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- Non è consentito fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 l. n. 104/92 per l’assistenza di un parente affetto da grave disabilità, quando questi risulti stabilmente ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria in modo continuativo. Lo svolgimento di compiti di cura “da remoto” per un tempo marginale ed irrisorio rispetto al totale delle ore di permesso godute integra un abuso del diritto, poiché idoneo a determinare uno sviamento sostanziale della funzione solidaristico-assistenziale cui la norma è preordinata. (Trib. Bari 30/4/2019, Est. Vernia, in Riv. it. dir. lav. 2019, con nota di C. Manolio, “Ancora sull’utilizzo improprio dei permessi retribuiti ex art. 33, L. n. 104/1992”, 600)
- Ai sensi dell’art. 5, 4° comma, L. 8/3/2000 n. 53, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere al lavoratore l’aspettativa non retribuita ivi prevista per motivi di studio ovvero può differirne l’accoglimento soltanto nel caso di comprovate esigenze organizzative la cui prova grava sul datore di lavoro. (Trib. Milano 14/12/2009, ord., Est. Mariani, in D&L 2009, 1004)
- Il diritto di usufuire dei permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di studio previsti dall’art. 126 del Ccnl del Turismo 19/7/03 è strettamente connesso all’effettiva partecipazione a corsi di studio e non alle necessità derivanti dalla preparazione di esami (nella fattispecie, è stato escluso che la lavoratrice avesse diritto a tali permessi, in quanto la stessa non doveva frequentare alcun corso, bensì dedicarsi allo studio e all’elaborazione della tesi di laurea). (Trib. Milano 14/12/2009, ord., Est. Mariani, in D&L 2009, 1004)
- La previsione dell'art. 15 del ccnl 14.9.2000 comparto Regioni e Autonomie locali in materia di permessi per il diritto allo studio, in applicazione dei criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., deve essere interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati negli orari coincidenti con quelli di servizio, con esclusione del loro utilizzo per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, a esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria). (Cass. 22/4/2008 n. 10344, Pres. Ciciretti Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 390)
- I lavoratori invalidi che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, 6° comma, L. 5/2/92 n. 104 hanno diritto a vedere riconosciuta l'incidenza di tali permessi sugli istituti di retribuzione indiretta, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità nonché le ferie e le ex festività. (Trib. Milano 27/2/2008, Est. Scudieri, in D&L 2008, con nota di Marco Gianluigi Alberio, 617)
- Il datore di lavoro non ha nessun potere discrezionale di imporre unilateralmente al lavoratore la fruizione dei permessi retribuiti; i permessi non fruiti sono sostituiti con la corresponsione della relativa indennità. (Trib. Parma 10/3/2006, Est. Vezzosi, in D&L 2006, 507)
- Il godimento dei permessi giornalieri retribuiti previsti dal comma secondo dell’art. 10 della l. 300/70 è subordinato alla circostanza che il lavoratore debba sostenere prove di esame finalizzate al conseguimento di titoli di studio (compresi quelli universitari) riconosciuti. Nella categoria di titoli riconosciuti vanno ricompresi quelli rilasciati dalle “… scuole dirette a fini speciali” istituite ai sensi del d.p.r. n. 162 del 10 marzo 1982 le quali “… si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di stato …” (art. 5 d.p.r. 162/82). La frequentazione di tali corsi legittima la pretesa al godimento dei benefici previsti dall’art. 20 del CCNL applicato ai dipendenti dell’Enel e in particolare consente di richiedere “… nei periodi precedenti gli esami, permessi orari retribuiti nella misura di due ore giornaliere per un periodo massimo di dieci giorni per ogni esame universitario…”. (Cass. 25/10/2005, Pres. Mileo Est. Nobile, in Orient. Giur. Lav. 2005, 775)
- Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito ai sensi dell'art. 33, 3° comma, L. 104/92, spetta anche nel caso di trasferimento dalla sede di lavoro in luogo lontano dal proprio domicilio abituale, tale da non consentire il pernottamento quotidiano nei pressi del familiare portatore di handicap per la cui assistenza è previsto tale beneficio. (Trib. Milano 23/1/2003, ord., Est. Di Ruocco, in D&L 2003, 437)
- Il permesso retribuito annuale di una giornata lavorativa previsto dall’art. 52, 2° comma, del Ccnl per i dipendenti delle aziende di credito, può essere fruito anche in modo frazionato a ore, posto che il termine "frazionabile" adottato nella norma pattizia non può essere riferito a un’unità presa come indivisibile, e che l’espressione "giornata lavorativa" stabilisce solo l’ammontare complessivo del monte ore (Trib. Milano 30/6/98, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1998, 997)
- Al lavoratore maggiorenne handicappato in situazione di gravità compete, in applicazione dell'art. 33 c. 6 L. 104/92, la fruizione sia dei permessi giornalieri retribuiti di due ore, sia dei permessi mensili non retribuiti di tre giorni, previsti rispettivamente ai commi 2 e 3 dello stesso articolo (Pret. Brescia 26/6/95, est. Onni, in D&L 1995, 974)
- Al lavoratore, padre di figlio maggiorenne portatore di grave handicap (il cui accertamento ex art. 4 L. 104/92 non è necessario qualora la verifica dell'invalidità sia stata già computa secondo la normativa previgente l'entrata in vigore di detta legge), compete il permesso retribuito mensile previsto dall'art. 33 c. 3 L. 104/92, ove sussista il requisito della convivenza, documentabile mediante lo stato di famiglia (Pret. Massa 16/9/94, est. Spanò, in D&L 1995, 148)