Determinazione del periodo feriale

  • Qualora la norma contrattuale collettiva preveda che il dipendente goda di un periodo di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e del periodo residuale entro il febbraio successivo, è illegittimo – in assenza di effettive ragioni produttive – il rifiuto aziendale di consentire al dipendente la fruizione del periodo residuo nelle settimane prescelte dal dipendente entro il febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione e l’assegnazione forzata di ferie in un diverso periodo non richiesto. In tale caso è ammesso il risarcimento in forma specifica dei giorni di ferie il cui godimento sia stato unilateralmente e illegittimamente imposto dal datore di lavoro. (Corte app. Firenze 12/3/2010, Est. Amato, in D&L 2010, con nota di Cecilia Valbonesi, “Verso una tutela effettiva del diritto alle ferie”, 488)

  • Qualora il datore di lavoro disponga di propria iniziativa le ferie del lavoratore senza che le stesse rispondano a un'esigenza del lavoratore, quest'ultimo avrà senza dubbio la facoltà di far presente al datore di lavoro le proprie esigenze, ed eventualmente, qualora la disposizione del datore di lavoro sia arbitraria e illegittima, opporsi a essa anche rifiutandosi di usufruire delle ferie e pretendendo di rendere la propria prestazione lavorativa, chiedendo di godere delle stesse in un periodo differente o programmandole con un congruo anticipo. Al contrario non pare meritevole di tutela la condotta del ricorrente il quale in presenza di una imposizione datoriale al godimento delle ferie in un determinato periodo non abbia presentato alcuna rimostranza o sollevato rilievi o esplicitato la non rispondenza dei periodi alle proprie esigenze, ma abbia usufruito integralmente delle ferie, prestando, così, acquiescenza al godimento delle stesse, salvo chiedere il risarcimento del danno lamentando la tardiva comunicazione delle stesse. (Trib. Roma 20/1/2009, Est. G.M., in Lav. nella giur. 2009, 418)  
  • Non è il dipendente, ma l'imprenditore, nell'esercizio del proprio potere di organizzazione a dover stabilire la data o il periodo di godimento delle ferie da parte del prestatore, affermandosi che l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. (Trib. Milano 21/1/2008, Rel. Di Leo, in Lav. nella giur. 2008, 739)
  • Il congedo ordinario per il personale esposto a radiazioni, previsto dal contratto collettivo nella misura di quindici giorni di ferie aggiuntivi da fruirsi in un'unica soluzione, deve essere calcolato, per i lavoratori con orario distribuito su cinque giorni settimanali, escludendo dal computo solo le domeniche e le festività e non anche il sesto giorno. (Trib. Milano 21/2/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota redazionale, "Criteri di computo del congedo straordinario per personale esposto a radiazioni", 485)
  • Ai sensi dell’art. 2109 c.c. il datore di lavoro nell’esercitare il potere discrezionale di determinare il periodo feriale deve tenere conto degli interessi del prestatore di lavoro. Tale potere discrezionale è inoltre limitato – sempre ai sensi di tale norma – dall’obbligo del datore di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie e di rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente. (Trib. Parma 10/3/2006, Est. Vezzosi, in D&L 2006, 507)
  • E'onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione di avere scelto il tempo delle ferie contemperando tra loro le esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore. (Nella specie la lavoratrice, dopo essere stata assente per una malattia protrattasi per 180 giorni e dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa di ulteriori 120 giorni, avendo subito un infortunio nel giorno di ripresa della propria attività lavorativa, aveva chiesto, il giorno successivo alla denuncia dell'infortunio, due giorni di ferie ed era stata successivamente licenziata sul presupposto che, non essendole stati accordati detti giorni di ferie, avesse così superato il periodo di comporto). (Cass. 19/7/2002, n. 10622, Pres. Ciciretti, Rel. Mercurio, in Giur. italiana 2003, 670)
  • Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio periodo di ferie; è pertanto giustificato e conforme a correttezza e buona fede il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del Ccnl ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale. (Trib. Milano 13/12/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 402)
  • L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 12/6/2001, n. 7951, pres. De Musis, est. Putaturo Donati, in Lavoro giur. 2002, pag. 56, con nota di Ferrau', In tema di determinazione del periodo feriale)
  • Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite, ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare il principio della effettività del riposo in questione e la finalità cui è preordinato l'istituto, attesa la sua funzione reintegratrice delle energie lavorative e partecipativa alle vicende della società civile. Ne consegue la non monetizzabilità, dal momento che l'art. 36, comma 3, Cost., che pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, si traduce nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di lavoro, affinché avvenga la effettiva ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative del dipendente (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, in Lavoro giur. 2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo: sceglie il lavoratore)
  • Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è del tutto arbitrario e privo di vincoli ma deve tener conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. Tra l'altro il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109, 3° comma, c.c.) e rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c. e Corte Cost, 19/12/90, n. 543). Pertanto una volta trascorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tanto meno può stabilire il periodo nel quale goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno, mediante corresponsione della cosiddetta indennità sostitutiva (Cass. 24/10/00, n. 13980, pres. Trezza, est. Giannantonio, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2278; in Lavoro giur. 2001, pag. 144, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate, sia presso il datore abituale che presso altri; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 504, con nota di Calafa, Ferie forzate e crisi d'azienda)
  • E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
  • È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344)
  • Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 684)