Indennità sostitutiva e risarcimento del danno

  • L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche se il lavoratore è sospeso cautelarmente e quindi licenziato per giusta causa.
    In giudizio, il dipendente di una ASL, licenziato per giusta causa, aveva chiesto il pagamento delle ferie non godute maturate nel periodo antecedente la sua sospensione cautelare perdurata fino al licenziamento. Attenendosi alla prassi vigente presso la ASL, i giudici di merito avevano accolto parzialmente la domanda, ritenendo non più fruibili le ferie non godute entro il semestre successivo all’anno di maturazione. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ribadisce la propria recente giurisprudenza, conforme al diritto comunitario, secondo la quale la perdita del diritto alle ferie non godute consegue solo nel caso in cui il datore di lavoro provi il proprio intervento e la propria collaborazione per consentire e incoraggiare il dipendente a fruirne per tempo; verifica che nel caso in esame la Corte d’appello non aveva effettuato. Respingendo poi il ricorso incidentale della ASL, la Corte afferma che il fatto che a causa della commissione di un reato il lavoratore sia stato prima sospeso cautelarmente e poi licenziato per giusta causa non incide sulla persistenza del diritto alle ferie ma-turate nel periodo precedente e non godute. 
    (Cass. 11/7/2023 n. 19659, ord., Pres. Manna Rel. Cavallari, in Wikilabour, Newsletter n. 14/2023)
  • Se il diritto alle ferie non si estingue…
    La sentenza è interessante anche in quanto esamina dettagliatamene la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di godimento delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, con la necessaria collaborazione del datore di lavoro, che deve operare con diligenza e buona fede al fine di consentire al dipendente di superare ogni remora che si opponga all’effettiva fruizione di un periodo annuale di riposo e di svago. Il mancato adempimento di questa collaborazione, il cui espletamento deve essere all’occorrenza provato dal datore, comporta la permanenza del diritto alle ferie non godute per tutta la durata del rapporto di lavoro e la sua trasformazione in un’indennità finanziaria alla cessazione (o prima, ma allora anche l’indennità non si prescrive in corso di rapporto). Deriva pertanto dall’impossibilità che in questo caso le ferie si estinguano la conseguenza che la prescrizione dell’indennità finanziaria che le sostituisce decorra solo dalla cessazione del rapporto. (Cass. 20/6/2023 n. 17643, ord., Pres. Manna Rel. Cavallari, in Wikilabour, Newsletter n. 13/2023)
  • Permanenza del diritto alle ferie arretrate, e quindi alle corrispondenti indennità, al termine del rapporto, se il datore di lavoro non ha tempestivamente messo in grado il dipendente di fruirne, all’occorrenza invitandolo a goderne, rappresentandogli, in mancanza, le conseguenze negative.
    Nel caso esaminato, si trattava di un dirigente medico direttore di una struttura complessa, che al termine del rapporto aveva chiesto il pagamento delle ferie arretrate non godute. L’impresa obiettava che, data l’ampia discrezionalità della sua posizione, il dirigente doveva imputare a se stesso la mancata fruizione. Richiamando precedenti della Corte e soprattutto una recente importante sentenza della Corte di giustizia, la Cassazione ribadisce che è comunque onere dell’impresa dimostrare di aver messo agevolmente in grado il dirigente di fruire delle ferie e, all’occorrenza, di averlo invitato a goderne tempestivamente, avvisandolo che, in contrario, avrebbe perso il diritto vantato. (Cass. 2/7/2020 n. 13613, Pres. Napoletano Rel. Tria, in Wikilabour, Newsletter n. 15/2020)
  • Un lavoratore ha diritto, per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione nel precedente posto di lavoro, alle ferie annuali retribuite oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a un’indennità sostitutiva di tali ferie non godute. Qualora, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i diritti corrispondenti al periodo durante il quale ha occupato detto posto unicamente nei confronti del nuovo datore di lavoro (massima non ufficiale). (Corte di Giustizia UE 25/6/2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, Pres. Bonichot Rel. Silva de Lapuerta, in Lav. nella giur. 2021, con nota di G. Miano, La Corte di Giustizia UE riconosce l’indennità per ferie in caso di reintegra per licenziamento illegittimo: eccesso di tutela?, 379)
  • L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva. Il relativo termine di prescrizione è decennale poiché diversamente si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie e principalmente finalizzata, cioè il ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria una inevitabile limitazione. Viceversa, la natura retributiva dell’indennità assume rilievo allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo. (Cass. 9/3/2017, n. 6115, Pres. Curzio Est. Arienzo, in Riv. It. Dir. Lav. 2017, con nota di V. F. Giglio, “Lo strano comportamento ‘quantistico’ dell’indennità sostitutiva delle ferie”, 695)
  • In tutte le ipotesi in cui al lavoratore residuino giornate di ferie e riposi non goduti al momento della cessazione del lavoro, stante il carattere irrinunciabile del diritto al riposo, va assicurato il compenso sostitutivo, e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della risoluzione del rapporto. (Trib. Bari 8/3/2017, Est. Pazienza, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di F. Di Noia, “’Viva la Rai!’: ancora sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute e sulla decorrenza della prescrizione”, 622)
  • Non spetta l’eccezionale istituto dell’indennità per ferie non godute a chi, rivestendo funzione di vertice nell’organizzazione dell’impresa, non eserciti l’autonomo potere di collocarsi in ferie disponendo del tempo di godimento del riposo annuale in modo indipendente, ovvero senza possibilità di interferenza datoriale, fatta salva la prova, da parte sua, di particolari e straordinarie esigenze aziendali, che ne abbiano obiettivamente impedito il godimento. (Trib. Firenze 21/7/2016, Giud. Davia, in Lav. nella giur. 2016, 1030)
  • È nulla la clausola contrattuale con la quale il lavoratore preventivamente rinunci all’erogazione della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, sia pure a fronte della corresponsione di un superminimo il quale, oltre a compensare con una retribuzione maggiorata l’ordinario lavoro, abbia nel contempo anche la funzione di remunerare in funzione forfettaria, eventuali giornate di ferie non godute. (Cass. 19/12/2013 n. 28428, Pres. Stile Rel. Marotta, in Lav. nella giur. 2014, 407)
  • Per il solo fatto che in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento è destinato l’istituto delle ferie. (Cass. 4/7/2013 n. 16735, Pres. Miani Canevari Est. Venuti, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Riccardo Gentile, “L’omessa richiesta di godimento delle ferie non incide sull’obbligazione del datore di pagare l’indennità sostitutiva”, 238)
  • In relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è subordinato, e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più specificatamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse; ne consegue l’illegittimità, per contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disatteso la specifica offerta della fruzione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro. (Cass. 9/7/2012 n. 11462, Pres. De Renzis Est. Toffoli, in D&L 2012, 810)
  • L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 L. 30/4/69 n. 153, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 D.Lgs. 8/4/03 n. 66, come modificato dal D.Lgs. 19/7/04 n. 213, in attuazione della direttiva n. 93/104/Ce – non escluderebbe la riconducibilità alla nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e in relazione a una prestazione lavorativa non dovuta ma comunque effettuata dal lavoratore, non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. (Cass 26/1/2012 n. 1101, in D&L 2012, 542)
  • Il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude il diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. (Cons. St. Sez. VI 23/3/2010 n. 2663, Pres. Marrone Est. Contessa, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Sulla maturazione del diritto alle ferie durante il periodo di assenza per malattia del lavoratore”, 821)
  • Al Dirigente comunale spetta l'indennità sostitutiva delle ferie nel caso in cui il datore di lavoro, cui spettano i lavori organizzativi in materia di godimento delle ferie, non riesca a provare che il lavoratore abbia rifiutato di usufruire delle ferie nel periodo temporalmente individuato e richiesto dal datore medesimo. (Corte App. Milano 2/4/2007, Pres. Ruiz st. De Angelis, in D&L 2007, con nota di Marcella Mensi, "il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla risoluzione del rapporto di lavoro", 851)
  • Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione. (Cass. 7/6/2005 n. 11786, in Lav. e prev. oggi 2005, 1461)
  • Posto che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha sua natura risarcitoria e non retributiva – essendo il periodo feriale essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore in corso e per effetto della sua prestazione – essa non spetta per i periodi di mancata esecuzione della prestazione, per avere il lavoratore goduto per anni di permessi sindacali a mese intero. (Trib. Milano 27/10/2004, Est. Gargiulo, in Lav. nella giur. 2005, 489)
  • Dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligo di consentirne la fruizione – deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l’indennità sostitutiva, vanno interpretate – alla luce dell’irriducibilità del diritto alle ferie, del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, e in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva, anche in riferimento alle cc.dd. ferie “aggiuntive”, le quali costituiscono oggetto di un diritto contrattuale, pure se condizionato alla naturale capienza nell’anno di cessazione del rapporto. (Nella specie, è stato riconosciuto il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva, in relazione a ferie non godute a causa della anticipata risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, ed in riferimento all’art. 52, comma 9, c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., il quale non prevede siffatta indennità e subordina il godimento del periodo completo annuale di ferie alla possibilità della loro fruizione prima della risoluzione del rapporto). (Cass. 25/10/2004 n. 20673, Pres. Mercurio Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Pasquale Dui, 127)
  • Le somme attribuite per il mancato godimento delle ferie hanno natura retributiva e quindi reddituale, in quanto comunque erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, rapportate ad una certa quantità di lavoro svolto – anche se in violazione di un dirit6to indisponibile – e quindi rientranti a pieno titolo nella previsione degli artt. 46 e 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Nella specie, nel caso in cui il ricorrente deduceva trattarsi di erogazioni a titolo di ristoro per mancato godimento dei riposi settimanali, la S.C. ha ritenuto sussistere la eadem ratio giustificatrice dell’assoggettamento ad imposizione). (Cass. sez. tributaria 18/10/2004 n. 20384, Pres. Riggio Rel. Ebner, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Pasquale Dui, 128)
  • La mancata fruizione del diritto alle ferie annuali, ex art. 36, 3° comma, Cost., fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, oltre al risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito, e l'assenza, nel contratto collettivo di riferimento, di una clausola che disciplini formalmente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non esclude il configurarsi del diritto all'indennità medesima. (Cass. 9/11/2002, n. 15776, Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, in Foro it. 2003, parte prima, 491)
  • Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche. Tuttavia, nell'ipotesi di estinzione del diritto alle ferie per impossibilità della prestazione del datore di lavoro a lui non imputabile, come nel caso di estinzione del rapporto per licenziamento legittimo, morte e dimissioni, il lavoro prestato al di là della misura contrattualmente stabilita, corrispondente al periodo di ferie maturato in proporzione al servizio prestato, deve essere retribuito in quanto compreso nella causa corrispettiva del rapporto, ma non quale compenso delle ferie non dovute (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto di un lavoratore licenziato al pagamento delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto, muovendo dalla premessa secondo cui la cosiddetta indennità sostitutiva delle ferie avrebbe immancabilmente natura risarcitoria e dovrebbe, quindi, assumere sempre a necessario presupposto l'inadempimento del datore di lavoro. (Cass. 25/9/2002, n. 13937, Pres. Sciarelli, Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2003, 347, con nota di Giuseppe Ludovico, Sul diritto alle ferie in caso di licenziamento legittimo; in Lav. nella giur. 2003, 173). 
  •  Il diritto alle ferie è inconciliabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche. Tuttavia nell'ipotesi di estinzione del diritto alle ferie per impossibilità della prestazione del datore di lavoro a lui non imputabile, come nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio e di licenziamento, il lavoro prestato al di là della misura contrattualmente stabilita, corrispondente al periodo di ferie maturato in proporzione del servizio prestato, deve essere retribuito in quanto compreso nella causa corrispettiva del rapporto, ma non quale corrispettivo delle ferie non godute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva negato il diritto di un lavoratore licenziato al pagamento delle ferie non godute all'atto di cessazione del rapporto, muovendo dalla premessa secondo cui la cosiddetta indennità sostitutiva delle ferie avrebbe immancabilmente natura risarcitoria e dovrebbe, quindi, assumere sempre a necessario presupposto l'inadempimento del datore di lavoro). (Cass. 25/9/2002, n. 13937, Pres. Sciarelli, Rel. Picone, )
  • L'impossibilità di fruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata in danno al lavoratore, secondo il criterio dell'imputabilità dell'evento, trattandosi di una situazione di fatto determinata dal complesso bilanciamento di interessi dell'una e dell'altra parte, e non esonera quindi il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. (Trib. Firenze 15/7/2002, Est. Nuvoli, in D&L 2003, 368, con nota di Filippo Pirelli, "Mancata fruizione delle ferie ed imputabilità dell'evento")
  • Ove il lavoratore non abbia usufruito del periodo di riposo nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 2058 c.c., avrà diritto al risarcimento in forma specifica, che può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente se esso risulti eccessivamente oneroso per il datore di lavoro, come disposto dal secondo comma della norma in esame; solo se sussistano difficoltà nell'ambito aziendale alla effettiva fruizione recuperatoria delle ferie, non tempestivamente godute, può, pertanto, farsi luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva e sempre che il datore di lavoro provi l'esistenza di concrete esigenze aziendali ostative al recupero delle ferie. (Cass. 21/3/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 695)
  • Il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale - non goduto per fatto imputabile al datore di lavoro nell'anno di riferimento - trova il suo fondamento nell'art. 2058 c.c. - dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale - aggiungendosi che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica, e più in generale agli interessi esistenziali del lavoratore il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Ne consegue il diritto del lavoratore, innanzi tutto, al risarcimento in forma specifica, ovvero all'effettivo godimento delle ferie anche trascorso il periodo di riferimento, che può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente (sottoforma di indennità sostitutiva di natura risarcitoria) come disposto dal secondo comma della norma in esame, solo se il datore di lavoro prova essere eccessivamente onerosa, attese le difficoltà nell'ambito aziendale, la effettiva fruizione recuperatoria delle ferie non tempestivamente godute (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci, in Lavoro giur. 2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo: sceglie il lavoratore; in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 643; in Orient. giur. lav. 2001, pag. 78)
  • E' affetta da nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. - la clausola, individuale o collettiva che provveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci, in Lavoro giur. 2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo: sceglie il lavoratore; in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 643; in Orient. giur. lav. 2001, pag. 78)
  • In relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma è tenuto al risarcimento del danno. (Cass. 24/10/00, n. 13980, pres. Trezza, est. Giannantonio, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 699)
  • Nel caso di richiesta del lavoratore di risarcimento del danno per mancato godimento delle ferie, in base ai principi generali dell'onere probatorio, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore (Cass. 24/10/00, n. 13980, pres. Trezza, in Lavoro giur. 2001, pag. 144, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate, sia presso il datore abituale che presso altri. In senso conforme, v. Cass. 5/10/00 n. 13258, pres. Genghini, in Lavoro giur. 2000, pag. 1139, con nota di Banzola, Indennità sostitutiva delle ferie e onere probatorio del datore di lavoro) <