Trasferimenti collettivi

  • È illegittimo il trasferimento collettivo di lavoratori ad altra nuova unità produttiva, per soppressione di quella di provenienza, sulla sola base della generica affermazione di sinergie di mercato, insufficiente a integrare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c. (Pret. Milano 2/12/96, est. Vitali, in D&L 1997, 339)
  • Ai trasferimenti collettivi si applicano in via analogica le disposizione di cui all’art. 2103 c.c. (Pret. Milano 8/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 332, n. Niccolai, Trasferimenti collettivi e necessità delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in senso conf., v. Pret. Milano 14/11/96, est. Santosuosso, in D&L 1997, 332)
  • L'art. 27 L. 816/85, che sancisce il divieto di trasferimento del lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, è applicabile anche ai trasferimenti collettivi, a meno che il datore di lavoro non fornisca la prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore, negli uffici o nelle unità produttive rimaste, eventualmente anche assegnandogli nuove mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte (Pret. Parma 30/3/95, est. Farraù, in D&L 1995, 949, nota SCORCELLI, Il trasferimento del lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive; in senso conforme, v. Trib. Parma 19/5/95, pres. Mari, est. Sinisi, in D&L 1995, 950)