Giustificazioni del lavoratore

  • Il datore che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può ometterne l’audizione ove questi - nel termine di 5 giorni ex art. 7, comma 5, L. 20 maggio 1970, n. 300 - ne abbia fatto espressa e inequivocabile richiesta contestualmente alla comunica- zione delle giustificazioni scritte, anche ove queste ultime appaiano già di per sé ampie ed esaustive. (Cass. 22/9/2020 n. 19846, Pres. Nobile Rel. Pagetta, in Lav. nella giur. 2020, 1207)
  • In merito al procedimento disciplinare ex art. 7 SL, qualora il lavoratore abbia richiesto di essere ascoltato e abbia poi chiesto, tempestivamente, il differimento della fissata audizione, attestando un impedimento per motivi di salute, suffragato dalla produzione di idonea certificazione medica, il datore di lavoro non può ritenersi autorizzato a omettere la convocazione in questione. Quest’ultimo, infatti, deve comunque consentire tale convocazione alla cessazione dello stato di malattia del lavoratore, salvo che risulti prima facie il carattere pretestuoso e meramente dilatorio della richiesta di differimento proposta dal dipendente. (Cass. 26/9/2012 n. 16374, Pres. De Renzis Est. Mancino, in D&L 2012, 825)
  • L’avvenuta presentazione delle proprie giustificazioni da parte della lavoratrice incolpata, senza che questa abbia manifestato l’esplicita richiesta di fornire ulteriori precisazioni, legittima il datore di lavoro a procedere anche prima dell’integrale decorso del termine di cinque giorni previsto dall’art. 7 della l. n. 300/1970. (Cass. 19/10/2011 n. 21622, Pres. Nobile Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2012, 90)
  • In tema di audizione a difesa del lavoratore nessun obbligo legale e/o contrattuale è imposto al datore di aderire alle condizioni richieste dal lavoratore circa le modalità di audizione dello stesso. (Trib. Milano 23/2/2011, Giud. Pattumelli, in Lav. nella giur. 2011, 637)
  • Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può avvertire l’esigenza di essere sentito personalmente dal datore di lavoro (anche quando abbia inviato una compiuta difesa scritta), ma, in questa ipotesi, egli ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro, il quale non può essere esposto ingiustamente al rischio di sentirsi dichiarare illegittimo il licenziamento per un vizio di procedura determinato, fra l’altro, proprio dal contenuto incerto e poco chiaro della comunicazione del lavoratore. (Cass. 26/10/2010 n. 21899, Pres. Vidiri Est. Zappia, in Orient. Giur. Lav. 2011, 174)
  • Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa e inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui all'art. 7, co. 5, della legge 20 maggio 1970 n. 300, di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive. (Cass. 22/3/2010 n. 6845, Pres. Roselli Rel. Amoroso, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Luigi Di Paola, "Puntualizzazioni in ordine all'audizione del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare e interrogativi su altre antiche e recenti questioni", 19)
  • Quando il lavoratore ha chiesto nei tempi prescritti di giustificarsi o ha chiesto di farlo con l'assistenza di un rappresentante sindacale, il datore non potrà adottare - anche se siano decorsi cinque giorni dalla comunicazione della contestazione - alcun provvedimento disciplinare, se prima non ha sentito il lavoratore medesimo a sua discolpa. (Cass. 26/4/2010 n. 9888, Pres. Vidiri Rel. Stile, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Luigi Di Paola, "Puntualizzazioni in ordine all'audizione del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare e interrogativi su altre antiche e recenti questioni", 19)
  • Nell'obbligo per il datore di lavoro di sentire il lavoratore a sua difesa, di cui all'art. 7 comma 2, SL, se deve sicuramente ritenersi illegittima ogni modalità che renda eccessivamente difficoltoso l'esercizio di tale facoltà da parte del lavoratore, non può ritenersi compreso anche quello che ciò avvenga nelle ore di lavoro ovviamente con il rispetto delle festività e del periodo feriale, in assenza di alcuna previsione contrattuale al riguardo. (Corte app. Milano 12/3/2007, Pres. e Rel. Castellini, in Lav. nella giur. 2007, 1262)
  • Posto il principio che l'esistenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore, tale da impedirgli di rendere le giustificazioni nel termine previsto dalla legge per rispondere agli addebiti contestati, comporta la necessaria posticipazione del termine di scadenza, risultando altresì vietata, nel caso di irrogazione del provvedimento disciplinare prima di tale momento, la garanzia procedimentale prevista dall'art. 7 della L. n. 300/1970, è onere del dipendente che contesti la legittimità della sanzione, per non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacità di intendere e di volere in detto intervallo, dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, in stato di incapacità naturale. Tuttavia il comportamento del datore di lavoro che, in assenza di prova di effettivo impedimento del lavoratore, non abbia consentito alla richiesta di una proroga del termine per l'audizione, non concreta una violazione dei principi di correttezza e buona fede, alla stregua dei quali deve essere valutato l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. (Cass. 22/9/2006 n. 20601, Pres. senese Rel. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Marcello Lupoli, 489)
  • L’onere di preventiva comunicazione dell’allontanamento dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, posto dall’art. 32, 4° comma, Ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, è escluso dalla indifferibilità dei motivi dell’assenza che, se provati, rendono illegittima la sanzione disciplinare irrogata per l’assenza del lavoratore. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima l’assenza del lavoratore che al momento della visita fiscale si era recato in preda a forti dolori epigastrici dal proprio medico curante il quale lo aveva immediatamente inviato al pronto soccorso). (Trib. Milano 10/2/2006, Est. Di Leo, in D&L 2006, 497)
  • L’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che subordina la legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari alla previa contestazione degli addebiti al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, così da soddisfare una elementare e fondamentale esigenza di difesa, non comporta in ogni caso l’obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore stesso per eventuali giustificazioni, essendo onere del lavoratore incolpato presentare una formale richiesta in tal senso. (Trib. Milano, ord., 13/5/2005, in Orient. Giur. Lav. 609)
  • In relazione al disposto dell’art. 7, comma 2, della legge n. 300 del 1970, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa – il discolparsi per iscritto “consuma” l’esercizio del diritto di difesa solo quando il lavoratore nulla dica circa l’audizione, quando cioè lo scritto costituisca il preciso segnale di una scelta, la rinuncia cioè a essere “sentito”. Ma quando, come nella specie, nella risposta scritta l’interessato chiede di essere ascoltato personalmente, e, peraltro, con l’assistenza di un sindacalista ben individuato, non è dato desumere l’esistenza di una tale rinuncia e operano allora necessariamente le conseguenze derivanti dalla espressa richiesta di essere sentito a difesa. (Cass. 2/5/2005 n. 9066, Pres. Sciarelli Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2005, 288)
  • Nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia già svolta con l’audizione di personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda a esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. (Cass. 13/1/2005 n. 488, Pres. Mercurio Est. Miani Canevari, in Orient. Giur. Lav. 2005, 81, e in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Domenico Carlomagno, "Sulle modalità di esercizio del diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare", 134)
  • Il termine di cinque giorni di cui all'art. 7, 5° comma, SL è previsto al fine di consentire al dipendente di presentare le proprie difese, ma non assolve l'ulteriore funzione di obbligare di datore di lavoro ad una pausa di riflessione per evitare l'irrogazione affrettata od impulsiva di provvedimenti disciplinari; conseguentemente, una volta che il lavoratore abbia presentato le proprie difese, il datore di lavoro può irrogare la sanzione senza attendere il decorso integrale del predetto termine. (Cass. 7/5/2003 n. 6900, Pres. Olla, Est. Miani Canevari, in D&L 2003, 726, con nota di Roberto Muggia, "Termine finale e possibilità di difesa")
  • Nel caso in cui il lavoratore, in sede di procedura disciplinare, abbia espressamente richiesto di essere sentito per le giustificazioni con l'assistenza del rappresentante sindacale, il diritto di difesa trova compiuta esplicazione solo con l'audizione personale del lavoratore, a nulla rilevando, in contrario avviso, le osservazioni scritte rese direttamente dal rappresentante sindacale, con conseguente nullità del licenziamento in difetto di contraddittorio. (Corte d'Appello Milano 4/6/2002, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2002, 721, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Sul diritto di difesa del lavoratore sottoposto ad azione disciplinare")
  • L'esistenza di uno stato di incapacità naturale (ad esempio per malattia con stato confusionale) nei 5 giorni previsti dall'art. 7, l. n. 300/70 per fornire le giustificazioni - in quanto tale da impedire al lavoratore di rendere le giustificazioni per rispondere agli addebiti contestati - viene indubitabilmente ad integrare un vizio alla procedura di legge, impedendo la realizzazione degli scopi cui la medesima è preordinata, con la conseguenza della posticipazione del termine di scadenza e, nel caso di irrogazione anticipata del provvedimento disciplinare, di annullamento del medesimo (nel caso di specie la Cassazione confermava tuttavia la valutazione della magistratura di merito secondo cui il lavoratore aveva provato solo l'esistenza della sindrome in un periodo posteriore ai 5 giorni del termine a difesa ed aveva negato idoneità a documentare lo stato di incapacità naturale ad uno "scarno certificato di parte", non confermato da indagini da esperirsi in sede giudiziale, mai richieste, e conseguentemente legittimava la sanzione disciplinare del licenziamento) (Cass. 30/5/01, n. 7374, pres. Spanò, est. La Terza , in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1423)
  • Non costituisce violazione del diritto di difesa del lavoratore ex art. 7 S.L. la mancata ammissione di un legale nella fase di contraddittorio disciplinare, atteso che tale facoltà viene riservata dallo Statuto dei lavoratori solo al rappresentante sindacale di fiducia del dipendente (Cass. 30/8/00, n. 11430, pres. Mileo, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2093 e in Orient. giur. lav.2000, pag. 757)
  • L'art. 7, l. n. 300/70 - il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari (non solo di quella espulsiva) alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli e di soddisfare così una elementare e fondamentale esigenza di difesa - non comporta in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore stesso per eventuali discolpe. Un obbligo del genere, infatti, non solo non esiste certamente nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore incolpato non abbia rivolto al datore di lavoro una formale richiesta in tal senso (essendo al lavoratore riservata ogni valutazione in ordine alle modalità di esercizio del proprio diritto di difesa, tra le quali rientra anche il silenzio), ma non esiste neppure - per una ragione generale di correttezza e buona fede - quando, dopo la contestazione scritta dell'addebito, il lavoratore abbia comunque avuto modo di formulare le proprie difese e di manifestare le proprie ragioni senza remore e in piena libertà in un contraddittorio la cui effettività, nel caso concreto, va accertata dal giudice di merito (Cass. 28/8/00, n. 11279, pres. Mercurio, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 708)
  • L'omesso invito a rendere giustificazioni sui fatti contestati - rispettando l'obbligo di irrogare la sanzione dopo cinque giorni dalla contestazione - non è violazione procedimentale (Trib. Nocera Inferiore 26/5/00, pres Russo, est. Fortunato, in Lavoro giur. 2000, pag. 1159, con nota di Buonaiuto, Il licenziamento disciplinare per attività lavorativa durante la malattia)
  • E’ illegittima, per mancato rispetto della garanzia procedimentale di cui all’art. 7, 2° comma, SL, la sanzione disciplinare comminata in mancanza dell’audizione orale richiesta dal lavoratore (Pret. Firenze 10/12/98, est. Varriale, in D&L 1999, 603, n. Pavone, Sanzione disciplinare: vizi di forma e domanda di restituzione delle somme trattenute)
  • E' legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della scadenza del termine di 5 giorni, previsto dall'art. 7 c. 5 S.L., qualora il lavoratore abbia già fornito le proprie giustificazioni, senza riserva di ulteriori integrazioni (Cass. 28/3/96 n. 2791, pres. Lanni, est. Trezza, in D&L 1996, 981. In senso conforme, v. Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094)
  • In sede di giustificazioni ex art. 7 c. 3 SL, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante di una qualunque associazione sindacale, indipendentemente dall'avere tale organizzazione costituito una propria rappresentanza aziendale ex art. 19 SL nell'unità produttiva in cui opera il lavoratore (Trib. Milano 18/1/95, pres. Siniscalchi, rel. Accardo, in D&L 1995, 877)
  • Il datore di lavoro deve, a pena di nullità della successiva sanzione, consentire l'audizione orale richiesta dal lavoratore con assistenza da parte di sindacalista di sua scelta (Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 79, nota FRANCESCHINIS, Poteri della commissione di garanzia e sanzioni disciplinari agli scioperanti)