiuti alle imprese")