Assemblee

  • Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (t.u. sulla rappresentanza, applicabile ratione temporis) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 della l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della rsu stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. (Cass. 6/2/2020 n. 2862, Pres. Nobile Rel. Boghetich, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di M. Murgo, “Il diritto di indire l’assemblea nel T.U. sulla rappresentanza: una (prevedibile) conferma”, 590)
  • Gli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, istitutivo delle RSU, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 19 e 20 dello St. lav., devono essere interpretati nel senso che il diritto di convocare l’assemblea dei lavoratori rientra tra le prerogative assegnate non solo alla RSU nel suo complesso, ma anche al singolo membro della RSU, purché quest’ultimo sia stato eletto nelle liste di un sindacato dotato di rappresentatività alla luce dell’interpretazione datane, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. (Cass. 7/7/2014 n. 15437, Pres. Lamorgese Est. Tria, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Manuel Carvello, 1077)
  • L'esercizio del diritto di assemblea nell'ambito dei diritti pubblici essenziali, anche qualora non lo si ritenga assoggettato ai limiti previsti per lo sciopero dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, deve comunque osservare modalità e tempi tali da non escludere un livello minimo di garanzia per la fruizione del servizio pubblico da parte deglui utenti. L'interesse della collettività alla libera circolazione in condizioni di igiene e sicurezza funge da limite esterno al diritto di assemblea. (Trib. Milano 17/4/2002, Giud. Salmeri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 8, con nota di M. Ferraresi, Il diritto di assemblea nei servizi pubblici essenziali)
  • Il diritto di convocazione delle assemblee retribuite, di cui all'art. 20 SL, può essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 Ccnl dipendenti catene alberghiere, nelle unità alberghiere con più di quindici dipendenti, dalle singole Organizzazioni sindacali. (Trib. Milano 28/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere un idoneo locale per lo svolgimento di un'assemblea di lavoratori. (Trib. Milano 28/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
  • Se un'assemblea di lavoratori non ha carattere generale ovvero non ha determinato disservizi tali da pregiudicare diritti costituzionalmente tutelati dell'utenza, le eventuali violazioni del regolare esercizio del diritto di assemblea non possono essere sindacate dalla Commissione di garanzia ai sensi della L. 12/6/90 n. 146 come modificata dalla L. 11/4/2000 n. 83, ma devono essere valutate alla stregua della disciplina di cui all'art. 20 SL e della normativa contrattuale all'uopo prevista. (Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 17/5/2001 n. 01/55, in D&L, 322, con nota di Lisa Giometti, "Diritto di assemblea nel settore dei servizi pubblici essenziali: presupposti del giudizio di legittimità della Commissione di garanzia in tema di esercizio del diritto di assemblea")
  • I dirigenti esterni del sindacato che ha concorso alla costituzione delle Rsu ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20/12/93 hanno diritto di partecipare alle assemblee di cui all'art. 20 SL, ancorché detto sindacato non sia firmatario del Ccnl applicato in azienda (Trib. Milano 4 dicembre 1999, est. Cecconi, in D&L 2000, 341)
  • Il diritto di assemblea sancito dall’art. 20 SL, da inquadrarsi tra i diritti del lavoratore alla libera manifestazione del proprio pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva se non nel disciplinarne le modalità di esercizio e, comunque, senza limitare il diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle assemblee. (Nel caso di specie è stato ritenuto che l’art. 26 del Ccnl Terziario, nel quale è previsto che lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro debba essere tenuto con riguardo all’esigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico, debba considerarsi nullo in quanto determina una limitazione del diritto alla partecipazione all’assemblea da parte dei lavoratori) (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  • Le limitazioni al diritto di assemblea possono trovare giustificazione esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla sicurezza del personale, alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  • Il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20 S.L. ed esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non spetta necessariamente a tutte le Rsu congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L 1999, 61)