Bacheca

  • In materia di diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, dall’art. 25 S.L. si evince, in base alla sua lettera e alla sua ratio, che l’obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso metta a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all’affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro (Cass. 3/2/00, n. 1199, pres. Prestipino, est. Berni, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 333; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 158, con nota di Morrone, Ancora sulla nozione di condotta antisindacale: spostamento unilaterale delle bacheche sindacali)