Condotta antisindacale

  • Comprime in maniera illegittima il diritto di difesa del lavoratore soggetto a procedimento disciplinare - e ancor più il diritto del sindacato di svolgere liberamente la propria attività sindacale, che si estrinseca anche nell'assistenza del lavoratore che deve rendere le proprie giustificazioni - la richiesta della società di sentire il lavoratore in una sede che dista oltre 500 km dal luogo dove il dipendente svolge la propria prestazione (Trib. Milano 10/11/2006, decr., Est. Tanara, in D&L 2007, con nota di Eleonora Pini, "Il diritto di difesa ex art. 7 SL", 81)
  • La contestazione disciplinare comunicata a soggetti diversi dal lavoratore direttamente interessato, per di più affissa nella bacheca aziendale, lede l'immagine professionale e pubblica del lavoratore, nonché la sua personalità morale e, pertanto, contrasta con l'art. 2087 c.c. Costituisce condotta antisindacale la comunicazione di una contestazione disciplinare a soggetti diversi dai lavoratori direttamente interessati, di per sé comunque illegittima, qualora tale comportamento costituisca modalità attuativa di una precedente condotta accertata quale antisindacale (nella specie la condotta antisindacale già accertata consisteva nell'avvio di una procedura disciplinare nei confronti di lavoratori che, nell'ambito di un'azione sindacale, si erano rifiutati di effettuare interventi richiesti fuori dall'orario di lavoro). (Trib. Milano 9/1/2004, Est. Santosuosso,, in D&L 2004, 304, con nota di Angelo Beretta, "Assenza di riservatezza nella procedura disciplinare: una modalità antisindacale di attuare una condotta antisindacale")
  • La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attività sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri, in D&L 2000, 328)
  • E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni, in D&L 1995, 98) <