Questioni di procedura

  • In caso di trasferimento, laddove si intenda contestare la scelta della sede ad quem, risulta necessario allegare in giudizio l’esistenza di posizioni libere in una delle sedi presso le quali, in tesi, il dipendente avrebbe potuto essere trasferito in alternativa rispetto all’unità aziendale individuata dalla parte datoriale, non potendo certo esigersi né che venga trasferita altra risorsa, né che l’assegnazione a una certa unità aziendale sia disposta in aggiunta all’organico ordinariamente previsto per essa. (Trib. Milano 3/5/2013, Giud. Greco, in Lav. nella giur. 2013, 746)
  • La violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 c.c. implica la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento del lavoratore dalla originaria sede produttiva ad altre unità produttive e la condanna del datore di lavoro ad assegnare nuovamente il dipendente - fatto salvo l'esercizio dello ius variandi - alla precedente sede con le mansioni già svolte, dovendosi ritenere che, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica che - pur non essendo coercibile, né equiparabile all'ordine di reintegrazione ex art. 18, L. n. 300 del 1970, disposizione che ha i caratteri della tipicità, eccezionalità e dell'efficacia reale - ha un contenuto pienamente satisfattorio dell'interesse leso in quanto diretta a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento illegittimo (nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, ha ritenuto l'illegittimità del trasferimento del lavoratore, appena rientrato da un periodo di c.i.g.s., dall'originario stabilimento della F.I.A.T. S.p.a. in Pomigliano d'Arco ad altra unità produttiva, non giustificato attesa l'assenza di una situazione di esubero e dove, anzi, erano da poco stati assunti oltre 700 nuovi lavoratori con contratto di formazione). (Cass. 19/6/2008 n. 16689, Pres. Sciarelli Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2008, 1271, e in Dir. e prat. lav. 2009, 122, e in Riv. it. dir. lav. 2009, con note di Marta Vendramin, "Il controllo giudiziale sulla giustificazione del trasferimento del lavoratore" e "Trasferimento illegittimo del lavoratore e ampiezze delle tutele", 90) 
  • Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha a oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzativa che devono giustificarlo ed è insindacabile l'opportunità del trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva; e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente. (Trib. Ivrea 30/10/2006, Giud. Morlini, in ADL 2007, 498)
  • Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c. determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. (Nella specie il lavoratore, in luogo di assumere servizio nell’unità produttiva cui era destinato, aveva offerto la sua prestazione nel luogo in cui la svolgeva in precedenza, ricevendo un rifiuto a riceverla; successivamente non aveva più ripreso servizio nella nuova sede malgrado che l’agitazione sindacale intrapresa a seguito del suo trasferimento fosse stata sospesa. La S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del licenziamento adottato a seguito di trasferimento già dichiarato antisindacale). (Cass. 9/3/2004 n. 4771, Pres. Ciciretti Rel. Lupi, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Gianluigi Girardi, 881)
  • In caso di trasferimento del lavoratore, all'omessa risposta del datore di lavoro entro sette giorni dalla ricezione della richiesta dei motivi consegue l'invalidità del provvedimento, in applicazione analogica dell'art. 2, 2° comma, L. 15/7/66 n. 604, così come modificata dalla L. 11/5/90 n. 108. (Trib. Milano 8/3/2004, ord., Pres. ed est. Ianniello, in D&L 2004, 459)
  • I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa (Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in Lavoro giur. 2001, pag. 778, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti)
  • È ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza per impugnare un provvedimento di trasferimento, potendo individuarsi il pregiudizio imminente e irreparabile, laddove il trasferimento assuma il valore di sanzione disciplinare, nella lesione della dignità del lavoratore (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa, in Lavoro giur. 2001, pag. 363, con nota di Piovesana, Demansionamento e trasferimento con tutela d'urgenza)
  • In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio, in D&L 2000, 400)
  • Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù, in D&L 1999, 581)
  • Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare il periculum in mora previsto da tale norma l’impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell’attuazione del medesimo (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 579)
  • La prorogatio della competenza per territorio ex art. 413, 3° comma, c.p.c. si applica solo al caso di trasferimento d’azienda e non a quello di trasferimento del singolo lavoratore, essendo in tale ipotesi competente per territorio il giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o quello in cui ha sede l’azienda o una sua dipendenza alla quale lo stesso è addetto (art. 413, 2° comma, c.p.c.) (Pret. Milano 26/9/97, est. Muntoni, in D&L 1998, 221)
  • In mancanza di prova da parte dell’imprenditore della sussistenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustifichino lo spostamento del personale, l’irreparabilità del pregiudizio, di cui all’art. 700 c.p.c., consiste nella lesione del diritto del lavoratore a prestare l’attività lavorativa presso la sede di lavoro alla quale è stato assegnato, in considerazione della possibilità di coltivare e approfondire quelle relazioni e quegli interessi familiari e personali che verrebbero seriamente limitati o addirittura impediti dallo svolgimento altrove dell’attività lavorativa (Pret. Milano 8/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 332, n. Niccolai, Trasferimenti collettivi e necessità delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in senso conf. v. Pret. Milano 14/11/96, est. Santosuosso, in D&L 1997, 332; Pret. Milano 2/12/96, est. Vitali, in D&L 1997, 339)
  • Nel caso di trasferimento sussiste il periculum in mora, che legittima il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando, dalla lesione dei diritti del lavoratore, e dal disagio organizzativo personale e familiare che segue il trasferimento, derivi al lavoratore un danno non patrimoniale e sicuramente non suscettibile di risarcimento per equivalente (Pret. Nuoro 27/9/96, est. Passerini, in D&L 1998, 130)