Covid-19

  • Se è vero che il Protocollo nazionale auspica solo che i protocolli aziendali siano condivisi e cioè che le parti sociali concordino le misure da adottare e che non v’è, sulla base della normativa vigente, un obbligo per il datore di lavoro di raggiungere un accordo sulle misure di sicurezza con i sindacati, è altrettanto vero che la loro consultazione preventiva è necessaria e non può essere bypassata in ragione di una malintesa responsabilità esclusiva del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Trib. Matera 14/9/2020, decr., Giud. Quartarella, in Lav. nella giur. 2021, con nota di G. Schiraldi, La sicurezza e la salute del lavoratore ai tempi del Covid-19. I profili di natura sindacale, 279