Condotta antisindacale

  • Costituisce condotta antisindacale il divieto opposto dal datore di lavoro ai dipendenti di tenere assemblee non retribuite all'interno dei locali aziendali nel corso di uno sciopero (Cass. 30/10/95 n. 11352, pres. Nuovo, est. Miani, in D&L 1996, 384)
  • È da considerarsi antisindacale il comportamento del datore che minacci la trattenuta della retribuzione nel caso di partecipazione a un’assemblea da tenersi ai sensi dell’art. 20 SL, ovvero effettui la trattenuta a seguito della partecipazione all’assemblea stessa (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto da parte del datore di lavoro di concedere permessi sindacali ex artt. 23 e 30 SL per esigenze di servizio; è pertanto nulla la clausola contrattuale (nella specie l'art. 41 del Ccnl per gli addetti ai servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato) che subordina la concessione di permessi sindacali alle esigenze di servizio. (Trib. Milano 25/1/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002, 335)
  • È antisindacale il comportamento della PA consistente nella messa a disposizione delle organizzazioni sindacali di locali inidonei allo svolgimento delle assemblee sindacali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  • E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che faccia ricorso al lavoro straordinario infrasettimanale e nelle giornate di sabato, in assenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, in violazione degli obblighi di informazione preventiva e di accordo con le Rsa previsti dall'art. 8 D.S., parte I, CCNL industria metalmeccanica privata 5/7/94 (nel caso di specie, il Pretore ha precisato che la preventiva informazione di cui alla norma contrattuale indicata deve essere specificata e deve riguardare le posizioni dei singoli lavoratori) (Pret. Milano4/4/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 563)
  • All'interno di una realtà aziendale ove la circolazione delle informazioni su qualsiasi argomento avvenga attraverso i personal computers e i terminali di cui sono dotato i dipendenti, il diritto di affissione ex art. 25 SL deve essere interpretato tenendo conto della realtà informatica; costituisce pertanto condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle Rsa uno spazio "virtuale" all'interno delle applicazioni del sistema informatico di comunicazione (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L1995, 5445, nota CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle relazioni sindacali aziendali. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998, 69, n. FRANCESCHINIS, L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
  • Ha natura antisindacale il comportamento del datore di lavoro che non adempie correttamente l'obbligo, scaturente dal contratto collettivo, di comunicare al sindacato i dati relativi alla distribuzione dei carichi di lavoro e delle ore di lavoro straordinario. Non costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di comunicare al sindacato i nominativi dei lavoratori che avrebbero espletato le ore di lavoro straordinario, in quanto una soluzione differente contrasterebbe con il diritto alla riservatezza riconosciuto individualmente ad ogni lavoratore (Trib. Salerno 17/5/00, in Dir. Informazione e informatica 2000, pag. 480, con nota di Bellavista,Trattamento dei dati personali e diritti di informazione del sindacato)
  • Il diritto alla informativa alle R.s.u. dello straordinario, con riferimento specifico alla posizione dei singoli lavoratori interessati (e non già per dati generali riferiti al reparto o settore) discende - in fattispecie - dall'art. 8, Disciplina speciale, parte prima, CCNL metalmeccanici del 1/5/76, che contempla una informazione di natura contrattuale precisa e sistematica, ai fini della possibilità di quel controllo ed intervento che si inquadrano nelle linee generali politiche della occupazione proprie del sindacato (cfr. Cass. n. 5320/88, Cass. n. 2808/94). Il diritto alla visione del registro degli infortuni - nient'affatto limitato agli ispettori del lavoro per i quali deve essere tenuto a disposizione ex art. 403, D.P.R. n. 547/55 - consegue in capo alle R.s.u. dall'art. 9, l. n. 300/70 secondo cui: "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica", essendo l'accesso al registro in questione strumentale e connaturato all'esercizio del cennato diritto. Il diniego aziendale, in entrambi i casi, legittima la sanzione ex art. 28 Statuto dei lavoratori. (Cass. 7/3/01, n. 3298, pres. Ianniruberto, est. Mileo, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1017)