Estromissione del socio lavoratore

  • La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea. (Cass. 12/2/2015 n. 2802, Pres. Roselli Est. Lorito, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Cinzia Gamba, “Questioni processuali controverse sulla tutela del socio di cooperativa estromesso”, 1122)
  • V’è un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l’applicabilità delle garanzie procedurali connesse all’irrogazione di quest’ultimo. (Cass. 5/7/2011 n. 14741, Pres. Lamorgese Rel. Meliadò, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Martina Vincieri, “Esclusione e licenziamento: quali tutele per il socio lavoratore di cooperativa?”, 858)
  • Ai sensi dell’art. 2533 c.c., l’inadempimento che giustifica l’esclusione del socio lavoratore deve essere qualificato in termini di specifica gravità e presuppone, pertanto, anche una valutazione del tempo trascorso tra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza, l’esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, mentre resta escluso che nella clausola che sanziona la “violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa” sia ascrivibile la tutela in giudizio dei diritti del socio, salvo che si dimostri che la tutela giudiziaria fosse strumentale al perseguimento di finalità indebite, del tutto estranee alla legittima (anche se eventualmente infondata nel merito) protezione dei propri interessi giuridici. (Cass. 5/7/2011 n. 14741, Pres. Lamorgese Rel. Meliadò, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Martina Vincieri, “Esclusione e licenziamento: quali tutele per il socio lavoratore di cooperativa?”, 858)
  • Qualora si accerti la nullità per violazione dell'art. 15 SL del licenziamento con contestuale esclusione dalla cooperativa di un socio lavoratore, in sede di giudizio ex  art. 28 SL può essere richiesta la sua riammissione in servizio secondo i principi della mora credendi, a ciò non ostando il disposto dell'art. 2 L. 3/4/01 n. 142. (Trib. Milano 19/7/2007, decr., Est. Scudieri, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale", 1031)
  • In caso di impugnazione congiunta, da parte del socio lavoratore, del provvedimento di licenziamento e della delibera di esclusione, il Giudice del lavoro è carente di giurisdizione per quanto attiene la delibera di esclusione laddove lo statuto devolva al collegio arbitrale la relativa controversia, ma la causa deve proseguire avanti il Giudice del lavoro per quanto attiene il licenziamento; la relazione tra cessazione del rapporto associativo e cessazione del rapporto di lavoro costituisce questione attinente il merito della controversia. (Trib. Voghera 3/4/2007, Est. Dossi Verdi, in D&L 2007, 307)
  • Poichè l'art. 5, 2° comma, L. 3/4/01 n. 142 costituisce norma speciale, diretta ad assicurare l'applicazione dell'art. 40, 3° comma, c.p.c. alle controversie che, pur attinendo al rapporto societario, siano connesse quanto all'oggetto a controversie sul rapporto di lavoro ivi comprese quelle in cui i motivi di esclusione e di licenziamento siano i medesimi, è correttamente instaurata e deve proseguire avanti il Giudice del lavoro la controversia con la quale siano stati congiuntamente impugnati il provvedimento di licenziamento del socio lavoratore e la delibera di esclusione della compagine sociale. (Corte app. Brescia 13/3/2007, ord., 302)
  • Poiché l'art. 1, comma terzo, della l. 3 aprile 2001, n. 142 prevede in capo al socio lavoratore di cooperativa la titolarità di due distinti rapporti, uno sociale ed un altro che può essere di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, parasubordinato o di qualsiasi altro tipo conosciuto dall'ordinamento, deve ritenersi che ciascuno dei due diversi rapporti segue la propria disciplina. Pertanto, anche nel caso in cui il regolamento della cooperativa preveda l'esclusione o la decadenza del socio quale causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, è sempre necessario, ai fini della cessazione di quest'ultimo, che il licenziamento avvenga mediante un atto idoneo per forma e sostanza a risolvere il rapporto stesso. Ne consegue, in totale coerenza con le conseguenze dell'inefficacia in assenza della tutela reale, che la mancanza della forma scritta comporta l'inefficacia del recesso e la prosecuzione del rapporto sino ad una futura risoluzione efficace ( Trib. Milano 1/2/2003, Est. Frattin, in Riv. it. dir. lav. 2003, 543, con nota di Giuseppe Ludovico, Esclusione del socio lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito della l. n. 142/2001)
  • Ove la qualità di socio lavoratore abbia carattere puramente formale, per l'assenza di alcuna partecipazione all'attività sociale, deve qualificarsi come atto informale di licenziamento l'estromissione del socio dalla cooperativa (Pret. Pistoia 25/10/94, est. Amato, in D&L 1995, 603, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
  • In mancanza della prova da parte della cooperativa di produzione e lavoro circa la conformità dell'attività lavorativa svolta dal socio con lo scopo sociale, e accertata la natura subordinata del rapporto, ne consegue che la comunicazione di risoluzione del rapporto da parte della cooperativa integra gli estremi del licenziamento, a nulla rilevando le successive dimissioni del lavoratore dal contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
  • Nell’estromissione del lavoratore dal rapporto associativo, attuata da una società cooperativa, non è configurabile un licenziamento; pertanto l’allontanamento di fatto dal posto di lavoro, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, non fa venire meno l’obbligo retributivo in capo alla cooperativa, fino al ripristino del rapporto (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)