Normativa comunitaria

  • L'art. 5, n. 1, della direttiva 89/391/Cee non impone necessariamente ai datori di lavoro una responsabilità oggettiva, poichè si limita a consacrare l'obbligo generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, senza pronunciarsi sulla specifica forma di responsabilità. Ne consegue che non può essere ritenuto inadempiente agli obblighi comunitari uno Stato membro che, nell'attuare la direttiva 89/391/Cee, limiti la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di tutto il personale a quanto ragionevolmente praticabile. (Corte di Giustizia CE 14/6/2007, causa C-127/05, Pres. A. Rosas Rel. A. Borg Barthet, in D&L 2007, con nota di Giovanni Paganuzzi, "Sicurezza e forma della responsabilità del datore di lavoro", 682 e in Riv. it dir. lav. 2008, con nota di Bonardi, "La Corte di Giustizia e l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro: il criterio della reasonably practicable è assolto per insufficienza di prove", 4)
  • Il decreto legislativo 19/9/94, n. 626 (con il quale è stata effettuata la trasposizione nell'ordinamento nazionale italiano dei principi della direttiva del Consiglio 12/6/89, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), non avendo prescritto (all'art. 4, primo comma, decreto legislativo n. 626/94) che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro, ma solo tre tipi di rischi; avendo consentito (con l'art.8, sesto comma, del decreto legislativo n. 626/94) al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti, e non avendo definito (all'art.8, nono e undicesimo comma, decreto legislativo n. 626/94) le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, implica che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett.a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva sopramenzionata (Corte Giustizia CE sez. V, 15/11/01, n. C-49/00, in Lavoro e prev. oggi, pag. 1541)