RSU in genere

  • Il “cambiamento di appartenenza sindacale” del componente di Rsu, che ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo interconfederale del 10.1.2014 ne determina la decadenza dall’organismo, è costituito da un mero cambio di identità, che può consistere anche nella sopravvenuta assenza di una qualsivoglia appartenenza sindacale e non presuppone l’iscrizione ad altro sindacato. (Trib. Napoli 4/7/2017, ord., Pres. Papa Est. Coppola, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di D. Manna, “Testo unico sulla rappresentanza e decadenza da membro della RSU: la problematica ipotesi del ‘cambio di appartenenza’”, 633)
  • Ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo interconfederale del 10.1.2014, il “cambiamento di appartenenza sindacale” del componente Rsu che ne determina la decadenza dall’organismo si configura con le dimissioni da un sindacato e l’iscrizione a un altro. (Trib. Napoli 18/5/2017, ord., Giud. Marchese, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di D. Manna, “Testo unico sulla rappresentanza e decadenza da membro della RSU: la problematica ipotesi del ‘cambio di appartenenza’”, 633)
  • Non decade dalla carica di membro della rappresentanza sindacale unitaria il lavoratore che, eletto nella lista di un sindacato, si dimette da questo per passare a un'altra organizzazione sindacale. Le delibere della r.s.u. che sanciscano, in virtù di tale passaggio, l'esistenza di una situazione di incompatibilità e di decadenza dalla carica, sono illegittime. (Trib. Parma 19/11/2007, Giud. Medioli Devoto, in Riv. it. dir. lav. 2009, con commento di Alessandro Nucci, "Revoca della affiliazione sindacale e decadenza del rappresentante sindacale unitario", 418) 
  • In caso di disposizione del Ccnl che preveda la facoltà di nominare un numero di componenti della Rsu superiore rispetto a quello minimo previsto dall' AI 20/12/93, trova applicazione la previsione di cui alla parte prima, punto 3, del citato AI che sancisce la prevalenza delle clausole contrattuali di miglior favore, con conseguente diritto delle OO. SS. di nominare un numero di componenti della Rsu corrispondente a quanto previsto dal contratto collettivo (nel caso di specie, è stata dichiarata l'antisindacalità del disconoscimento delle Rsu nominate in numero superiore rispetto a quello minimo previsto dall'AI cit., e ciò sulla scorta dell'art. 21 Ccnl Turismo Aica, che prevede la nomina di un numero di componenti della Rsu superiore a quello previsto dall'AI "in fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo"). (Trib. Milano 3/4/2007, decr., Est. Di Leo, in D&L 2007, 403) 
  • Nella R.S.U. l'eletto non si presenta inscindibilmente collegato, attraverso la lista, all'organizzazione sindacale, essendo previsto un sistema elettorale fortemente collegato alla base dei lavoratori; è da escludersi che la R.S.U. sia una rappresentanza sindacale di investitura puramente associativa alla stregua di una R.S.A. e, pertanto, l'adesione a sindacato diverso da quello originario non comporta decadenza dalla funzione di componente della R.S.U. (Trib. Milano 27/4/2006, decr., n. 1584, Giud. Tanara, in ADL 2007, con nota di Lucio Imberti, "R.S.U. e titolarità dei diritti sindacali: avanti in ordine sparso", 482)
  • Sia nella fase delle elezioni della R.S.U., sia nella successiva fase di gestione dei rapporti sindacali, al datore di lavoro non spetta alcun controllo o verifica, dovendosi limitare a registrare i nominativi degli eletti ovvero prendere atto di eventuali modifiche nella composizione della R.S.U. stessa. (Trib. Milano 27/4/2006, decr., n. 1584, Giud. Tanara, in ADL 2007, con nota di Lucio Imberti, "R.S.U. e titolarità dei diritti sindacali: avanti in ordine sparso", 482)
  • Anche i singoli componenti della R.S.U. hanno il potere di indire le assemblee ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970, norma che (unitamente all'art. 4, Accordo Interconfederale 20.12.1993) deve essere interpretata nel senso di consentire a ciascuna organizzazione di indire un numero di ore di assemblea tali da realizzare il monte ore spendibile. (Quand'anche si escluda la legittimità della partecipazione all'assemblea di un sindacalista esterno, in quanto appartenente a organizzazione sindacale non firmataria di alcun contratto applicato in azienda, non per questo il datore di lavoro è legittimato a negare l'assemblea convocata da un singolo componente della R.S.U., dovendosi limitare a proibire la presenza del sindacalista esterno. (Trib. Milano 27/4/2006, decr., n. 1584, Giud. Tanara, in ADL 2007, con nota di Lucio Imberti, "R.S.U. e titolarità dei diritti sindacali: avanti in ordine sparso", 482)
  • Anche a voler aderire all'orientamento interpretativo che ravvisa il persistere, pur dopo le elezioni, di un vincolo tra l'organizzazione sindacale proponente e il membro di Rsu eletto, non è comunque possibile riconoscere in capo alla singola rappresentanza sindacale unitaria la legittimazione a prevedere il verificarsi di una specifica situazione d'incompatibilità, con le conseguenze ipso iure di decadenza stabilite dall'art. 9, parte I, dell'Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, nel caso del componente che revochi l'iscrizione al sindacato nella cui lista era stato candidato ed eletto. (Trib. Parma Parma 3/3/2006, , ord., Pres. ed Est. Brusati, in ADL 2007, con nota di Chiara Lazzari, "Ancora in tema di rapporti fra membri di Rsu e sindacato d'appartenenza", 189)
  • La possibilità di costituire R.S.U., da parte di organizzazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle unità produttive aziendali, richiede un atto di espressa e formale accettazione degli specifici accordi nazionali ed interconfederali da parte del competente organo della struttura della struttura sindacale a livello nazionale, o altro soggetto se espressamente delegato (nel caso di specie, il giudicante, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, non ha ritenuto idonea sia sul piano formale che sostanziale l’accettazione degli accordi sindacali formulata mediante una comunicazione a firma del coordinatore provinciale Slai-Cobas). (Trib. Ravenna 26/7/2004, ord., Pres. Lacentra Rel. De Lorenzo, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Marcello Bertocchi e Giovanni Gastaldi, 366)
  • Poiché la Rsu è soggetto sindacale autonomo dotato sia della rappresentatività, intesa come effettività delle decisioni, garantita dall'avere al proprio interno 1/3 dei rappresentanti nominati ad opera delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicabile nell'unità produttiva, sia della rappresentanza diretta dei lavoratori, derivante dal mandato per così dire politico insito nell'elezione a suffragio universale dei rimanenti 2/3 dei rappresentanti, i contratti collettivi aziendali dalle stesse stipulati hanno efficacia generale per tutti i lavoratori che abbiano partecipato alle elezioni.(Corte d'Appello Milano 18/2/2003, Pres. Mannacio, in D&L 2003, 287, con nota di Angelo Beretta, " Rsu ed efficacia erga omnes della contrattazione collettiva aziendale")
  • Decade dalla carica di membro di rappresentanza sindacale unitaria il lavoratore che, eletto nella lista di un sindacato, si dimette da questo per passare ad un'altra organizzazione (Cass. 12/8/00, n. 10769, pres. De Musis, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 192, con nota di Campanella, Sulla decadenza di membro elettivo di r.s.u. per evoca del mandato associativo)
  • Il datore di lavoro non è legittimato a contestare in un lavoratore la qualità di Rsu, dovendo esclusivamente prendere atto dei risultati delle elezioni, della dichiarazione sindacale di nomina e delle eventuali successive modifiche nella composizione della Rsu comunicate da parte sindacale (Trib. Milano 16 ottobre 1999 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 112, n FRANCESCHINIS, Sui poteri del singolo Rsu. In senso conforme, v. Trib. Milano 9 dicembre 1999 (ord.), pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 112)
  • In quanto la Rsu non sia dotata di un organismo unitario di coordinamento, di un organo esecutivo autonomo e, quindi, di un referente unitario per il datore di lavoro, è obbligo di quest’ultimo comunicare informazioni e convocazioni a ogni specifico gruppo che, altrimenti, rischierebbe di rimanere escluso dalla partecipazione all’attività collegiale (Pret. Milano 31/12/98, est. Santosuosso, in D&L 1999, 305)
  • La disdetta dall’iscrizione al sindacato che ha presentato una lista nelle elezioni della Rsu, da parte di un lavoratore eletto membro della Rsu in quella lista, è inidonea a far venir meno tale qualità di membro di Rsu (Pret. Milano 7/4/97, est. Santosuosso, in D&L 1997, 747)
  • L'accordo interconfederale 20/12/93, relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, è inefficace nei confronti delle OO. SS. non firmatarie (Pret. Monza 11/4/95, est. Padalin, in D&L 1995, 557)