Questioni di procedura

 

  • In virtù del principio espresso dal secondo comma dell’art. 2099 c.c., non solo in mancanza di contratti collettivi che determinano la retribuzione e i relativi compensi aggiuntivi del lavoratore, ma anche in mancanza di accordo tra le parti sulla interpretazione o sull’attualità di una clausola collettiva per la determinazione della retribuzione o del compenso in relazione a un determinato inquadramento del lavoratore a causa della sua indeterminatezza o della sua genericità, non è escluso il potere del giudice di merito di determinare autoritativamente la misura di tale compenso con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una delibera della Commissione amministratrice dell’Azienda centrale del latte di Roma concernente il riconoscimento ai quadri di una indennità nella misura del venticinque per cento e in presenza di un successivo Ccnl, peraltro con decorrenza da data anteriore a quella della delibera, che graduava la medesima indennità dal quindici al quaranta per cento, aveva ritenuto sussistente la volontà dell’Azienda di dare immediata attuazione alla corresponsione dell’indennità sin dalla data di decorrenza del contratto collettivo, ed aveva determinato l’indennità stessa nella misura del trenta per cento, avuto riguardo ai compiti aggiuntivi attribuiti al lavoratore). (Cass. 22/6/2004 n. 11624, Pres. Ciciretti Rel. Capitanio, in Dir. e prat. lav. 2004, 2973)
  • Proposta domanda di pagamento di differenze retributive, la contestazione del convenuto dell'esistenza del diritto azionato rende irrilevante la non contestazione dei conteggi relativi al quantum, qualora la contestazione sull'an abbia investito tutti i fatti costitutivi della domanda. (Cass. 23/1/2002, n. 761, Pres. Marvulli, Est. Evangelista, in Argomenti dir. lav. 2003, 603)
  • Va accolto il richiesto provvedimento cautelare di condanna della società datrice al pagamento di arretrati retributivi, sussistendo, oltre al fumus boni iuris, anche l’ulteriore requisito del periculum in mora, attesa la natura alimentare del credito retributivo, la cui mancata corresponsione compromette, per tutto il tempo del giudizio, il diritto del lavoratore a un’esistenza libera e dignitosa (Trib. Roma 17/10/97, pres. Zecca, est. Bonaventura, in D&L 1998, 442)