Servizio prevenzione e protezione dai rischi

 

  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero consulente del datore di lavoro, la cui designazione - diversamente dall'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. 81/08 - non esclude la responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica.  (Cass., sez. V pen., 26/8/2010 n. 32357, Pres. Esposito Est. Piccialli, in D&L 2010, con nota di Alessandro Corrado, "La delega di funzioni non libera il datore di lavoro da responsabilità per infortuni", 1167)
  • La nomina del Rsppr da parte del datore di lavoro deve essere dimostrata da un documento avente data certa. (Cass. pen. sez. III 25 novembre 2008 n. 43840, Pres. De Maio Est. Teresi, in Dir. e prat. lav. 2009, 182) 
  • L'obbligo del datore di lavoro sancito dall'art. 4, 5° comma, lett. m) del D.Lgs. 19/10/06 n. 626, di consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere al documento di valutazione dei rischi prevede che quest'ultimo debba essere posto nella disponibilità del Rls con modalità tali da permetterne l'effettiva ricezione stabile e si concretizza pertanto come dovere di consegna materiale dello stesso, essendo insufficiente la mera messa a disposizione per la consultazione. (Trib. Brescia 18/10/2006, Est. Alessio, in D&L 2007, con nota di Chiara Asta, "Diritto di accesso al documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza", 383)
  • Qualunque sia l’estensione dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ma soprattutto la capacità di tale soggetto di operare interventi diretti a realizzare i presidi di sicurezza, affrontando anche i relativi costi, il che è necessariamente connesso, oltre che ai limiti della delega, alla dotazione del necessario budget economico), la presenza di tale figura non esime alla radice il datore di lavoro dal debito di sicurezza in termini essenziali, allorchè egli sia a conoscenza di situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità dei suoi dipendenti. (Cass. Sez. IV penale 29/7/2004 n. 32921, Pres. D’Urso est. Palmieri, in Dir. e prat. lav. 2004, 2929)
  • Nell'escludere all'art. 1, c. 4-ter, che il datore di lavoro possa delegare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 c. 1, 2, 4, lett. a) e 11 primo periodo (valutazione dei rischi e redazione del documento di valutazione dei rischi con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e le altre indicazioni richieste: designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione), il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 non inibisce al datore di lavoro la possibilità di servirsi di persone competenti per la valutazione del rischio e la redazione del relativo documento, ma lo obbliga a valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, ad informarsi preventivamente sui rischi presenti nell'azienda e a verificare successivamente se il documento redatto prenda in considerazione tali rischi e prospetti soluzioni idonee alla luce delle informazioni acquisite, sicchè solo a queste condizioni il datore di lavoro può anche rimettersi, per l'accertamento e l'adozione delle scelte tecniche aventi carattere di specializzazione da lui non posseduta e non manifestamente errate o incongrue, alle conclusioni di un consulente interno od esterno. (Cass. Sez. IV penale 6/2/2004 n. 4981, Pres. Fattori Est. Brusco, in Dir e prat. lav. 2004, 1919)
  • Non rilascia una delega effettiva e liberatoria degli obblighi antinfortunistici il datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ne comunica il nominativo all'unità sanitaria locale territorialmente competente. (Cass. 2/10/2003, n. 37449, Pres. Olivieri, Est. Visconti, in Dir. e prat. lav. 2003, 3168)
  • Nell'ambito di una amministrazione provinciale, qualora sia dotato di autonomia gestionale in materia, il responsabile del servizio strade e viabilità è da considerarsi datore di lavoro, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre il documento relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, e di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (Cass. 23/5/2003, n. 22838, Pres. Vitalone, Rel. Gentile, in Dir. e prat. lav. 2003, 1541)
  • Spettano al datore di lavoro, e non al soggetto che rivesta un mero ruolo di preminenza nel luogo di lavoro, l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi, o, nelle piccole e medie aziende, l'obbligo sostitutivo di autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, nonché l'obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione compete solo al datore di lavoro. (Cass. 17/4/2003, n. 18313, Pres. Papadia, Est. Onorato, in Dir. e prat. lav. 2003, 1539)
  • L’adozione di procedure di sicurezza e l’affissione delle relative norme all’esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso (Pret. Trento, Sez. dist. di Mezzolombardo 25/1/99, est. Mantovani, in Dir. Lav. 2000, pag. 299con nota di Borghini, Responsabilità del titolare del servizio di prevenzione e protezione)