Questioni di procedura

 

  • Il datore che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può ometterne l’audizione ove questi - nel termine di 5 giorni ex art. 7, comma 5, L. 20 maggio 1970, n. 300 - ne abbia fatto espressa e inequivocabile richiesta contestualmente alla comunica- zione delle giustificazioni scritte, anche ove queste ultime appaiano già di per sé ampie ed esaustive. (Cass. 22/9/2020 n. 19846, Pres. Nobile Rel. Pagetta, in Lav. nella giur. 2020, 1207)
  • La produzione da parte del lavoratore di copia di atti e/o documenti riservati al di fuori dell’ambito aziendale, seppur astrattamente idonea a violare i doveri di fedeltà e di riservatezza del dipendente, non assume alcuna rilevanza se attuata per l’esercizio del proprio diritto di difesa. In particolare, deve escludersi che l’utilizzo di documenti aziendali, nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 St. lav., possa ledere la riservatezza del datore di lavoro in quanto tali documenti non sono divulgati a terzi, ma sono destinati alla stessa parte datoriale, rimanendo quindi in un ambito di conoscenza circoscritto a quello strettamente aziendale. (Cass. 21/5/2012 n. 7993, Pres. ed Est. Stile, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Antonio Ambrosino, “Produzione di documenti aziendali riservati nel procedimento disciplinare: il contemperamento tra l’obbligo di fedeltà e il diritto di difesa del lavoratore”, 3)
  • Ai sensi dell'art. 10, All. A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, a eccezione delle questioni disciplinari, le controversie riguardanti il personale autoferrotranviario erano state già devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il passaggio al giudice ordinario delle controversie concernenti anche i provvedimenti disciplinari è da considerare avvenuto fin dal D.Lgs. n. 28/1993, in forza dell'art. 68. Tuttavia - giusta l'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998 - permangono al giudice amministrativo le controversie che attengono a periodi del rapporto di lavoro precedenti il 30 giugno 1998 e che sono state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. (Cons. Stato 21/11/2007 n. 5968, Pres. Santoro Est. Giambartolomei, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Marcello Lupoli, 945)
  • Il giudizio di congruità della sanzione disciplinare non costituisce eccesso di mandato del collegio arbitrale investito dell'impugnazione della sanzione stessa. (Trib. Firenze 21/10/2003, Est. Bazzoffi, in D&L 2004, 458)
  • L'art. 10, 1° comma, L. 27/3/01 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli artt. 1 e 2 della legge stessa-concernenti gli effetti della sentenza di "patteggiamento" nel giudizio disciplinare-si riferiscano anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. (Corte Cost. 25/7/2002 n. 394, Pres. Ruperto Rel. Mezzanotte, in D&L 2002, con nota di Rossana Martignoni, "Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego")
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 1 L. 24/5/52 n. 628 (Estensione della norma del RD 8/1/31 n. 148 al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane), degli artt. 1, 3 e 4 L. 22/9/60 n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel RD 8/1/31 n. 1478 al personale degli autoservizi extraurbani) e dell'art. 58 RD 8/1/31 n. 148 all. A (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), che demanda alla cognizione del Giudice amministrativo, anziché a quella del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità di sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti di aziende autoferrotranviarie successivamente all'entrata in vigore dell'art. 68 D. Lgs. 3/2/93 n. 29. La specialità della disciplina rende infatti - sul piano costituzionale - la ripartizione della giurisdizione relativa a quei rapporti di lavoro non dipendente dalla giurisdizione spettante al Giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. (Corte Cost. 7/5/2002 n. 161, Pres. Ruperto Rel. Chieppa, in D&L 2002, 581, con nota di Giovanni Paganuzzi, "Autoferrotranvieri: l'occasione perduta")
  • La sospensione del procedimento disciplinare non può legittimamente protrarsi fino alla conclusione del processo penale per il solo fatto che la condotta contestata sia oggetto di indagine da parte della magistratura inquirente: il datore di lavoro può, infatti, accedere al fascicolo del procedimento penale già alla chiusura delle indagini preliminari e con il rinvio a giudizio dell'indagato e, pertanto, nel caso in cui la procedura disciplinare sia stata temporaneamente sospesa nell'intento di valersi delle acquisizioni dell'istruttoria penale per un'adeguata valutazione dei fatti contestati, e con riferimento al momento in cui cessa il segreto istruttorio che dovrà valutarsi la tempestività dell'azione disciplinare. (Corte d'Appello Firenze 3/4/2002, Pres. Bartolomei Est. Pieri, in D&L 2003, 163, con nota di Lisa Giometti, "Temperamenti e limiti invalicabili del criterio di tempestività dell'azione disciplinare in relazione ad addebito disciplinare integrante ipotesi di reato")
  • Costituisce domanda nuova (e non diversa qualificazione dei medesimi fatti), e come tale è inammissibile se proposta per la prima volta in grado d'appello, la richiesta al giudice di considerare una serie di episodi come elementi costitutivi di un illecito disciplinare contemplato da una norma del contratto collettivo applicabile (Cass. 6/6/00, n. 7617, pres. Ianniruberto, est. Lamorgese, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 79, con nota di Corti, Conversione ex officio del licenziamento per giusta causa e fattispecie previste dalla contrattazione collettiva)
  • Nel giudizio promosso dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata, ha natura riconvenzionale (e pertanto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, secondo quanto disposto dall’art. 418 c.p.c.) la domanda – proposta dal lavoratore convenuto – di condanna della società al pagamento della retribuzione trattenuta in esecuzione della sanzione medesima (Pret. Firenze 10/12/98, est. Varriale, in D&L 1999, 603, n. Pavone, Sanzione disciplinare: vizi di forma e domanda di restituzione delle somme trattenute)
  • È inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda con cui il datore di lavoro si rivolga al giudice per ottenere l’accertamento della legittimità dell’esercizio in futuro del proprio potere disciplinare e la scelta, tra le misure previste dal codice disciplinare, del provvedimento adeguato ai fatti contestati al lavoratore in sede aziendale (Pret. Milano 5/3/98, est. Mascarello, in D&L 1998, 805)