Contratto di ingresso

  • Alla luce dell’art. 47, L. 29/12/90 n. 428 deve intendersi che la finalità dell’accordo c.d. di "ingresso" è quella di assicurare che al momento del trasferimento i diritti acquisiti dai lavoratori delle aziende di provenienza siano mantenuti o comunque tutelati al massimo nel possibile conflitto con le esigenze del nuovo assetto datoriale; pertanto, una volta esaurita tale funzione, il contratto collettivo nazionale, successivamente stipulato, ben può modificare in pejus le previsioni di carattere economico di un "accordo di ingresso". (Nella specie il Pretore ha escluso che l’indennità di anzianità prevista dal contratto integrativo aziendale della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano potesse essere corrisposta in misura identica rispetto a quanto previsto dall’accordo di fusione, stante la caducazione di tale accordo e del vecchio contratto integrativo aziendale al momento della stipulazione del contratto integrativo della neo-costituita azienda identificabile nella Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) (Pret. Piacenza 28/4/97, est. Marchetti, in D&L 1998, 710, n. CECCONI, Sul rapporto fra "accordo di ingresso" e contratto aziendale)
  • In ipotesi di trasferimento d'azienda, qualora la procedura di cui all'art. 47 L. 428/90 non sia sfociata in un accordo collettivo <> (comunque non applicabile ai lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie) che disciplini il trattamento da applicare ai dipendenti trasferiti, il datore di lavoro acquirente non può disporre unilateralmente la sostituzione del contratto collettivo aziendale applicato ai propri dipendenti (Pret. Milano 10/6/96, est. Porcelli, in D&L 1996, 925. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/3/95, est. Vitali, in D&L 1995, 569)
  • Il cosiddetto contratto di ingresso stipulato in sede aziendale per regolare il trattamento normativo dei dipendenti in occasione di un trasferimento d'azienda, ha natura normativa e non gestionale e come tale non può avere efficacia per i lavoratori che non siano iscritti alle associazione sindacali stipulanti (nella specie il Pretore ha ritenuto applicabile, sulla base di un precedente accordo cui anche il ricorrente aveva aderito, il trattamento normativo vigente presso l'azienda incorporante) (Pret. Bergamo 11/8/95, est. Azzolini, in D&L 1995, 990. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/3/95, est. Vitali, in D&L 1995, 569)