Condotta antisindacale

  • Le organizzazioni sindacali che proteggono gli interessi collettivi di soci di cooperative di lavoro possono attivare lo strumento di tutela previsto dall'art. 28 SL per la denuncia di condotte antisindacali tenute dalla cooperativa, qualora la controversia abbia a oggetto questioni attinenti al rapporto subordinato fra soci e cooperativa medesima e non anche qualora abbia a oggetto questioni attinenti al rapporto associativo. (Trib. Roma 3/3/2008, decr., Est. Mimmo, in D&L 2008, 515)
  • La modifica dell'art. 2 L. 3/4/01 ad opera dell'art. 9 lett. B) L. 14/2/03 n. 30-in forza della quale i diritti sindacali trovano applicazione nelle cooperative di lavoro compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo le previsioni dei contratti collettivi-non comporta l'abrogazione delle norme contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della modifica legislativa, restando a tal fine irrilevante anche un'eventuale difforme previsione del regolamento interno che, in particolare, non può far venire meno diritti delle organizzazioni sindacali territoriali, che sono terze rispetto al patto associativo; conseguentemente integra comportamento antisindacale il rifiuto della cooperativa di consentire lo svolgimento di un'assemblea sindacale richiesta dall'organizzazione sindacale territoriale con le modalità previste dal contratto collettivo (nella specie art. 20 Ccnl 8/6/2000 cooperative sociali). (Trib. Voghera 2/10/2003, decr., Est. Oneto, in D&L 2003, 735, con nota di Alberto Guariso, "Il socio lavoratore tra rito ordinario e rito del lavoro")
  • L'utilizzazione da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 St. lav. nei confronti di una cooperativa è consentita solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla l. 3 aprile 2001, n. 142). (Cass. 27/8/2002, n. 12584, Pres. Guglielmucci, Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 482, con nota di Martina Vincieri, Sull'applicabilità dell'art. 28 St. lav. al rapporto fra sindacato e cooperativa di lavoro)
  • La disposizione dell'art. 28, l. n. 300 del 1970, essendo volta alla repressione di comportamenti antisindacali del datore di lavoro, è inapplicabile con riguardo ad una cooperativa di lavoro, allorchè la prestazione lavorativa dei soci sia riconducibile al rapporto societario e non già ad un rapporto di lavoro subordinato. (Cass. 27/9/2002, n. 14040, Pres. Ciciretti, Est. Balletti, in Foro it. 2003 parte prima, 149)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto da parte di una cooperativa di riconoscere ai propri soci lavoratori il diritto di partecipare ad assemblee retribuite convocate ai sensi dell'art. 20 St. Lav. e dall'art. 2 L. 3/4/01 n. 142 (Trib. Cuneo 5/1/2002, decr., Est. Cavallo, in D&L 2002, 71)
  • In virtù della potenziale sussistenza di conflitto di interessi tra soci e cooperativa, nonché dell'art. 2, comma 1°, L. 3/4/01 n. 142, l'art. 28 SL è applicabile anche alle cooperative. (Trib. Vigevano 11/2/2002, decr., Est. Scarzella, in D&L 2002, con nota di Maddalena Martina, "Cooperative ed art. 28 SL dopo la riforma")
  • Costituisce comportamento antisindacale l'esclusione di una socia lavoratrice per ragioni connesse allo svolgimento di un'assemblea sindacale (nella specie la cooperativa aveva contestato alla socia di non aver riferito ai superiori il nominativo del "responsabile sindacale interno" che si era attivato per la convocazione dell'assemblea); in tal caso il giudice può, a titolo di rimozione degli effetti, disporre la riammissione della socia lavoratrice nella compagine sociale. (Trib. Vigevano 11/2/2002, decr., Est. Scarzella, in D&L 2002, con nota di Maddalena Martina, "Cooperative ed art. 28 SL dopo la riforma")
  • È ammissibile il procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 SL all’interno di una società cooperativa (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923)
  • E' inammissibile l'azione per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28, L. 300/70 nei confronti di una cooperativa di produzione e lavoro, posto che il rapporto sociale non può coesistere con il rapporto di lavoro subordinato con riferimento alla stessa prestazione di lavoro (Trib. Milano 12/7/00, est. Di Ruocco, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 616; in senso conforme, v. Trib. Milano 22/11/00, est. Di Ruocco, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 918)
  • La disciplina sostanziale dei diritti e dell'attività sindacale prevista dalla l. n. 300/70 - ivi compreso, dunque, il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali e la tutela prevista dall'art. 28 della stessa legge contro la condotta antisindacale - opera anche con riguardo ai rapporti di lavoro dei soci d'opera di cooperativa (Corte Appello Milano 30/3/01, pres. Mannaccio, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag.13)
  • Le norme poste a tutela della libertà sindacale trovano applicazione anche per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, data la duplice causa negoziale che qualifica il rapporto tra la cooperativa e il socio (nella fattispecie è stata ritenuta condotta antisindacale l'espulsione di soci sindacalizzati e il rifiuto di operare le trattenute ex art. 26 S.L.) (Pret. Caltagirone, sez. Mineo, 25/3/95, est. Venturini, in D&L 1995, 604, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
  • E’ ampiamente legittimo l’esercizio di attività sindacale nell’ambito di una cooperativa da parte di soci lavoratori e a esso si applica la disciplina giuridica in materia di diritto sindacale operante per gli altri datori di lavoro (Pret. Milano 11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813)
  • Tra socio lavoratore e cooperativa può sussistere un conflitto di interessi che legittima la costituzione di rappresentanze sindacali all'interno della società cooperativa (Trib. Milano 30 ottobre 1999, est. Canosa, in D&L 2000, 111)
  • La violazione dell’obbligo di ottenere il previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza, per procedere al trasferimento di un Rsa, anche se socio lavoratore di cooperativa, costituisce attività antisindacale (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico)
  • Costituisce comportamento antisindacale l’invio a tutti i soci, da parte di una società cooperativa, di una comunicazione di divieto di costituzione di rappresentanze sindacali (Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923)
  • Sussistono il diritto alle libertà e all'iniziativa sindacale e il diritto di assemblea nell'ambito di una società cooperativa da parte dei soci lavoratori, ed è illegittimo ogni comportamento ostativo allo svolgimento delle attività sindacali e al diritto di assemblea (Trib. Forlì 17/9/99, est. Sorgi, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 129, con nota di Raffi, Libertà, attività sindacale e diritto di assemblea nell'ambito delle società cooperative)