Mansione e tutela della salute

  • Tra i compiti del preposto è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza; la scelta di questi dispositivi rientra, invece, nelle attribuzioni del datore di lavoro o anche dei dirigenti nel caso in cui abbiano un potere di spesa appropriato. (Cass. 1/6/2007 n. 21593, Pres. Maroni Rel. Baiotta, in Lav. e prev. oggi 2007, 1491) 
  • Il dovere del datore di lavoro - enucleabile dagli obblighi impostigli dall'art. 2087 c.c. riguardo alla tutela della salute del lavoratore e da un'interpretazione del contratto di lavoro alla luce del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. - di adibire il lavoratore, affetto da infermità suscettibili di aggravamento a seguito dell'attività svolta, ad altre mansioni compatibili con la sua capacità lavorativa, non attribuisce al lavoratore il diritto ad essere assegnato a mansioni del tutto diverse da quelle per le quali è stato assunto, con la necessaria adozione da parte del datore di lavoro di modifiche dell'assetto organizzativo implicanti ampliamenti di organico o innovazioni strutturali (nella specie il ricorrente, assunto da una Provincia come cantoniere stradale, lamentava di non essere stato trasferito ad altre mansioni dopo i primi certificati medici evidenzianti l'operare di patologie correlate all'esposizione agli agenti atmosferici, e neanche dopo una sua esplicita richiesta in tal senso: peraltro la sua richiesta era stata accolta dopo qualche mese, una volta resosi vacante un posto di usciere; la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto delle sue pretese risarcitoria) (Cass. 30/8/00, n. 11427, pres. Ianniruberto, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 96)
  • Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Nella specie, avendo un dipendente della BNL richiesto il risarcimento del danno per l'aggravamento delle proprie condizioni fisiche determinato, a suo dire, dall'esser stato adibito ad attività non compatibili col proprio stato di salute, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il risarcimento, rilevando che l'attività cui era adibito il dipendente non era oggettivamente morbigena e che il datore di lavoro non era tenuto ad adibire a mansioni diverse il lavoratore, perché non obbligato a tanto né dalla legge, né dal contratto) (Cass. 10/5/00 n. 6018, pres. Santojanni, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 411)